Cassazione Penale, Sentenza n. 05468/2026 del 11/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la pronuncia della Corte di appello di Torino che aveva disposto la consegna di Marco Guerra alla Repubblica Federale di Germania per l'espiazione di 184 giorni di reclusione, per detenzione illecita di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto in particolare: (i) violazione degli artt. 6, comma 7, e 16 della L. n. 69/2005 per mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo (m.a.e.); (ii) violazione dell'art. 18-bis L. n. 69/2005 contestando la valutazione della Corte territoriale sull'insussistenza del consenso dello Stato richiedente all'esecuzione in Italia della pena, rilevando l'assenza di prova della conoscenza da parte dell'Autorità tedesca della richiesta di esecuzione in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Il motivo decisivo è stato l'accoglimento del primo motivo relativo alla mancata acquisizione in atti del mandato di arresto europeo o di altro atto equipollente redatto o tradotto in lingua italiana: il documento italiano presente nel fascicolo risultava riferito ad altra vicenda. La Corte ha richiamato l'art. 8, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI e la dichiarazione italiana del 3 maggio 2005 che indica l'italiano quale lingua accettata, nonché la giurisprudenza della Cassazione che esige la traduzione in italiano. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22 della L. n. 69/2005.
Norme richiamate
Legge n. 69/2005
art. 6, comma 7; art. 16; art. 18-bis; art. 22
La Corte ha ritenuto obbligatorio, ai sensi dell'art. 6, comma 7, acquisire il mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana prima di pronunciare la consegna. L'art. 18-bis è stato richiamato dal ricorrente in tema di consenso dello Stato richiedente, ma la Cassazione non ha deciso sul merito di quella questione essendosi pronunciata sull'irregolarità documentale. L'art. 22 impone adempimenti amministrativi alla Cancelleria a seguito dell'annullamento.
Decisione quadro 2002/584/GAI
Secondo la decisione quadro, il mandato di arresto europeo deve essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione (o in una delle lingue ufficiali dell'UE, se lo Stato ha accettato tale lingua). La Corte ha applicato tale principio richiamando la necessità della traduzione in italiano per l'esecuzione in Italia.
Dichiarazioni dello Stato italiano al Segretariato generale del Consiglio (3 maggio 2005)
lingua accettata dall'Italia: italiano
La dichiarazione conferma che l'Italia accetta esclusivamente la traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo ai fini dell'esecuzione.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 6, n. 49992 del 05/12/2019 (Berky); Sez. F, n. 31766 del 25/08/2022 (Jebari, Rv. 283710 - 01)
La Corte ha richiamato precedenti orientamenti secondo cui la consegna può essere disposta solo se il mandato o l'equipollente segnalazione nel SIS siano compilati o tradotti in italiano; non sono sufficienti spiegazioni verbali o modalità alternative di conoscenza per supplire alla mancanza della traduzione.
Massime di principio
- Per disporre l'esecuzione di un mandato di arresto europeo in Italia è necessario che il m.a.e. o l'equipollente segnalazione nel SIS siano compilati o tradotti in lingua italiana; l'assenza della traduzione è vizio rilevante che può determinare annullamento.
- Una traduzione presente in dossier ma riferita a una diversa vicenda non supplisce all'obbligo di acquisire il m.a.e. tradotto relativo al procedimento specifico oggetto di consegna.
- Non è sufficiente l'illustrazione informale o verbale del contenuto dell'atto alla persona destinataria per superare il requisito formale della traduzione in italiano richiesto dall'ordinamento e dalla decisione quadro.
- Le questioni relative al consenso dello Stato richiedente all'esecuzione della pena in Italia (art. 18-bis L. n. 69/2005) richiedono prova della conoscenza da parte dell'autorità richiedente; in assenza di decisione sul punto per carenze documentali, la questione rimane aperta e va valutata nel nuovo giudizio.
- Il rimedio in caso di carenza documentale obbligatoria è l'annullamento della decisione di consegna con rinvio al giudice di merito per l'integrazione attestata della documentazione (traduzione del m.a.e.) e nuovo esame.
- A seguito dell'annullamento, la Cancelleria deve eseguire gli adempimenti formali previsti (art. 22 L. n. 69/2005) per dar corso alle comunicazioni e procedure necessarie.
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