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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10280 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva riconosciuto il regime daziario preferenziale per l'importazione di alluminio dal Venezuela. Secondo l'Agenzia, i certificati di origine Form A presentati all'importazione non erano conformi, poiché recavano un timbro diverso da quello depositato presso la Comunità europea. Inoltre, l'Agenzia sosteneva che la risposta tardiva dell'autorità venezuelana non potesse essere utilizzata, che i certificati sostitutivi potessero essere emessi solo nei casi eccezionali previsti dalla normativa e che l'obbligazione doganale fosse sorta con la presentazione della certificazione originaria, senza possibilità di successive sostituzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il termine previsto per la risposta dell'autorità del Paese esportatore non comporti automaticamente la decadenza dal beneficio, poiché l'autorità del Paese importatore conserva il potere discrezionale di utilizzare anche una risposta tardiva. Ha inoltre stabilito che, avendo l'autorità venezuelana confermato la genuinità dei certificati originariamente presentati, l'autorità doganale italiana doveva rispettare tale valutazione, non essendo stata contestata la falsità dei certificati sostitutivi. La documentazione successiva è stata considerata una rinnovazione del titolo di legittimazione, non una nuova certificazione incompatibile con il principio di cartolarità né una novazione dell'obbligazione doganale. La sentenza della CTR è quindi rimasta confermata. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 80 e 81

    Il beneficio tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato di origine Form A.

    La prova dell'origine preferenziale è di natura documentale: il certificato Form A costituisce il titolo necessario per ottenere l'esenzione o la riduzione daziaria. Tuttavia, la genuinità e regolarità del certificato possono essere verificate successivamente tramite le autorità del Paese esportatore.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 85

    La disposizione sui certificati sostitutivi non impedisce di valorizzare una conferma a posteriori dell'autenticità dei certificati originariamente presentati, quando non si tratti di una certificazione completamente nuova e diversa, ma della rinnovazione del titolo documentale già prodotto.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 94, comma 5

    Le autorità competenti possono rifiutare, salve circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali se il controllo non consente di determinare l'autenticità dei documenti o l'origine dei prodotti.

    Il mancato rispetto del termine per la risposta dell'autorità estera non determina automaticamente la decadenza dal beneficio, poiché la norma attribuisce all'autorità importatrice il potere, non l'obbligo inderogabile, di rifiutare il trattamento preferenziale. La risposta tardiva può quindi essere valutata.

  • Codice doganale comunitario, artt. 81 e 201

    L'obbligazione doganale sorge secondo le regole ordinarie con la presentazione della dichiarazione e della documentazione doganale, ma la conferma successiva dell'autenticità del certificato originario non equivale all'emissione di un nuovo titolo incompatibile con tale obbligazione.

  • Regolamento CE n. 2454/1993, allegato 17, punto 2

    La difformità del timbro rispetto al facsimile comunicato alla Commissione europea giustifica l'attivazione del controllo a posteriori, ma non è sufficiente, da sola, a negare il beneficio quando l'autorità competente del Paese esportatore confermi l'autenticità dei certificati.

  • Principio del mutuo riconoscimento delle verifiche doganali

    L'autorità doganale dello Stato importatore deve, in linea generale, riconoscere le valutazioni effettuate legalmente dall'autorità dello Stato esportatore in merito all'origine e all'autenticità dei certificati, non potendo invalidarle unilateralmente.

Massime di principio

  • Una irregolarità formale del certificato di origine, come la difformità del timbro, non comporta necessariamente la perdita del beneficio tariffario se l'autorità doganale del Paese esportatore conferma ufficialmente l'autenticità del documento.
  • Il termine previsto per la risposta al controllo a posteriori non determina automaticamente una decadenza: una risposta tardiva può essere utilizzata dall'autorità importatrice, purché consenta di accertare autenticità e origine della merce.
  • Nel sistema doganale fondato sulla cooperazione amministrativa, l'autorità dello Stato importatore deve normalmente conformarsi agli esiti del controllo effettuato dall'autorità competente dello Stato esportatore.
  • La documentazione emessa successivamente può avere funzione confermativa o sostitutiva del titolo originario senza costituire necessariamente una nuova prova autonoma dell'origine, se i dati restano coerenti con l'importazione e non ne viene contestata la falsità.
  • Per negare un trattamento tariffario preferenziale non è sufficiente rilevare una difformità documentale: occorre considerare l'esito del controllo ufficiale presso il Paese esportatore e motivare specificamente perché tale esito non possa essere riconosciuto.

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