Cassazione Penale, Ordinanza n. 12830/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze proposte fossero estranee ai limiti di impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la decisione senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale gli era stata applicata la pena concordata con il pubblico ministero per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto censurava la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e denunciava violazione di legge penale in punto di commisurazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tali censure non rientrano tra i soli motivi ammissibili contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., delimitando i motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la motivazione, la dosimetria della pena o il mancato riconoscimento di attenuanti, salvo che le doglianze rientrino nei ristretti casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La possibilità di impugnare la sentenza ex art. 444 c.p.p. è eccezionale e va interpretata restrittivamente: sono deducibili solo vizi che incidono sulla validità del consenso, sulla corrispondenza tra richiesta e decisione, sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti contro una sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
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