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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29082/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta da un medico specializzando nei confronti dell'Università di Pisa e dello Stato, poi riproposta nel 2012 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di alcuni ministeri e dell'Università, per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla tardiva attuazione delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di prevedere una adeguata remunerazione per gli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina. Nel primo giudizio, introdotto nel 2002, il Tribunale di Firenze aveva declinato la giurisdizione. Nel secondo giudizio, il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda verso alcuni convenuti e l'aveva rigettata nel merito verso altri; in appello, la Corte fiorentina ha invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario ma ha rigettato la domanda per prescrizione decennale, decorrente dal 27.10.1999, ritenendo inefficaci interruttivamente le lettere inviate nel 2001 e nel 2008 perché dirette solo a richiedere la borsa di studio e non il risarcimento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la Corte esamina prioritariamente il terzo motivo, con cui si censura la mancata considerazione dell'effetto interruttivo della citazione notificata nel 2002 nel primo giudizio, nonostante la pronuncia declinatoria di giurisdizione. La Corte accoglie tale motivo, ritenendo che la citazione conteneva una domanda di pagamento idonea a costituire in mora la debitrice e che la notifica dell'atto di citazione produce effetti sostanziali, incluso l'interruzione della prescrizione, anche se il giudizio si svolge davanti a giudice poi dichiaratosi privo di giurisdizione. Restano assorbiti gli altri motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata dunque annullata nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il diritto, poiché la citazione notificata nel 2002 nel precedente giudizio aveva interrotto la prescrizione e il termine decennale non era decorso al momento della nuova introduzione del giudizio nel 2012.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    la Corte richiama il criterio dell'esame prioritario del motivo logicamente preliminare rispetto agli altri

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente applicato nel testo, ma richiamato nella tassonomia come istituto trasversale non pertinente al caso concreto; nessuna interpretazione specifica emerge

  • direttiva 1982 e n. 76

    le direttive comunitarie indicate nel testo imponevano agli Stati membri di prevedere una adeguata remunerazione per gli specializzandi in medicina

Massime di principio

  • La notifica di un atto di citazione contenente una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche se proposta dinanzi a un giudice che poi si dichiara incompetente o privo di giurisdizione, produce effetti sostanziali e interrompe la prescrizione.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente che l'atto contenga una richiesta idonea a costituire in mora il debitore; non è necessario che il giudizio sia poi devoluto al giudice munito di giurisdizione.
  • Quando un primo atto giudiziario idoneo a interrompere la prescrizione sia stato notificato prima del decorso del termine prescrizionale, il successivo esercizio dell'azione non può essere dichiarato prescritto se il termine non si è integralmente compiuto tra i due atti.
  • In presenza di un motivo di ricorso fondato che assorbe le ulteriori censure, la Corte può limitarsi ad accogliere il motivo decisivo e dichiarare assorbiti gli altri, cassando con rinvio per il nuovo esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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