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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02782/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società fornitrice di energia elettrica ha chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 1.005.550,06 per corrispettivi asseritamente maturati in un rapporto di somministrazione di energia elettrica. Il giudice delegato ha rigettato l’insinuazione per mancata produzione del contratto di somministrazione e, comunque, per prescrizione del credito. L’opposizione allo stato passivo è stata respinta dal tribunale. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché degli artt. 98 e 99 l. fall., sostenendo: (1) che il tribunale avrebbe omesso di considerare la non contestazione dei curatori circa l’esistenza del contratto di fornitura; (2) che l’esistenza del contratto sarebbe stata comunque confermata da un accordo del 27.9.2011 con cui la debitrice aveva riconosciuto un debito di euro 1.539.824,54; (3) che sarebbe stata erronea la declaratoria di prescrizione quinquennale del credito. La Corte ha però rilevato che il tribunale non aveva negato l’esistenza del contratto, ma aveva valorizzato la mancata produzione del contratto stesso perché, senza di esso, non era possibile conoscere le condizioni economiche pattuite e verificare la corrispondenza delle fatture al dovuto; il secondo motivo non era decisivo perché il debito richiamato nell’accordo non coincideva con quello insinuato; il terzo motivo era privo di interesse, essendo comunque autonoma e sufficiente la ratio decidendi fondata sull’insussistenza del credito per mancata prova delle condizioni contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la reale ratio decidendi del decreto impugnato, perché il tribunale non aveva contestato l’esistenza del contratto ma aveva rilevato l’impossibilità di accertare l’an e il quantum del credito in assenza del contratto prodotto in giudizio. Il secondo motivo è stato considerato irrilevante, poiché l’accordo prodotto non provava il credito insinuato e, comunque, non superava la questione della mancata produzione del contratto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, dato che la questione della prescrizione non poteva incidere su una decisione sorretta anche da autonoma ratio di rigetto fondata sull’accertamento negativo del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la reale motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in tema di principio di non contestazione; la Corte ha escluso la violazione perché il tribunale non aveva messo in dubbio l’esistenza del contratto, ma la prova delle condizioni economiche del rapporto.

  • artt. 98 e 99 legge fall.

    Richiamati quale base del giudizio di opposizione allo stato passivo; il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancata agnizione della ratio decidendi e per difetto di interesse sul motivo relativo alla prescrizione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione di legge, utilizzata come parametro formale dei motivi di ricorso.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione come norma sull’interruzione della prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione come norma sul riconoscimento del debito e sui suoi effetti interruttivi.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione come termine ordinario di prescrizione.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione quinquennale dei crediti periodici o assimilati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore deve offrire prova del titolo e delle condizioni economiche del rapporto da cui il credito deriva, quando tali elementi siano necessari per verificare an e quantum della pretesa; la sola allegazione dell’esistenza del contratto, se non ne risulti il contenuto economico, può essere insufficiente.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti effettivamente non contestati e non può essere invocato per ampliare il thema decidendum oltre ciò che la controparte ha realmente ammesso o contestato.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata.
  • Quando una decisione è sorretta da più rationes autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificarla, l’inammissibilità o infondatezza di una censura contro una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alle altre.
  • La mera esistenza di un documento di riconoscimento del debito non è di per sé decisiva se il credito azionato in giudizio non coincide con quello ivi indicato o se non consente comunque di provare il titolo e l’esatto ammontare della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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