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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29551/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagati)

La controversia

Il procedimento riguarda il sequestro preventivo di due immobili ritenuti pertinenti a ipotesi di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. In primo grado il GIP aveva rigettato la richiesta cautelare; il pubblico ministero aveva poi proposto appello e il Tribunale di Brescia aveva accolto l'impugnazione, disponendo il vincolo reale. Gli indagati hanno ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione delle norme sul sequestro preventivo e sul giudicato cautelare, assumendo che non vi fossero elementi sopravvenuti idonei a superare il precedente rigetto; 2) vizio di motivazione sul fumus del reato di truffa, sostenendo che la vicenda fosse stata già qualificata dal GIP come civilistica e priva di artifici e raggiri; 3) carenza di motivazione sul periculum in mora, per difetto di attualità e concretezza del pericolo di dispersione dei beni e per l'asserita possibilità di tutela tramite rimedi civilistici; 4) per uno dei gruppi di ricorrenti, ulteriore censura sulla configurabilità dell'autoriciclaggio in relazione al trasferimento degli immobili. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi sulla carenza di motivazione relativa alla pretesa novità degli elementi posti a fondamento della nuova richiesta di sequestro, osservando che il Tribunale si era limitato ad affermazioni apodittiche sull'interrogatorio reso da uno degli indagati senza spiegare perché esso integrasse un elemento nuovo, autonomamente dimostrativo e idoneo a superare il precedente giudicato cautelare. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. L'annullamento è stato disposto perché la motivazione dell'ordinanza era meramente apparente nella parte in cui riteneva superabile il giudicato cautelare sulla base delle dichiarazioni rese da uno degli indagati, senza un effettivo scrutinio della loro novità e della loro incidenza sul quadro indiziario già esaminato. Restano assorbiti gli ulteriori motivi relativi al fumus del reato e al periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato per denunciare la carenza di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ribadisce che la motivazione apparente può integrare violazione di legge.

  • art. 273 c.p.p.

    Evocato dai ricorrenti in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti, ma le relative censure restano assorbite dall'accoglimento del motivo sul giudicato cautelare.

  • art. 321 c.p.p.

    Norma richiamata per il sequestro preventivo; la Corte richiama il controllo di legittimità limitato alla violazione di legge e alla motivazione solo se del tutto apparente.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    Applicato come base del rinvio al Tribunale competente per nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per delimitare l'ambito del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Richiamato nel motivo relativo all'autoriciclaggio, ma la Corte non esamina il profilo perché assorbito.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge; il vizio di motivazione rileva in sede di legittimità soltanto quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente o logicamente incomprensibile.
  • Il giudicato cautelare impedisce la mera rivalutazione del medesimo compendio indiziario già scrutinato; se la nuova richiesta cautelare si fonda su elementi asseritamente sopravvenuti, il giudice deve verificarne in modo puntuale l'effettiva novità e l'autonoma capacità dimostrativa.
  • Quando si invoca il superamento del precedente rigetto di una misura reale, la motivazione deve spiegare perché i nuovi elementi incidano sul quadro indiziario già definito e rendano legittima una rinnovata valutazione cautelare.
  • La motivazione che si limita a richiamare un elemento nuovo senza confrontarlo con le ragioni del precedente rigetto e senza chiarirne la portata innovativa è meramente apparente e non può sostenere la misura cautelare.
  • L'accoglimento del motivo relativo alla motivazione sul giudicato cautelare assorbe le ulteriori doglianze sul fumus del reato e sul periculum in mora, rimettendo al giudice di rinvio il riesame complessivo della misura.

Come è indicizzato

MaterieSequestroSequestro preventivoImpugnazioni
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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