Sentenza n. 1427/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute in un procedimento penale ai sensi dell'art. 18 d.l. 67/1997
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale nel quale era stato assolto dai reati di calunnia e diffamazione continuata in concorso, con la formula «per non aver commesso il fatto», e dal reato di accesso abusivo a sistemi informatici, con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 d.l. 67/1997 e degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento. Secondo il ricorrente, la sentenza penale avrebbe escluso la sua estraneità ai fatti del primo capo e avrebbe riconosciuto la riconducibilità a motivi di servizio degli accessi al sistema informatico; la sanzione disciplinare irrogata non avrebbe escluso il nesso di connessione con l'attività istituzionale. In via preliminare ha inoltre contestato la tardività della memoria difensiva dell'Amministrazione ex art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione sulla tardività della memoria dell'Amministrazione, depositata alle ore 23.24 dell'ultimo giorno utile, oltre il termine delle ore 12.00, disponendone lo stralcio e dichiarando di non tenerne conto. Nel merito ha respinto il ricorso. L'art. 18 d.l. 67/1997 richiede cumulativamente l'esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e la connessione tra i fatti o atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali. Tale connessione sussiste quando il dipendente abbia agito in nome e per conto dell'Amministrazione, nel suo interesse, in presenza di un nesso di immedesimazione organica e di strumentalità tra l'adempimento del dovere e la condotta contestata; non è invece sufficiente che il fatto sia stato commesso durante o in occasione del servizio. Nel caso concreto, la sentenza penale aveva evidenziato che il ricorrente aveva effettuato un numero elevato di interrogazioni al sistema informatico, relative a colleghi e familiari, senza autorizzazione o inserimento in specifiche operazioni investigative, svolgendole in autonomia. L'assoluzione per il capo relativo all'accesso abusivo era stata pronunciata perché il fatto non costituiva reato sotto il profilo soggettivo, senza però escludere la violazione dei doveri d'ufficio. La sanzione disciplinare, inoltre, aveva contestato al ricorrente l'effettuazione, senza ragioni d'ufficio, di interrogazioni al sistema SDI. Ne risultava una condotta eventualmente posta in essere in occasione dell'attività lavorativa, ma non riferibile all'Amministrazione né strumentale all'adempimento dei doveri istituzionali. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997
«Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.»
Il rimborso presuppone cumulativamente una pronuncia definitiva che escluda la responsabilità del dipendente e la connessione tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali. La connessione richiede che il dipendente abbia agito in nome e per conto dell'Amministrazione, nel suo interesse, con un nesso di strumentalità tra il dovere istituzionale e la condotta; non basta che il fatto sia stato commesso in occasione dell'attività lavorativa.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo è stato dedotto dal ricorrente, ma la sentenza non svolge un'autonoma analisi della norma, ritenendo comunque legittimo il diniego sulla base dell'insussistenza del requisito sostanziale previsto dall'art. 18 d.l. 67/1997.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata dall'Amministrazione e il ricorrente ha presentato osservazioni; la decisione non ravvisa vizi procedimentali invalidanti e fonda il rigetto sull'insussistenza del nesso di connessione con il servizio.
art. 73 c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie difensive scade alle ore 12.00 dell'ultimo giorno utile; il deposito effettuato alle ore 23.24 è tardivo e la memoria deve essere stralciata.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 d.l. 67/1997 richiede cumulativamente l'esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e la connessione tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali.
- La connessione rilevante ai fini del rimborso sussiste quando il dipendente abbia agito in nome e per conto dell'Amministrazione, nel suo interesse, e la condotta costituisca espressione della volontà amministrativa o sia strumentalmente necessaria all'adempimento del dovere istituzionale.
- La mera commissione del fatto durante o in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa non è sufficiente a integrare il requisito della connessione con il servizio; il rimborso è escluso quando la condotta sia riferibile a ragioni personali, violi i doveri d'ufficio o sia potenzialmente confliggente con gli interessi dell'Amministrazione.
- L'assoluzione penale, anche definitiva, non determina automaticamente il diritto al rimborso delle spese legali quando la formula assolutoria escluda la responsabilità penale senza escludere la violazione dei doveri d'ufficio o la non riferibilità della condotta all'Amministrazione.
- Nel processo amministrativo, la memoria depositata oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile per il deposito ex art. 73 c.p.a. è tardiva e deve essere stralciata, senza che il giudice ne tenga conto ai fini della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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