Cassazione Civile, Ordinanza n. 37940/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva contestato dinanzi al giudice tributario sei cartelle di pagamento, deducendo di averle conosciute solo tramite estratto di ruolo e lamentando la prescrizione della pretesa. In primo grado erano state dichiarate la carenza di giurisdizione su una cartella, l’inammissibilità di alcune impugnazioni per intervenuta conoscenza tramite preavviso di ipoteca, la regolarità di un’altra notifica e l’illegittimità di una cartella ritenuta irregolarmente notificata. In appello la CTR aveva accolto solo una censura relativa a una cartella non ritualmente notificata, confermando il resto. In Cassazione la contribuente proponeva sei motivi: 1) contestazione della conformità all’originale della copia della cartella e richiesta di esibizione dell’originale; 2) omessa decisione sulla regolarità del preavviso di iscrizione ipotecaria che avrebbe interrotto la prescrizione; 3) omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza della notifica delle cartelle per utilizzo di servizio privato; 4) contestazione della legittimazione processuale dell’ADER a stare in giudizio tramite avvocato del libero foro; 5) censura sull’ammissibilità dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio tributario; 6) censura sulla compensazione delle spese senza adeguata motivazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente sulla ritenuta irregolarità della notifica di una specifica cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della contribuente, ritenendo infondati o inammissibili i motivi dedotti. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ravvisando la nullità della sentenza impugnata per motivazione solo apparente in ordine alla ritenuta irregolarità della notifica della cartella oggetto di lite residua. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
La contestazione della conformità all’originale di una copia documentale deve essere specifica e circostanziata; una mera contestazione generica non è sufficiente a privare di efficacia probatoria la copia.
art. 2712 c.c.
Richiamato unitamente all’art. 2719 c.c. per affermare l’esigenza di un disconoscimento chiaro e specifico della difformità della copia rispetto all’originale.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura nei termini dedotti.
art. 140 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di notifica, senza accoglimento della censura.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
art. 11 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha escluso l’illegittimità della difesa dell’ADER tramite avvocati del libero foro nei casi previsti.
art. 14 d.lgs. 546/1992
È stata ritenuta ammissibile l’intervento volontario dell’ente impositore quando esso abbia un interesse giuridico qualificato a partecipare al giudizio.
art. 39 d.lgs. 112/1999
Il concessionario della riscossione, nelle liti che non riguardano solo la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore per andare esente dalle conseguenze sfavorevoli della lite.
art. 15 d.lgs. 546/1992
La compensazione delle spese è consentita in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente; nel caso concreto la CTR ha fatto riferimento alla soccombenza reciproca.
art. 132 c.p.c.
La motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza quando non consente di comprendere il percorso logico decisorio.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve esporre la motivazione in modo idoneo a rendere percepibile l’iter logico seguito dal giudice.
art. 360 c.p.c.
Norma richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento dell’obbligo di motivazione della decisione giudiziale.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata.
d.P.R. n. 602/1973, art. 26
Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazione della cartella.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo finale per gli effetti sul contributo unificato, ma il testo è tronco e non consente ulteriori dettagli.
Massime di principio
- La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia deve essere specifica, puntuale e riferita a concreti profili di difformità; il disconoscimento generico non è idoneo a scalfire l’efficacia probatoria della copia.
- In tema di notifica della cartella di pagamento, la produzione di copie della relata o dell’avviso di ricevimento può essere valutata dal giudice anche in assenza di formale certificazione di conformità, purché le contestazioni della parte siano specifiche e sorrette dagli elementi istruttori disponibili.
- L’impugnazione di atti della riscossione non può fondarsi su censure prive di interesse attuale quando l’atto dedotto come lesivo non è stato specificamente impugnato o quando la questione risulti superflua rispetto all’accertamento già compiuto sulla notifica dell’atto principale.
- Per gli atti amministrativi diversi dalle violazioni del codice della strada, la notificazione eseguita dopo la liberalizzazione del servizio postale non è invalida per il solo fatto di non essere stata effettuata da Poste Italiane, secondo la disciplina temporis applicabile richiamata dalla Corte.
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio anche mediante avvocati del libero foro nei casi previsti dall’assetto normativo e convenzionale richiamato; la costituzione per mezzo del difensore presupposto legittimo non richiede specifica allegazione o prova in giudizio.
- Nel processo tributario è ammissibile l’intervento volontario del soggetto che abbia un interesse giuridico qualificato a partecipare alla lite, anche per evitare gli effetti riflessi del giudicato sulla propria sfera giuridica.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita a un’affermazione apodittica sull’esito della notifica o della prova, senza rendere percepibile il percorso logico-argomentativo seguito.
- La compensazione delle spese nel processo tributario è legittima quando sia giustificata dalla soccombenza reciproca, ipotesi che costituisce valida ragione motivazionale ai sensi della disciplina speciale.
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