Cassazione Penale, Sentenza n. 04218/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 28/11/2024, che in riforma della pronuncia del GUP aveva: a) accolto richieste di concordato ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato il trattamento sanzionatorio per Compagnone, D'Ausilio, Fedele e Maisto; b) confermato la responsabilità penale di Caiazzo, D'Aniello, Di Tella e Ruffo per estorsioni aggravate (consumate o tentate). In Cassazione i motivi dedotti comprendono: contestazioni sull'attendibilità del collaboratore Luciano Compagnone e sull'assenza di prova del concorso (Caiazzo); censure generiche sulla motivazione e mancata valutazione di elementi favorevoli o di assoluzione (Compagnone, D'Ausilio, Maisto); mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 8 l. 203/91 e delle attenuanti generiche (D'Aniello); doglianze sulla valutazione delle prove, sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull'applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" (Fedele, Ruffo, Di Tella); specifiche contestazioni rivolte all'accertamento del ruolo di mandante o concorrente e alla configurabilità dell'elemento soggettivo nei reati contestati (Di Tella, Ruffo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi: a) i ricorsi dei quattro imputati che avevano ottenuto il concordato (Compagnone, D'Ausilio, Fedele, Maisto) sono stati dichiarati inammissibili in quanto il concordato comporta rinuncia ai motivi di impugnazione eccetto quelli relativi alla pena illegale; b) i ricorsi di Caiazzo, D'Aniello, Di Tella e Ruffo sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili perché la Corte territoriale aveva dato motivazioni congrue e non manifestamente illogiche sulle questioni di fatto e di attendibilità delle prove (tra cui dichiarazioni di collaboratori e delle persone offese), sul mancato riconoscimento di attenuanti e sulla sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso". Pertanto sono confermate le decisioni di merito: rimangono efficaci i concordati e le relative rideterminazioni sanzionatorie per i quattro soggetti che li avevano ottenuti; restano confermate le condanne e i trattamenti sanzionatori per gli altri quattro imputati. La Corte ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e, valutati i profili, alle sanzioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il concordato in appello: l'accordo implica rinuncia a dedurre questioni sulle quali si è concordato, con limitata possibilità di impugnazione solo per questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del PM e alla illegittimità della pena.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede la trattazione orale; la Corte ha rilevato che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Consente di dedurre in Cassazione vizi di legge e vizi di motivazione; la Corte ha valutato la genericità e l'inammissibilità di motivi che non rispettano i requisiti di specificità o che sollecitano rivalutazione in fatto.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Requisiti di specificità del ricorso: motivi troppo generici non consentono l'esercizio del sindacato della Corte di Cassazione e portano a inammissibilità.
artt. 110, 112, 629 cod. pen.
Norme penali evocate rispetto ai reati contestati (concorso, artt. specifici sulla responsabilità e sulla fattispecie estorsiva); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione degli elementi tipici da parte dei giudici di merito.
art. 8 l. 203/91 (conv. DL 13/5/1991 n.152)
Circostanza attenuante per collaborazione; la giurisprudenza richiede che il contributo non sia mero riscontro di acquisizioni già esistenti, e la Corte ha escluso l'attenuante perché il contributo del collaboratore era limitato a conferme.
art. 7 l. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)
Aggravante del "metodo mafioso": è di natura oggettiva, si applica anche senza prova di associazione mafiosa qualora violenza/minaccia assumano veste tipicamente mafiosa; si estende a tutti i concorrenti.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la loro concessione è rimessa al giudice di merito; la Corte ha ritenuto motivata lanegazione in presenza di una personalità e gravità del fatto adeguatamente argomentate.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la sentenza di proscioglimento nel giudizio; in tema di concordato le doglianze relative a mancata valutazione delle condizioni per proscioglimento sono inammissibili perché rientrano tra i motivi rinunciati.
art. 192, comma 1; artt. 530, 533 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla valutazione delle prove e alla motivazione: la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.
art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
Principi del precedente istituto del concordato: la giurisprudenza li estende all'attuale art. 599-bis, impedendo di sollevare in Cassazione questioni rinunciate con il concordato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per le spese processuali e sanzioni in caso di ricorso infondato; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e valutato i profili per l'applicazione dell'art. 616.
Massime di principio
- Se si accede al concordato ex art. 599-bis c.p.p. si rinuncia in massima parte a dedurre in Cassazione questioni sostanziali già concordate, salvo censure limitate alla formazione della volontà di aderire, al consenso del PM e all'illegittimità della pena.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e conformi all'art. 581 c.p.p.; censure generiche o prive di precisa indicazione degli elementi impugnati sono dichiarate inammissibili.
- La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e delle persone offese è rimessa al giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo per vizi di motivazione palesi, contraddittorietà o manifesta illogicità.
- La circostanza attenuante per collaborazione (art. 8 l. 203/91) non opera se il contributo si limita a confermare acquisizioni già esistenti; è necessario un apporto probatorio apprezzabile e personale.
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 7 l. 203/91 / art. 416-bis.1 c.p.) è di natura oggettiva e si estende a tutti i concorrenti quando la minaccia o la violenza assumono caratteristiche tipicamente mafiose, anche senza prova di associazione mafiosa.
- In Cassazione non è consentita una riconsiderazione libera del merito dei fatti: le doglianze che chiedono una diversa rianalisi delle prove o la diversa attribuzione di rilevanza a elementi probatori sono, in genere, inammissibili.
- Le contestazioni circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche o sulla determinazione della pena sono sindacabili solo se la pena risultasse illegale o manifestamente non congrua rispetto ai limiti di legge.
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