Sentenza n. 993/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3437/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 3437/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, condannando l’amministrazione al pagamento complessivo di 1.500 euro, oltre interessi dal dovuto al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al pagamento delle somme dovute, pari a 1.500 euro oltre interessi. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico; il munus è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa e ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza e l’adozione dell’ordine di esecuzione del titolo, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente di procedere all’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa alla nomina e all’assenza di compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle quali deve conformarsi l’esecuzione del titolo.
art. 26 c.p.a.
Costituisce, unitamente all’art. 91 c.p.c., la base per la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, l’accertamento del passaggio in giudicato e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’integrale adempimento entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio competente.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso per il commissario ad acta dirigente dell’amministrazione interessata, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti nel fascicolo telematico del giudizio mediante la procedura prevista dal processo amministrativo telematico.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.
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