Ordinanza n. 216/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 166 del 23.01.2026 a firma del Dirigente del Settore Lavori pubblici e Traffico del Comune di Lucca recante “Ordinanza a tutela della pubblica incolumità – muro in via del Ville – loc. S. Pancrazio, Lucca” notificata al sig. Italo Marroni in data 23.01.2026; di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, presupposto e conseguente al procedimento, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che impone verifiche tecniche e opere di manutenzione e messa in sicurezza di un muro in pietra prospiciente una strada pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l'ordinanza n. 166 del 23 gennaio 2026 adottata dal dirigente del Comune di Lucca a tutela della pubblica incolumità. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificamente articolati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia la contestazione dell'imposizione, a carico del proprietario, di verifiche tecniche e opere necessarie a evitare cadute di materiale sulla strada pubblica e a prevenire condizioni di pericolo per la circolazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che l'ordinanza rientri nell'esercizio di ordinari poteri gestionali diretti a evitare pericoli per la circolazione stradale, esercitati in applicazione dei commi 4 e 6 dell'art. 30 del Codice della strada, che pongono a carico dei proprietari dei fondi la riparazione e manutenzione delle opere di sostegno lungo le strade quando siano funzionali a difendere e sostenere i fondi stessi. La documentazione processuale ha inoltre confermato che il muro in pietra svolge una funzione di contenimento e sostegno del fondo del ricorrente, prevenendone i cedimenti sulla strada sottostante. Quanto al periculum, l'ordinanza non impone, allo stato, un sacrificio irreversibile, ma ingiunge verifiche tecniche sullo stato di manutenzione e consistenza del muro e l'esecuzione delle opere necessarie a evitare cadute di materiale sul suolo pubblico. Tali attività sono funzionali alla sicurezza della circolazione, ritenuta prevalente sugli interessi rappresentati dal ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30, commi 4 e 6, Codice della strada
nella parte in cui dette disposizioni pongono a carico dei proprietari dei fondi la riparazione e la manutenzione delle opere di sostegno lungo le strade, funzionali a difendere e a sostenere i fondi medesimi
Le disposizioni sono state ritenute applicabili all'ordinanza comunale diretta a imporre al proprietario verifiche e interventi di manutenzione e messa in sicurezza del muro di sostegno funzionale alla stabilità del fondo e alla sicurezza della strada.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta per insussistenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Le ordinanze comunali dirette a prevenire pericoli per la circolazione stradale possono fondarsi sui poteri gestionali ordinari previsti dall'art. 30, commi 4 e 6, del Codice della strada quando impongono ai proprietari dei fondi la verifica, riparazione o manutenzione di opere di sostegno funzionali alla difesa e al contenimento dei fondi stessi.
- La responsabilità manutentiva del proprietario può riguardare un muro posto lungo una strada pubblica quando sia accertato che tale manufatto svolge una funzione di contenimento e sostegno del fondo privato, prevenendone cedimenti sulla sede stradale.
- Nel giudizio cautelare manca il periculum in mora quando il provvedimento impugnato si limita a imporre verifiche tecniche e opere necessarie a prevenire cadute di materiale sul suolo pubblico, trattandosi di attività reversibili e funzionali alla sicurezza della circolazione.
- Nella ponderazione cautelare, le esigenze di sicurezza della circolazione stradale possono prevalere sugli interessi privati incisi dall'obbligo di effettuare verifiche e interventi di messa in sicurezza di un'opera di sostegno.
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