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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51255/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., lamentando la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità). La difesa sosteneva che il giudice di primo grado aveva valutato solo le "modeste dimensioni criminologiche del fatto" senza effettuare una specifica valutazione sul danno patrimoniale, per cui l'attenuante del danno di lieve entità doveva essere riconosciuta separatamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse già effettuato una valutazione complessiva ricomprendendo anche il valore esiguo del bene nella qualificazione della fattispecie come attenuata ai sensi dell'art. 648 c.p.; conseguentemente l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. era assorbita e non poteva essere riconosciuta di nuovo. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile se il valore esiguo del bene è già stato preso in considerazione nella valutazione che ha portato al riconoscimento della forma attenuata del reato; in tal caso l'elemento del danno patrimoniale viene assorbito dall'ipotesi attenuata.

  • art. 648, cod. pen. (ipotesi attenuata)

    La forma attenuata del delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) può essere riconosciuta ove sussistano particolari tenuità del fatto; se nella motivazione della forma attenuata è stato considerato anche il valore esiguo del bene, tale valutazione esclude il riconoscimento separato dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata perché il ricorso deduceva violazione di legge per omissione della valutazione dell'attenuante, ma la Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e, se ravvisata colpa nella presentazione del ricorso, il pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato fissando euro 3.000 a carico del ricorrente.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato proceduralmente per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; riguarda disposizioni temporanee sul procedimento in Cassazione.

  • art. 323-bis, cod. pen.

    Richiamato a titolo esemplificativo dalla giurisprudenza citata: quando un'attenuante speciale viene riconosciuta in ragione dell'esiguità del danno economico, l'attenuante generica del danno patrimoniale di speciale tenuità può ritenersi assorbita.

Massime di principio

  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) non può essere cumulata con una forma attenuata del reato quando il giudice abbia già considerato il valore esiguo del bene nella valutazione complessiva che ha portato alla forma attenuata (es. art. 648 c.p. per la ricettazione).
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale è necessario dimostrare che il giudice di merito non abbia preso in considerazione tale specifico elemento nella motivazione della riduzione per particolare tenuità; basta che il valore del bene sia stato esplicitamente o implicitamente valutato nel giudizio sulla particolare tenuità per escludere la duplicazione favorevole.
  • In sede di impugnazione è importante evidenziare con precisione l'omissione specifica nella motivazione (ad esempio che il danno non è stato considerato), perché ricorsi generici o non supportati da un'analisi della motivazione di merito saranno spesso dichiarati manifestamente infondati e inammissibili.
  • Il rischio processuale di un ricorso manifestamente infondato include la condanna alle spese e, se sussiste colpa nella presentazione del ricorso, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); pertanto valutare attentamente le probabilità di successo prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Se si vuole che un'attenuante sia riconosciuta in via autonoma occorre far emergere chiaramente in primo grado (o in appello) che il relativo elemento fattuale non è stato considerato nella motivazione che ha portato al riconoscimento di altre attenuanti.

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