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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22004/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso il decreto di rigetto dell'istanza di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente delle disponibilità finanziarie di Emilio Sandulli, indagato per il reato di peculato (art. 314 c.p.). Questione centrale: la qualificazione del "liquidatore" nominato nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni come pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., necessario per l'inquadramento della condotta (appropriazione di somme accreditate su conti/libretti intestati al liquidatore per complessivi € 829.443,00) come peculato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato il liquidatore nominato nel concordato con cessione dei beni quale soggetto investito di una funzione pubblicistica/giudiziaria ai sensi dell'art. 357 c.p., richiamando la natura giurisdizionale della fase esecutiva del concordato, il controllo del commissario giudiziale, gli obblighi di rendiconto e le prescrizioni normative richiamate dall'art. 182 legge fallimentare. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale per nuovo esame in conformità della decisione (ovvero per adeguare le conseguenze processuali alla qualificazione pubblicistica del liquidatore).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma richiamata come fattispecie di peculato contestata: l'appropriazione di somme di denaro di cui il soggetto ha la disponibilità per ragione d'ufficio o di servizio, se il soggetto è qualificabile come pubblico ufficiale

  • art. 357 cod. pen.

    Criterio funzionale-oggettivo per identificare il pubblico ufficiale: la Cassazione applica tale nozione al liquidatore concordatario sulla base delle funzioni effettivamente svolte (funzione giudiziaria/ausiliaria del tribunale), non giungendo a valutazione limitata alla sola espressione normativa

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 182

    "Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente"

    Art. 182 disciplina la nomina del liquidatore e la fase di liquidazione: richiama disposizioni sul rendiconto, obblighi di tenuta di registri, competenze analoghe al curatore e autorizzazioni del comitato dei creditori; tali profili sono stati valorizzati dalla Corte per riconoscere la natura pubblicistica della funzione

  • artt. 33, 116 legge fall.

    Richiamati dal giudice per evidenziare obblighi del liquidatore (rendiconto semestrale, esame e approvazione del rendiconto da parte del giudice), elementi che caratterizzano la funzione pubblicistica

  • art. 163, 165, 181, 186 legge fall.

    Norme richiamate per illustrare la struttura procedurale del concordato: nomina del commissario giudiziale, funzioni di vigilanza, omologazione del concordato e possibilità di intervento giudiziale, elementi che sostengono la ricostruzione della natura giurisdizionale della fase esecutiva

  • d.lgs. 12/1/2019, n. 14 (codice della crisi), riferimenti

    Richiamato nel testo per segnalare l'analogo silenzio normativo nel nuovo codice con riferimento alla qualifica pubblicistica di alcune figure (es.: commissario giudiziale, curatore, commissario liquidatore), ma la decisione insiste sul criterio funzionale più che sul silenzio legislativo

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali di tipo giurisdizionale (in particolare nella fase esecutiva del concordato con cessione dei beni) il ruolo del liquidatore nominato dal tribunale può essere qualificato come pubblicistico se esercita funzioni giudiziarie/ausiliarie nell'interesse generale e sotto il controllo degli organi giudiziari.
  • Il silenzio della norma circa l'attribuzione espressa della qualifica di pubblico ufficiale non esclude la possibilità di riconoscerla: va applicato il criterio funzionale dell'art. 357 c.p., valutando la concreta natura e i poteri dell'incarico (nomina giudiziale, obblighi di rendiconto, vigilanza del commissario giudiziale, approvazione giudiziale del rendiconto, legittimazione processuale).
  • La componente negoziale del concordato (coinvolgimento dei creditori, potere del comitato dei creditori, possibilità di scelte private nella proposta) non esclude automaticamente la sfera pubblicistica della fase esecutiva: occorre considerare la prevalenza o la rilevanza della funzione giurisdizionale nel perimetro dell'esecuzione del concordato.
  • Ai fini di responsabilità penale (es. peculato), è necessario verificare la qualifica soggettiva del soggetto che detiene la disponibilità dei beni o del denaro: se il soggetto è qualificato come pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, condotte di appropriazione possono integrare reati pubblicistici (peculato), mentre in assenza di tale qualifica dovranno essere inquadrate in fattispecie di diritto comune (appropriazione indebita, truffa).
  • In casi analoghi conviene adottare un approccio fattuale e funzionale: analizzare nomina, provvedimenti di attribuzione di poteri, controllo giudiziale, obblighi di rendiconto e partecipazione di organi pubblici per stabilire la natura pubblicistica dell'incarico e le conseguenze processuali e penali conseguenti.

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