Cassazione Penale, Sentenza n. 00532/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Brescia (per il reato indicato nell'epigrafe, ritenuto non punibile per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.) sostenendo che il Tribunale non ha valutato correttamente i numerosi precedenti penali dell'imputato, tra i quali almeno due condanne e una applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per reati (fra cui resistenza a pubblico ufficiale) che, per il Procuratore, sono della stessa indole dell'evasione e dimostrano la abitualità della condotta (recidiva infraquinquennale e reiterata). Tale abitualità sarebbe ostativa al riconoscimento dell'esimente speciale prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato il principio secondo cui la causa ostativa prevista dall'art. 131-bis c.p. sussiste se l'autore ha commesso, anche successivamente al fatto in esame, almeno due illeciti oltre quello preso in esame della stessa indole e incidentalmente accertabili. Nel caso di specie il casellario giudiziale riportava almeno due precedenti di reati (indicati in sentenza come fatti dall'art. 337 c.p.) ritenuti della medesima indole rispetto all'evasione, espressione dell'insofferenza per le regole della vita associata: ciò costituisce indice di abitualità ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre qualificato il rimedio come ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608, comma 2, c.p.p., richiamando l'immodificata non appellabilità ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p. come modificato dalla legge n. 114/2024.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma indicata quale riferimento del reato per cui l'imputato era stato processato e assolto in primo grado; la sentenza impugnata aveva assolto per non punibilità ex art. 131-bis.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ricorda che è esclusa quando l'autore ha commesso almeno due illeciti, oltre quello in esame, della stessa indole (criterio ostativo legato all'abitualità).
art. 337 cod. pen.
Nella sentenza si rileva la presenza di almeno due condanne per il reato indicato (ritenuto, dalla Corte, della stessa indole rispetto all'evasione), utilizzate come indicatori dell'abitualità della condotta.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamata come fatto anteriore risultante dal casellario (applicazione della pena), utile - secondo il ricorrente - a dimostrare una condotta reiterata.
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per qualificare il rimedio come ricorso ordinario per Cassazione.
art. 608, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 606 per la determinazione del tipo di ricorso disposto dalla Corte.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e art. 2, comma 1, lett. p) legge 9/8/2024 n. 114
Richiamati per spiegare la disciplina della non appellabilità della sentenza di primo grado e l'inquadramento del ricorso come ordinario ex artt. 606/608 c.p.p.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 13681/2016; Sez. 6, n. 6551/2020; Sez. 1, n. 9858/2024; Sez. 6, n. 17515/2024)
La Corte richiama precedenti orientamenti secondo i quali: per escludere l'art. 131-bis è necessaria l'abitualità intesa come almeno due illeciti, oltre quello in esame, della stessa indole, e definisce il criterio per individuare i "reati della medesima indole" (caratteri fondamentali comuni: circostanze oggettive, condizioni ambientali o motivazioni).
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere esclusa quando l'autore abbia commesso almeno due altri illeciti, oltre a quello in esame, che siano della stessa indole e incidentalmente accertabili dal giudice.
- Per "reati della medesima indole" non è necessario che gli illeciti siano disciplinati dalla stessa norma: rilevano invece i caratteri fondamentali comuni (modalità, contesto ambientale, motivazioni) che mostrino una medesima propensione o modalità di violazione delle regole.
- La mera presenza di precedenti penali non è automaticamente sufficiente a escludere l'art. 131-bis; è necessario che i precedenti configurino un indice di abitualità (almeno due illeciti ulteriori e della stessa indole).
- Precedenti per reati come la resistenza a pubblico ufficiale possono, a seconda dei fatti, essere considerati della stessa indole dell'evasione se esprimono la stessa insofferenza verso le regole della vita associata e ne emergono gli elementi comuni richiesti dalla giurisprudenza.
- Quando il casellario o altri elementi documentali indicano reiterate trasgressioni e motivano l'irrigidimento della misura restrittiva, tali elementi rafforzano l'argomento dell'abitualità e possono ostare al riconoscimento dell'esimente speciale.
- Il giudice di merito deve motivare la valutazione dei precedenti e verificare se, incidentalmente, sussistano gli elementi che rendono la condotta abituale; la mancata valutazione può fondare il ricorso per cassazione e condurre all'annullamento con rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00546/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00633/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00646/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00653/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00661/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00667/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →