Regolamento (UE) 2026/1904
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido tereftalico (TA) provenienti dalla Corea del Sud e dal Messico, a conclusione dell’inchiesta avviata nel 2025 e dopo l’adozione di misure provvisorie nel 2026. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e di un nesso causale, respingendo varie contestazioni su definizione del prodotto, cumulo delle importazioni, calcolo dei margini e interesse dell’Unione. I dazi sono fissati al 6,1 % per Samnam e Hanwha, al 13,3 % per le altre società coreane, e al 24,1 % per tutte le società messicane; i depositi provvisori sono riscossi definitivamente e non è disposta la riscossione retroattiva.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati messicani, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e disciplina di applicazione per taluni esportatori coreani.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico di purezza in peso pari o superiore al 99,5 %, classificato al codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11), numero CUS 0023865-3 e numero CAS RN 100-21-0, originario della Repubblica di Corea e degli Stati messicani. Le misure riguardano importatori, esportatori e produttori esportatori dei paesi interessati; per la Corea sono previste aliquote individuali per Samnam Petrochemical Co., Ltd. e Hanwha Impact Corporation, mentre Taekwang Industrial Co., Ltd. è espressamente esclusa dall’applicazione del dazio. Il regolamento disciplina anche la riscossione definitiva dei depositi relativi al dazio provvisorio e una possibile futura estensione ad altri nuovi produttori esportatori coreani che dimostrino specifici requisiti.
Dazio antidumping definitivo su acido tereftalico originario di Corea e Messico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 conclude l’inchiesta antidumping avviata il 13 agosto 2025 sulle importazioni di acido tereftalico (TA) originario della Repubblica di Corea e degli Stati messicani. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2016/1036, conferma che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’istituzione di misure definitive è nell’interesse dell’Unione.
Contesto procedurale
L’inchiesta è stata aperta su denuncia presentata da INEOS Aromatics, produttore dell’Unione con sede in Belgio, ritenuto rappresentativo di una quota significativa della produzione unionale di TA. Dopo l’apertura, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni e ha poi istituito dazi provvisori il 10 aprile 2026 con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/801. Nel corso della fase successiva sono state presentate osservazioni da produttori esportatori coreani e messicani, utilizzatori e associazioni di utilizzatori; la Commissione ha svolto ulteriori verifiche documentali e audizioni, sia in fase provvisoria sia dopo la divulgazione finale delle informazioni.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e prodotto simile
Il prodotto interessato è l’acido tereftalico di purezza in peso pari o superiore al 99,5 %, normalmente identificato con CAS 100-21-0 e CUS 0023865-3, classificato al codice NC ex 2917 36 00 e TARIC 2917 36 00 11. Il prodotto in esame è lo stesso prodotto originario di Corea e Messico. Le contestazioni sulla definizione del prodotto hanno riguardato in particolare la distinzione tra MTA, QTA e PTA; la Commissione ha tuttavia ribadito che QTA e PTA rientrano entrambi nella medesima definizione di prodotto e sono, in sostanza, prodotti simili.
Definizione del prodotto: QTA e PTA
La Commissione ha respinto le richieste di esclusione del QTA dalla definizione del prodotto. Pur riconoscendo che il QTA presenta un diverso livello di impurità e alcuni profili di prezzo e di utilizzo, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero differenze chimiche, fisiche e tecniche sufficienti a qualificare il QTA come prodotto distinto. È stato valorizzato il fatto che QTA e PTA sono in concorrenza sugli stessi mercati, sono utilizzati per la produzione degli stessi prodotti a valle e sono in larga misura intercambiabili; anche nel mercato del PET l’intercambiabilità, pur non assoluta, è stata ritenuta sufficiente a escludere una distinzione di prodotto. La Commissione ha inoltre chiarito che le differenze di prezzo, da sole, non bastano a escludere un tipo di prodotto dalla definizione del prodotto in esame.
Dumping per la Corea
Per la Corea la Commissione ha confermato il metodo di calcolo del valore normale basato sul costo medio annuo di produzione, respingendo la tesi di un calcolo mensile dei costi. Ha ritenuto che l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base faccia riferimento alla media ponderata dei costi nel periodo dell’inchiesta e che il ricorso a costi annui sia la regola, salvo circostanze eccezionali non dimostrate nel caso di specie. Quanto al confronto, la Commissione ha accolto un adeguamento del prezzo cif per Samnam relativo alle esportazioni tramite operatori commerciali indipendenti. Ne è derivato il ricalcolo dei margini di dumping definitivi: 6,1 % per Samnam Petrochemical Co., Ltd., 6,1 % per Hanwha Impact Corporation come altra società cooperante non inserita nel campione, e 13,3 % per tutte le altre importazioni coreane. Taekwang Industrial Co., Ltd. non è stata considerata oggetto di dumping.
Dumping per il Messico
Per il Messico la Commissione ha confermato integralmente le risultanze provvisorie, non essendo pervenute osservazioni tali da incidere sul valore normale, sul prezzo all’esportazione, sul confronto e sul margine di dumping. Il margine definitivo è pari al 75,5 % per tutte le importazioni originarie del Messico.
Pregiudizio e cumulo delle importazioni
La Commissione ha confermato la sussistenza di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, senza modificare le conclusioni provvisorie sugli indicatori macroeconomici e microeconomici. Una parte centrale della controversia ha riguardato l’analisi cumulativa delle importazioni dalla Corea e dal Messico. La Commissione ha respinto la richiesta di analisi separata, osservando che le importazioni dei due paesi competono alle stesse condizioni, che il QTA e il PTA restano prodotti simili e che le differenze di prezzo e di comportamento di mercato non sono state considerate sufficienti a escludere il cumulo. Anche l’assenza di dumping per Taekwang non ha impedito di trattare cumulativamente le altre importazioni coreane oggetto di dumping.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione ha confermato che le importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico hanno causato il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori esaminati non hanno interrotto il nesso causale. Sono state respinte le argomentazioni relative al calo della domanda, allo smaltimento delle scorte nel 2023, ai costi energetici e delle materie prime, alla situazione del mercato a valle del PET e alle importazioni da paesi terzi. La Commissione ha ritenuto che il deterioramento della situazione dell’industria unionale sia coinciso temporalmente con l’aumento delle importazioni oggetto di dumping, più che con i picchi dei costi di produzione o con gli andamenti congiunturali del mercato.
Livello delle misure e margine di pregiudizio
La Commissione ha corretto alcuni errori materiali relativi al margine di riferimento e ai costi di conformità, calcolando un prezzo non pregiudizievole medio ponderato per l’industria dell’Unione pari a [870 - 1 010] EUR/tonnellata metrica. Il margine di pregiudizio definitivo è stato fissato al 29,7 % per Samnam e Hanwha, al 45,2 % per le altre importazioni coreane, al 24,1 % per le importazioni messicane. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, i dazi definitivi sono stati fissati al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio: 6,1 % per Samnam e Hanwha, 13,3 % per le altre società coreane e 24,1 % per tutte le società messicane.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’istituzione delle misure sia nell’interesse generale dell’Unione. Pur riconoscendo le difficoltà degli utilizzatori a valle, specialmente nel settore del PET, ha evidenziato che l’industria unionale del TA si trova in condizioni molto più gravi e rischia la scomparsa. È stato inoltre osservato che i dieci utilizzatori collaboranti dipendono complessivamente dall’industria dell’Unione per circa un terzo del loro fabbisogno, mentre un’ulteriore parte del mercato a valle dipende quasi esclusivamente dall’industria unionale; la salvaguardia di una fonte di approvvigionamento europea è quindi stata considerata prevalente.
Forma delle misure, applicazione doganale e controlli
La Commissione ha respinto le richieste di fissare i dazi come dazi fissi o di introdurre un contingente tariffario esente da dazi. Le aliquote sono quindi ad valorem. Per le aliquote individuali coreane è richiesta una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione del produttore; in assenza di tale fattura si applica l’aliquota residuale per la Corea. Le autorità doganali possono effettuare controlli supplementari e richiedere documenti ulteriori. Il regolamento prevede anche che, se un produttore esportatore coreano non esportava nel periodo dell’inchiesta ma soddisfa specifiche condizioni, la Commissione possa aggiornarne lo status con l’aliquota media ponderata delle società cooperanti non inserite nel campione.
Riscossione dei depositi e mancata riscossione retroattiva
I depositi costituiti a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente e gli eventuali importi eccedenti le aliquote definitive sono svincolati. La Commissione ha invece escluso la riscossione retroattiva, avendo verificato che non vi è stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta tale da soddisfare le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tereftalico con purezza almeno pari al 99,5 %, classificato al codice NC ex 2917 36 00 (TARIC 2917 36 00 11), originario della Repubblica di Corea e degli Stati messicani. Il dazio è adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Aliquote applicabili e società interessate
Per la Corea si applica il 6,1 % a Samnam Petrochemical Co., Ltd. e a Hanwha Impact Corporation; il 13,3 % si applica a tutte le altre società coreane. Per il Messico si applica il 24,1 % a tutte le società. Taekwang Industrial Co., Ltd. non è soggetta al dazio antidumping. Sono indicati specifici codici addizionali TARIC: 88BN, 88BO, 8999 e 88BP.
Condizione della fattura commerciale valida
L’applicazione delle aliquote individuali per le società coreane è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata con la quale si certifica il produttore, il volume esportato nell’Unione e l’esattezza delle informazioni. In mancanza di tale fattura si applica il dazio per tutte le altre importazioni originarie della Corea.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/801 sono riscossi in via definitiva. Gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.
Nuovi produttori esportatori coreani
L’articolo 3 prevede la possibilità di modificare l’elenco delle società coreane per includere nuovi produttori esportatori e applicare loro l’aliquota media ponderata delle società che hanno collaborato non inserite nel campione, se essi dimostrano cumulativamente di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1 luglio 2024-30 giugno 2025), di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver successivamente esportato o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione.
Rettifica del codice TARIC di Taekwang
Il regolamento rettifica il codice addizionale TARIC errato indicato nel provvisorio per Taekwang Industrial Co., Ltd., stabilendo il codice corretto 88BP.
Esclusione della riscossione retroattiva
La Commissione ha esaminato i requisiti dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, ma ha concluso che non vi è stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta; pertanto la riscossione retroattiva dei dazi non è stata disposta.
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