Regolamento (UE) 2026/1926
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente regime antidumping sugli elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina, aggiungendo Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione. A seguito della verifica delle condizioni previste per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione conclude che la società può beneficiare dell’aliquota del 39,6% prevista per tale categoria. La misura si applica mediante aggiornamento dell’allegato del regolamento iniziale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento antidumping definitivo per riconoscere a Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e applicarle il dazio del 39,6%
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla posizione di Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. quale nuovo produttore esportatore. Incide sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 e, in particolare, sull’elenco delle società cinesi che hanno collaborato non incluse nel campione. Non introduce un nuovo settore materiale, ma modifica l’aliquota antidumping applicabile a tale operatore; resta escluso il resto delle imprese non individuate o non collaboranti, già soggette alle aliquote previste dal regolamento iniziale.
Modifica del dazio antidumping per nuovo produttore esportatore cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione modifica il regime antidumping già in vigore sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La finalità è riconoscere a Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, con conseguente applicazione dell’aliquota del 39,6% prevista per le società cinesi che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
Contesto del regime antidumping esistente
Il regolamento richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame a seguito dell’inchiesta iniziale. In quel contesto, la Commissione aveva applicato il campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036 e aveva fissato aliquote individuali per le società incluse nel campione tra il 22,1% e il 48,8%, un’aliquota del 39,6% per i produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione e un dazio nazionale dell’86,5% per le imprese non collaborative.
Presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 del regolamento iniziale consente di modificare l’aliquota applicabile a un nuovo produttore esportatore se sono dimostrate tre condizioni:
- assenza di esportazioni dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, fissato tra il 1º luglio 2019 e il 30 giugno 2020;
- assenza di collegamenti con esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure antidumping del regolamento iniziale;
- effettiva esportazione nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile a esportare un quantitativo significativo.
Istruttoria svolta dalla Commissione
Il 20 gennaio 2026 Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. ha presentato domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La Commissione ha trasmesso un questionario, ha richiesto ulteriori informazioni e ha informato l’industria dell’Unione, rappresentata dall’European Industrial Fasteners Institute (EIFI), che ha sollevato osservazioni circa esistenza, indirizzo, appartenenza all’industria e certificazione ISO della società. Tali osservazioni non hanno inciso sulla conclusione finale. La Commissione ha inoltre consultato le banche dati Orbis, Qichacha e Tianyancha e ha effettuato un controllo incrociato a distanza il 22 aprile 2026.
Valutazione delle tre condizioni
Sulla prima condizione, la Commissione ha accertato che la società non aveva esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale e che aveva iniziato a fabbricare elementi di fissaggio solo alla fine del 2025, dopo aver precedentemente prodotto beni diversi. Sulla seconda condizione, ha verificato che la società è posseduta da due azionisti non collegati a produttori esportatori cinesi soggetti alle misure. Sulla terza condizione, ha confermato che la società ha esportato il prodotto nell’Unione dopo il periodo di riferimento, sulla base di fatture, polizze di carico e documenti bancari comprovanti il pagamento da parte di un acquirente dell’Unione.
Esito e modifica dell’allegato
La Commissione conclude che Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. soddisfa le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e che la relativa domanda deve essere accolta. Di conseguenza, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 inserendo nell’allegato la voce della società con codice addizionale TARIC 88FE, così da applicarle il dazio antidumping del 39,6%.
Adozione, pubblicazione ed efficacia
Le misure risultano conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Verifica delle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
La Commissione applica l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 e valuta le tre condizioni necessarie: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale (1º luglio 2019 - 30 giugno 2020), assenza di collegamenti con esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure e avvio di esportazioni nell’Unione dopo tale periodo o esistenza di un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportazione. Per Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. tali condizioni risultano soddisfatte.
Esito dell’esame della domanda
La società presenta domanda il 20 gennaio 2026. Dopo questionario, richieste integrative, consultazione di banche dati pubbliche e cinesi, e controllo incrociato a distanza del 22 aprile 2026, la Commissione conclude che la richiedente non esportava durante il periodo dell’inchiesta iniziale, non è collegata ai produttori soggetti alle misure e ha esportato nel dicembre 2025 verso l’Unione. Sono considerati idonei i documenti di supporto, tra cui fatture, polizze di carico e documenti bancari.
Aliquota applicabile alla nuova società esportatrice
Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. viene assoggettata al dazio antidumping del 39,6%, cioè all’aliquota prevista per le società cinesi che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione nell’inchiesta iniziale.
Modifica dell’allegato del regolamento iniziale
L’articolo 1 inserisce nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 la voce relativa a Ningbo Orange Hardware Co., Ltd., con codice addizionale TARIC 88FE, nell’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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