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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1355

Regolamento (UE) 2025/1355 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2025, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2025/22), (rifusione)

Normativa europea32025R1355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifuso aggiorna la disciplina BCE sulla sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica, definendo criteri di identificazione, autorità competenti e procedure garantistiche. Impone ai gestori SPIS requisiti dettagliati su solidità giuridica, governance, rischio di credito e liquidità, regolamento definitivo, resilienza informatica, esternalizzazione e accesso non discriminatorio. Prevede anche poteri di ispezione e richiesta informazioni per le autorità competenti, misure correttive e sanzioni BCE in caso di inosservanza. Gli SPIS dell’Eurosistema beneficiano di talune esenzioni per i profili già coperti dai corrispondenti assetti formalmente adottati dal Consiglio direttivo.

Regolamento BCE sui requisiti di sorveglianza per l’identificazione e il controllo dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS), con disciplina di governance, gestione dei rischi, accesso, esternalizzazione, cooperazione e sanzioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai sistemi di pagamento che possano essere identificati come SPIS ai sensi dell’articolo 3 e ai rispettivi gestori, stabiliti nell’area dell’euro o, in via eccezionale, a una succursale nell’area dell’euro di un soggetto giuridico stabilito fuori dall’area dell’euro. Riguarda sistemi di pagamento di importanza sistemica operanti nell’area dell’euro, sia gestiti da banche centrali sia da operatori privati, con possibilità di esenzioni parziali per gli SPIS dell’Eurosistema per specifici requisiti previsti dal regolamento. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e sostituisce il regolamento BCE/2014/28 (regolamento (UE) n. 795/2014).

Regolamento (UE) 2025/1355 della BCE sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS)

Il regolamento rifonde e sostituisce la disciplina BCE già contenuta nel regolamento (UE) n. 795/2014, al fine di aggiornare il quadro di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica alla luce dell’esperienza applicativa e dei recenti sviluppi normativi e tecnologici, inclusa la resilienza operativa digitale. L’obiettivo è promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, ridurre il rischio sistemico e assicurare che i gestori degli SPIS adottino presidi robusti di governance, rischio, continuità operativa e trasparenza.

Ambito applicativo e ratio

Il regolamento si applica ai sistemi di pagamento che soddisfano i criteri di identificazione come SPIS e ai relativi gestori, stabiliti nell’area dell’euro o, in via eccezionale, a una succursale situata nell’area dell’euro di un soggetto giuridico stabilito fuori dall’area dell’euro. Il quadro tiene conto dei principi CPMI-IOSCO, della direttiva 98/26/CE sul carattere definitivo del regolamento e della necessità di un presidio proporzionato ai rischi e alle esposizioni degli SPIS. Per gli SPIS dell’Eurosistema sono previste esenzioni mirate per taluni requisiti, quando gli aspetti corrispondenti sono già coperti da regole formalmente adottate dal Consiglio direttivo.

Identificazione degli SPIS

Un sistema di pagamento è identificato come SPIS se è notificabile ai sensi della direttiva 98/26/CE e, nell’anno civile considerato, soddisfa almeno due tra i criteri quantitativi e qualitativi previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tra questi figurano la soglia di 10 miliardi di EUR di valore medio giornaliero dei pagamenti in euro, quote rilevanti del volume totale dei pagamenti in euro nell’Unione o nello Stato membro, un’attività transfrontaliera in almeno cinque paesi con almeno il 33% del volume totale, oppure l’uso per il regolamento di altre infrastrutture di mercato finanziario. L’identificazione è svolta annualmente dal Consiglio direttivo mediante decisione motivata che indica sistema, gestore e autorità competente.

Procedura, contraddittorio e riesame

La BCE deve notificare al gestore l’avvio del procedimento e i fatti e fondamenti giuridici rilevanti. Il gestore ha diritto di accedere agli atti non riservati e di presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 30 giorni lavorativi; può anche essere sentito in riunione, con verbale sottoscritto. In casi eccezionali, per prevenire danni significativi al sistema finanziario, la BCE può decidere senza contraddittorio preventivo. La decisione deve essere motivata e, in via ordinaria, basarsi solo su fatti e argomenti sui quali il gestore abbia potuto esprimersi. Il gestore può inoltre richiedere il riesame della decisione entro 30 giorni dalla notifica.

Requisiti generali di governance e solidità giuridica

Il regolamento richiede che il gestore verifichi la solidità giuridica dell’assetto normativo applicabile in tutti gli ordinamenti coinvolti e adotti regole, procedure e contratti chiari, coerenti e vincolanti. Il quadro di governo societario deve attribuire priorità assoluta alla sicurezza e all’efficienza dello SPIS, con compiti ben definiti per Consiglio e dirigenza, composizione adeguata, comitato rischi e tre linee di difesa. Le decisioni strategiche rilevanti, anche in materia di tecnologia, struttura operativa e gamme di servizi, devono tenere conto degli interessi legittimi dei soggetti interessati e, ove opportuno, del pubblico.

Gestione integrata dei rischi

Il cuore del regolamento è un quadro integrato dei rischi che deve coprire, in modo coerente e documentato, i rischi giuridici, di credito, di liquidità, operativi, di impresa, di custodia, di investimento, informatici e di concentrazione. Il gestore deve effettuare almeno annualmente verifiche e stress test, mantenere adeguate risorse e definire piani di risanamento e, salvo gli SPIS dell’Eurosistema, di liquidazione ordinata. I partecipanti devono essere incentivati a contenere i rischi che introducono nel sistema, anche tramite sanzioni finanziarie o accordi di ripartizione delle perdite.

Rischio di credito, garanzie e liquidità

Le disposizioni su rischio di credito e liquidità impongono requisiti dettagliati sulle esposizioni intraday, sulle coperture da detenere, sulle garanzie ammissibili e sulle risorse liquide disponibili in scenari di stress. Le garanzie devono essere limitate a contante o attività a basso rischio e sottoposte a verifiche giornaliere, scarti prudenziali e prevenzione delle concentrazioni. Per la liquidità, il gestore deve assicurare disponibilità sufficiente in moneta di banca centrale, ove possibile, o tramite strumenti e linee di finanziamento altamente affidabili e prontamente convertibili; il ricorso al credito di emergenza delle banche centrali non può essere presunto.

Finalità del regolamento definitivo e gestione del default

Lo SPIS deve garantire il regolamento definitivo entro la fine del giorno stabilito, con particolare attenzione all’uso di moneta di banca centrale e alla riduzione del rischio di capitale nei meccanismi pagamento contro pagamento. Le regole sugli inadempimenti devono definire in modo chiaro quando un partecipante è in default, quali azioni possono essere intraprese, chi decide, come si gestiscono i pagamenti pendenti e come si ricostituiscono le risorse. Il gestore deve essere in grado di applicare tempestivamente tali regole e di comunicarne gli aspetti essenziali ai partecipanti e al mercato.

Rischio di impresa, custodia e investimenti

Il regolamento richiede che il gestore disponga di capitale e attività liquide nette sufficienti a coprire almeno sei mesi di spese operative correnti, salvo l’Eurosistema, e che tali attività siano segregate e prontamente realizzabili. Le attività proprie e dei partecipanti devono essere custodite presso soggetti vigilati con adeguati controlli, mentre gli investimenti devono essere coerenti con la strategia complessiva di rischio e limitati a strumenti di basso rischio, con valutazione annuale della strategia.

Rischio operativo, resilienza informatica ed esternalizzazione

Sul piano operativo, il regolamento impone sistemi resilienti, obiettivi di servizio, capacità scalabile e un piano di continuità operativa con sito secondario capace di far riprendere i sistemi critici entro due ore e di consentire il regolamento dei pagamenti dovuti entro la fine della giornata lavorativa. La resilienza informatica è disciplinata con un quadro integrato che comprende governo, protezione, rilevazione, risposta e ripresa, nonché test di penetrazione basati sulle minacce secondo TIBER-EU. L’esternalizzazione è ammessa solo se non compromette la conformità: restano in capo al gestore la responsabilità, i controlli contrattuali, i diritti di audit e la strategia di uscita per le funzioni essenziali o critiche.

Accesso, partecipazione e trasparenza

I criteri di accesso e partecipazione devono essere non discriminatori, pubblici e proporzionati ai rischi dello SPIS. Il gestore deve anche monitorare la partecipazione indiretta, individuare interdipendenze significative e adottare misure correttive se emergono rischi rilevanti. Sul fronte della trasparenza, devono essere pubblicate regole, procedure, tariffe, descrizione dei servizi, materiale formativo e le risposte al quadro informativo CPMI-IOSCO, oltre alle informazioni essenziali sul numero e sul valore delle operazioni.

Autorità competenti, cooperazione, misure correttive e sanzioni

L’autorità competente può ottenere informazioni, richiedere esperti indipendenti e svolgere ispezioni, anche senza preavviso. Può inoltre avviare procedure per misure correttive, previa contestazione scritta e diritto di essere sentito, o in casi gravi intervenire immediatamente. Le sanzioni per violazione del regolamento sono irrogabili dalla BCE secondo il quadro regolamentare e metodologico richiamato nel testo; se il gestore è una succursale, misure e sanzioni sono rivolte alla succursale. Le informazioni rese all’autorità competente sono trattate in forma riservata e possono essere condivise nel SEBC nel rispetto del segreto professionale.

Entrata in vigore, revisione e abrogazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. I gestori SPIS devono adeguarsi entro un anno dalla notifica della decisione di identificazione. Il Consiglio direttivo riesaminerà l’applicazione generale entro due anni dall’entrata in vigore e poi ogni tre anni. È espressamente abrogato il regolamento (UE) n. 795/2014, con rinvio ai riferimenti tramite la tavola di concordanza allegata.

Disposizioni principali

Identificazione degli SPIS

L’articolo 3 stabilisce i criteri di identificazione: il sistema deve poter essere notificato ai sensi della direttiva 98/26/CE ed essere insediato nell’area dell’euro o gestito tramite succursale nell’area dell’euro; inoltre, nell’anno civile di riferimento, devono ricorrere almeno due tra le condizioni quantitative/qualitative indicate, tra cui: valore medio giornaliero dei pagamenti in euro pari o superiore a 10 miliardi di EUR; quota rilevante del volume totale dei pagamenti in euro nell’Unione, dei pagamenti transfrontalieri o del mercato di uno Stato membro; attività transfrontaliera in almeno cinque paesi con almeno il 33% del volume totale; utilizzo per il regolamento di altre IMF. È prevista un’identificazione annuale e una decisione motivata del Consiglio direttivo con elenco aggiornato sul sito BCE.

Riesame, mantenimento e revoca della qualifica

La decisione di identificazione resta in vigore fino ad abrogazione. I riesami sono annuali; la qualifica cessa se il sistema non soddisfa i criteri in due riesami consecutivi, oppure già dopo un riesame se il gestore dimostra che è improbabile il soddisfacimento dei criteri prima del successivo riesame. Il gestore può chiedere riesame della decisione entro 30 giorni dalla notifica; il Consiglio direttivo decide motivatamente e, in mancanza di decisione entro due mesi, il riesame si intende respinto.

Garanzie procedurali nell’identificazione

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano la notifica di avvio del procedimento, il diritto di accesso agli atti non riservati, il diritto di essere sentiti con termine minimo di 30 giorni lavorativi, la facoltà di audizione orale e la possibilità di decisione senza contraddittorio quando necessario per prevenire danni significativi al sistema finanziario. La decisione di identificazione deve essere motivata e basata solo su fatti e fondamenti giuridici rispetto ai quali il gestore abbia potuto presentare osservazioni, salvo il caso di urgenza di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

Solidità giuridica e regolamentare

L’articolo 8 impone al gestore di verificare che la normativa applicabile nei diversi ordinamenti interessati assicuri elevata certezza giuridica, di adottare regole, procedure e contratti chiari e coerenti, di renderli comprensibili all’autorità competente e ai partecipanti e di assicurare che siano vincolanti e non annullabili o sospendibili. Il gestore deve inoltre limitare i rischi derivanti da disposizioni confliggenti e adoperarsi per la designazione del sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE.

Governo societario e responsabilità della dirigenza

L’articolo 9 disciplina obiettivi, organi e responsabilità: priorità assoluta a sicurezza ed efficienza, dispositivi documentati e trasparenti, ruolo chiaro del Consiglio, politiche di remunerazione e selezione della dirigenza per gli SPIS non appartenenti all’Eurosistema, verifica annuale del funzionamento del Consiglio, composizione adeguata con almeno un amministratore indipendente ove consentito, comitato rischi e tre linee di difesa. Sono previsti anche obblighi di approvazione annuale di documenti chiave, consultazione dei soggetti interessati sulle decisioni strategiche e regole specifiche per le succursali designate come gestori.

Quadro integrato dei rischi, piano di risanamento e liquidazione

L’articolo 10 richiede un quadro robusto per identificare, misurare, monitorare e gestire i rischi complessivi, con revisione annuale, politiche di tolleranza al rischio e disciplina delle decisioni in emergenza. Il gestore deve incentivare i partecipanti a contenere i rischi, monitorare le esposizioni verso altri soggetti e definire funzioni e servizi critici, elaborando un piano di risanamento e, salvo gli SPIS dell’Eurosistema, un piano di liquidazione ordinata.

Rischio di credito e copertura delle esposizioni

L’articolo 11 impone un quadro per misurare e gestire le esposizioni creditizie verso i partecipanti e tra partecipanti. Nel caso di sistemi DNS, gli obblighi finanziari devono essere determinati tempestivamente e devono essere disponibili risorse a copertura; se il gestore assume esposizioni creditizie deve coprirle con garanzie reali, fondi a garanzia, capitale o risorse equivalenti. Sono previste regole per coprire perdite da inadempimento e per ripristinare le risorse dopo eventi di stress.

Garanzie ammissibili e margini

L’articolo 12 limita le attività accettabili in garanzia al contante e ad attività a basso rischio di credito, liquidità e mercato, soggette a una verifica interna documentata. Il gestore deve monitorare qualità, liquidità e volatilità delle garanzie, verificare giornalmente il valore di mercato, applicare scarti prudenti, prevenire concentrazioni e gestire le garanzie transfrontaliere. La disciplina non si applica agli SPIS dell’Eurosistema.

Rischio di liquidità e requisiti di liquidità

L’articolo 13 richiede un quadro integrato per i rischi di liquidità, con strumenti di monitoraggio continuo, prove di stress e disponibilità di risorse liquide sufficienti in scenari di stress, inclusi default del partecipante con esposizione aggregata più elevata. Per i pagamenti unilaterali in euro sono previste regole specifiche sull’uso di moneta di banca centrale o di garanzie idonee dell’Eurosistema; per gli altri casi possono essere utilizzati altri strumenti, incluse linee di credito irrevocabili, swap, pronti contro termine, attività in custodia o investimenti. È vietato presumere il ricorso al credito di emergenza delle banche centrali.

Regolamento definitivo, moneta di regolamento e pagamento contro pagamento

Gli articoli 14, 15 e 16 impongono che il regolamento definitivo avvenga entro la giornata prevista e, ove possibile, in moneta di banca centrale. Se si usa moneta di banca commerciale, il gestore deve limitare i rischi di credito e liquidità e disciplinare chiaramente definitività e trasferibilità. Il meccanismo pagamento contro pagamento deve eliminare il rischio di capitale assicurando la simultaneità della definitività delle obbligazioni collegate.

Inadempienza dei partecipanti

L’articolo 17 richiede una definizione ampia e precisa di inadempienza, con distinzione tra ipotesi automatiche e discrezionali, regole operative per le azioni da intraprendere, gestione dei pagamenti nelle diverse fasi, responsabilità delle parti interessate e meccanismi per limitare l’impatto del default. Le regole devono essere pubbliche nelle parti essenziali, e il quadro va verificato almeno annualmente o dopo modifiche rilevanti.

Rischio di impresa e capitale

L’articolo 18 impone un sistema di controllo dei rischi di impresa e, salvo per gli SPIS dell’Eurosistema, piani di risanamento e liquidazione ordinata. Il capitale e le attività liquide nette devono coprire almeno sei mesi di spese operative correnti; devono essere sufficientemente liquide, segregate e realizzabili con effetti di prezzo minimi. È richiesto anche un piano patrimoniale per raccogliere capitale aggiuntivo quando necessario.

Custodia, investimenti e rischio di investimento

L’articolo 19 prescrive che le attività proprie e dei partecipanti siano detenute presso custodi vigilati con adeguati controlli, che il gestore mantenga accesso tempestivo alle attività e che la strategia di investimento sia coerente con il profilo di rischio complessivo e comunicata ai partecipanti. Gli investimenti devono essere garantiti da debitori di alto profilo o da diritti di rivalsa e concentrarsi su strumenti a minimo rischio; tali presidi non si applicano agli SPIS dell’Eurosistema.

Rischio operativo e continuità operativa

L’articolo 20 impone un quadro robusto di sistemi, politiche, procedure e controlli per i rischi operativi, con obiettivi di servizio e affidabilità, capacità scalabile in stress, politiche di sicurezza TIC e un piano di continuità operativa con sito secondario. I sistemi critici devono poter riprendere entro due ore dall’evento e lo SPIS deve poter regolare i pagamenti dovuti entro la fine della giornata lavorativa in cui si verifica il malfunzionamento.

Resilienza informatica e test TIBER-EU

L’articolo 21 integra requisiti di governance, protezione, rilevamento, risposta e ripresa rispetto ai rischi informatici, richiede test periodici e penetration test basati sulle minacce secondo il quadro TIBER-EU, e impone processi di apprendimento continuo. Devono essere previsti flussi di segnalazione degli incidenti rilevanti al consiglio, alla dirigenza, all’eventuale dirigenza della succursale e all’autorità competente.

Esternalizzazione e subesternalizzazione

L’articolo 22 chiarisce che il gestore resta sempre responsabile e che l’esternalizzazione non può compromettere la conformità al regolamento. Sono richiesti contratti scritti con descrizione precisa dei servizi esternalizzati, clausole sui poteri dell’autorità competente, disciplina della subesternalizzazione, diritti di risoluzione e un quadro integrato di gestione del rischio di outsourcing; per le funzioni critiche è necessaria una strategia di uscita. L’Eurosistema può emanare orientamenti non vincolanti pubblicati dalla BCE.

Accesso, partecipazione e partecipazione indiretta

Gli articoli 23 e 24 richiedono criteri di accesso e partecipazione non discriminatori, pubblici, proporzionati e basati sul rischio, con motivazione scritta del diniego di accesso e procedure ordinate di sospensione/revoca. Il gestore deve anche raccogliere informazioni sui partecipanti indiretti, individuare interdipendenze e soggetti che generano rischi rilevanti e riesaminare annualmente i rischi derivanti da modelli a più livelli.

Efficienza, standard di comunicazione e trasparenza informativa

Gli articoli 25, 26 e 27 impongono procedure per soddisfare i bisogni dei mercati serviti, obiettivi misurabili di efficienza, uso di norme internazionali di comunicazione e ampia trasparenza verso partecipanti e mercato. Devono essere pubblicate regole, procedure, tariffe, risposte al quadro informativo CPMI-IOSCO e informazioni essenziali su numero e valore delle operazioni.

Obbligo generale di conformità e cooperazione

L’articolo 28 prevede un termine di un anno dalla notifica della decisione di identificazione per l’adeguamento ai requisiti. I gestori devono cooperare continuativamente con l’autorità competente e, se si tratta di succursali, dimostrare la conformità attraverso le azioni del soggetto giuridico di appartenenza quando necessario.

Poteri delle autorità competenti, cooperazione e riservatezza

Gli articoli 29, 30 e 31 attribuiscono all’autorità competente il potere di ottenere informazioni, richiedere esperti indipendenti e svolgere ispezioni anche senza preavviso; consentono sorveglianza continuativa o ad hoc e prevedono meccanismi di cooperazione con altre autorità, inclusa quella del soggetto giuridico quando il gestore è una succursale. Le informazioni riservate possono essere condivise nel SEBC e restano soggette al segreto professionale.

Misure correttive e sanzioni

Gli articoli 32 e 33 disciplinano, rispettivamente, l’avvio della procedura per misure correttive in caso di inosservanza o sospetta inosservanza, il diritto del gestore di essere sentito, l’adozione immediata in caso di gravità, e l’applicazione di sanzioni da parte della BCE. Le misure correttive e le sanzioni possono colpire la succursale se essa è stata identificata come gestore; l’importo delle sanzioni è calcolato secondo la decisione BCE/2017/35 e nel rispetto dei regolamenti BCE/1998 e BCE/1999 richiamati.

Riesame, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 34 prevede un riesame generale entro due anni dall’entrata in vigore e successivamente ogni tre anni. L’articolo 35 abroga il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), con applicazione della tavola di concordanza dell’allegato II. L’articolo 36 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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