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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1305

Regolamento (UE) 2025/1305 della Commissione, del 2 luglio 2025, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, azossistrobina, exitiazox, isoxaben, picloram, propamocarb, sodio argento tiosolfato e teflutrin in o su determinati prodotti

Normativa europea32025R1305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna diversi LMR nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e delle domande presentate da operatori e Stati membri. In particolare introduce o modifica valori per azossistrobina, exitiazox, isoxaben, picloram, propamocarb, amidosulfuron e teflutrin, tenendo conto anche dell’estrapolazione di dati residui tra colture affini. Inoltre aggiunge il sodio argento tiosolfato all’allegato IV, con conseguente esclusione dall’obbligo di LMR specifici.

Modifica i limiti massimi di residui (LMR) di alcuni antiparassitari nel regolamento (CE) n. 396/2005 e inserisce il sodio argento tiosolfato nell’allegato IV (esenzione da LMR).

Ambito di applicazione

Si applica ai residui di amidosulfuron, azossistrobina, exitiazox, isoxaben, picloram, propamocarb, sodio argento tiosolfato e teflutrin nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare i prodotti elencati negli allegati II, III e IV, con effetti su produzioni UE e su importazioni per le quali sono richieste tolleranze all’importazione. Non contiene esclusioni generali ulteriori oltre a quelle già implicite nelle categorie di prodotto e nelle definizioni di residuo richiamate dagli allegati modificati.

Modifica degli LMR di alcuni antiparassitari nel regolamento (CE) n. 396/2005

Il regolamento (UE) 2025/1305 della Commissione interviene sul sistema dei limiti massimi di residui (LMR) degli antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica si fonda sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, sulle valutazioni degli Stati membri interessati e sui pareri motivati dell’EFSA, con l’obiettivo di aggiornare i valori alla luce dei dati scientifici disponibili e delle tolleranze all’importazione richieste.

Ambito e base normativa

Il provvedimento modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005. I considerando richiamano in particolare:

  • l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005;
  • le procedure di valutazione delle domande svolte dagli Stati membri ai sensi degli articoli 8 e 9;
  • il riesame dei dati previsto dall’articolo 12, rilevante per i casi in cui erano mancanti elementi su residui, metodi di analisi, metabolismo o alimentazione animale.

Il regolamento riguarda residui nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e, in particolare, le categorie di prodotti enumerate negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005.

Azossistrobina e exitiazox: tolleranze all’importazione

Per l’azossistrobina, la Commissione recepisce la domanda di tolleranza all’importazione relativa a meloni e cocomeri/angurie, basata sugli usi in Brasile. Per l’exitiazox, viene recepita la domanda per more di rovo e lamponi, basata sugli usi negli Stati Uniti. In entrambi i casi l’EFSA ha ritenuto i dati idonei a sostenere le proposte di LMR e ha formulato pareri favorevoli.

Propamocarb: ravanelli e foglie di ravanello piccole

Per il propamocarb, il regolamento fissa gli LMR per rucola e ravanelli al livello raccomandato dall’EFSA. Il considerando dedicato alle foglie di ravanello piccole evidenzia che, in forza del regolamento (UE) 2024/3196, tali foglie sono incluse nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 e soggette agli stessi LMR della rucola; l’EFSA ha tuttavia segnalato che l’LMR attuale della rucola è inferiore al valore proposto per le foglie di ravanello piccole, richiedendo una valutazione di gestione del rischio sulla concreta attuazione.

Picloram: nuova definizione del residuo e prodotti di origine animale

Per il picloram, il regolamento sostituisce la precedente definizione del residuo con una definizione più ampia: "picloram, libero e coniugato, espresso come picloram" per i prodotti vegetali e il miele. Sono fissati LMR specifici per:

  • grasso e fegato di suini;
  • fegato di bovini, ovini, caprini ed equidi;
  • grasso, fegato e "altri" di altri animali terrestri d’allevamento;
  • miele e altri prodotti dell’apicoltura.

L’EFSA ha ritenuto necessari gli aggiornamenti per i prodotti in esame, ma non ha raccomandato modifiche degli LMR vigenti per i tessuti del bestiame oltre quanto riportato.

Isoxaben e teflutrin: estrapolazione dei dati

Per l’isoxaben, la Commissione accoglie l’estrapolazione dei dati derivanti dalle sperimentazioni sui residui nei fagioli senza baccello ai fagioli secchi e ai piselli secchi, fissando gli LMR a un livello coerente con quello dei fagioli senza baccello.

Per il teflutrin, l’estrapolazione dalle sperimentazioni sui residui nelle carote viene estesa a barbaforte/rafano/cren, topinambur, pastinaca, salsefrica e prezzemolo a grossa radice, fissando gli LMR per tali colture allo stesso livello dell’LMR delle carote.

Amidosulfuron: conferma dei dati nei cereali secchi

Per l’amidosulfuron, il regolamento prende atto della presentazione di informazioni supplementari a colmatura delle lacune individuate nel precedente riesame ai sensi dell’articolo 12. L’EFSA ha concluso che il requisito relativo ai dati di conferma è soddisfatto per i metodi di analisi applicabili ai prodotti secchi, in particolare orzo, avena, segale e frumento. Di conseguenza vengono soppresse le note che segnalavano la mancanza di metodi di analisi e gli LMR sono fissati in modo permanente per tali cereali.

Sodio argento tiosolfato: inserimento nell’allegato IV

La sostanza attiva sodio argento tiosolfato, già approvata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2013, è inserita nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. La scelta si fonda sul fatto che la sostanza è autorizzata solo per usi in ambienti chiusi su colture non commestibili, che i residui di argento non sono distinguibili da quelli di origine ambientale e che il tiosolfato si degrada rapidamente in sostanze naturalmente presenti; l’EFSA non ha individuato criticità nelle proprietà della sostanza.

Effetti sugli allegati e note tecniche

L’allegato del regolamento sostituisce le colonne degli allegati II e III relative alle sostanze interessate e aggiunge la voce "Sodio argento tiosolfato" nell’allegato IV. Sono inoltre richiamate numerose note di residuo e note a piè di pagina che specificano, per alcune sostanze, la diversa definizione del residuo, i limiti inferiori di determinazione analitica e le condizioni tecniche o scientifiche che hanno portato alla fissazione degli LMR.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni suo elemento.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e IV conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i livelli massimi di residui e, per il sodio argento tiosolfato, l’inserimento nell’allegato IV.

Azossistrobina: tolleranze all’importazione per meloni e cocomeri/angurie

Sono fissati gli LMR richiesti per i meloni e i cocomeri/angurie, sulla base di una domanda di tolleranza all’importazione riferita agli usi in Brasile e del parere favorevole dell’EFSA.

Exitiazox: tolleranze all’importazione per more di rovo e lamponi

Sono stabiliti gli LMR per more di rovo e lamponi, in linea con la domanda presentata sulla base degli usi negli Stati Uniti e con il parere motivato dell’EFSA.

Propamocarb: modifica dei valori per ravanelli e foglie di ravanello piccole

Il regolamento fissa l’LMR per propamocarb nella rucola e nei ravanelli al livello raccomandato dall’EFSA. Per le foglie di ravanello piccole, già incluse nell’allegato I dal regolamento (UE) 2024/3196 e soggette agli stessi LMR della rucola, la Commissione prende atto della necessità di valutare la modalità di attuazione dell’LMR proposto alla luce del fatto che l’LMR attuale per la rucola è inferiore.

Picloram: nuova definizione del residuo e LMR per prodotti animali e miele

La definizione del residuo viene sostituita con "picloram, libero e coniugato, espresso come picloram" per i prodotti vegetali e per il miele. Sono fissati gli LMR per grasso e fegato di suini, fegato di bovini, ovini, caprini ed equidi, per grasso, fegato e "altri" di altri animali terrestri d’allevamento e per il miele e altri prodotti dell’apicoltura; per i tessuti del bestiame l’EFSA non raccomanda modifiche ulteriori.

Isoxaben: estensione dei dati dai fagioli (senza baccello) ai fagioli secchi e ai piselli secchi

L’LMR per isoxaben nei fagioli secchi e nei piselli secchi è fissato allo stesso livello dell’LMR per i fagioli (senza baccello), utilizzando l’estrapolazione dalle prove sui residui valutate dall’EFSA.

Teflutrin: estensione dei dati dalle carote ad altre radici e tuberi

L’LMR per teflutrin viene fissato per barbaforte/rafano/cren, topinambur, pastinaca, salsefrica e prezzemolo a grossa radice allo stesso livello dell’LMR per le carote, sulla base dell’estrapolazione confermata dalle linee guida tecniche dell’Unione.

Amidosulfuron: soppressione delle note e fissazione permanente degli LMR nei cereali secchi

Sono eliminate le note relative all’orzo, avena, segale e frumento concernenti la mancanza di metodi di analisi e gli LMR per amidosulfuron in tali cereali sono fissati in modo permanente, poiché i dati di conferma richiesti sono ora considerati soddisfatti.

Sodio argento tiosolfato: inserimento nell’allegato IV

La sostanza è aggiunta all’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, in considerazione dell’uso autorizzato solo in ambienti chiusi su colture non commestibili, dell’impossibilità di distinguere i residui di argento da quelli ambientali e dell’assenza di preoccupazioni individuate dall’EFSA.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimiimportazioni

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