Regolamento (UE) 2025/1309
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1309 della Commissione, del 2 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento reintroduce/maintiene un dazio antidumping definitivo su alcuni accessori per tubi originari di Corea, Malaysia e Russia, in esito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude che, in caso di scadenza delle misure, è probabile la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione, in presenza di significativa capacità inutilizzata nei paesi interessati e di un mercato dell’Unione ancora attrattivo. Sono previste aliquote differenziate per alcuni esportatori cooperanti e un’aliquota residua per le altre società.
Rinnovo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di accessori per tubi (diversi da accessori fusi, flange e accessori filettati) di ferro o acciaio, escluso l’acciaio inossidabile, con diametro esterno massimo pari o inferiore a 609,6 mm, del tipo usato per saldatura testa a testa o altre applicazioni, classificati nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 e relativi codici TARIC indicati nel regolamento. Riguarda i prodotti originari della Corea, della Malaysia e della Federazione russa; le aliquote individuali si applicano solo ai produttori espressamente elencati e subordinatamente a fattura commerciale valida. Si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio antidumping definitivo su alcuni accessori per tubi originari di Corea, Malaysia e Russia
Il regolamento della Commissione del 2 luglio 2025 conclude un riesame in previsione della scadenza e mantiene le misure antidumping sulle importazioni nell’Unione di alcuni accessori per tubi di ferro o acciaio, diversi da accessori fusi, flange e accessori filettati, con diametro esterno massimo non superiore a 609,6 mm. La Commissione fonda la propria decisione sull’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e ritiene che, senza misure, dumping e pregiudizio tenderebbero a reiterarsi.
Contesto procedurale e precedenti misure
Le misure hanno una lunga storia: per Corea e Malaysia erano già state istituite e più volte rinnovate, mentre per la Russia erano state introdotte nel 2013 e poi rinnovate nel 2019. Il riesame in scadenza è stato richiesto il 11 gennaio 2024 dal Defence Committee of the steel butt-welding fittings industry dell’Unione, per conto dell’industria dell’Unione, ed è stato aperto il 9 aprile 2024 dopo consultazione del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024.
Ambito del prodotto
Il prodotto interessato è costituito da accessori per tubi in ferro o acciaio, escluso l’acciaio inossidabile, con diametro esterno massimo pari o inferiore a 609,6 mm, utilizzati per la saldatura testa a testa o altre applicazioni, classificati nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 e nei corrispondenti codici TARIC elencati dal regolamento. La Commissione conferma che il prodotto esportato dai paesi interessati, quello venduto sul mercato interno di tali paesi e quello fabbricato nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Mancata collaborazione e metodo di accertamento
Nessun produttore esportatore di Corea, Malaysia e Russia ha collaborato all’inchiesta. La Commissione applica quindi l’articolo 18 del regolamento di base e utilizza dati disponibili, statistiche di commercio, informazioni pubbliche e dati forniti dal richiedente e dai produttori dell’Unione. Le contestazioni del governo russo sull’effetto delle sanzioni e sulla qualità dei dati vengono respinte: la Commissione sottolinea che l’eventuale presenza di sanzioni non esonera dall’obbligo di svolgere il riesame prospettico richiesto dal diritto antidumping.
Dumping: valutazione per paese
Per la Corea la Commissione osserva esportazioni nell’Unione molto limitate e non rappresentative, ma constata prezzi all’esportazione verso gli Stati Uniti inferiori al valore normale di circa il 21 %, una capacità produttiva elevata, un tasso di utilizzo molto basso e un forte attrattivo del mercato dell’Unione. Per la Malaysia la differenza di prezzo rispetto agli Stati Uniti supera il 73 %, mentre la capacità inutilizzata è molto significativa e la domanda interna non è in grado di assorbire l’offerta; inoltre il mercato statunitense risulta parzialmente precluso da misure antidumping e ciò può spingere le esportazioni verso l’Unione. Per la Russia la Commissione rileva differenze di prezzo verso Uzbekistan e Armenia pari, rispettivamente, al 29,6 % e al 65,9 %, capacità inutilizzata superiore al consumo dell’Unione e elevata attrattività del mercato europeo. In tutti e tre i casi la conclusione è che, in assenza delle misure, è probabile la reiterazione del dumping.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione comprende 22 produttori e registra un pregiudizio notevole. Il consumo dell’Unione resta sostanzialmente stabile, ma la produzione scende da 34.033 tonnellate nel 2020 a 24.368 tonnellate nel PIR; le vendite interne calano da 28.776 a 18.916 tonnellate e la quota di mercato dell’industria dell’Unione scende dal 60,9 % al 39,5 %. Diminuiscono anche occupazione e produttività, mentre i prezzi di vendita e i costi di produzione aumentano sensibilmente; la redditività migliora rispetto agli anni più critici ma resta modesta, pari al 2,4 % nel PIR.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
La Commissione collega il rischio di reiterazione del pregiudizio alla combinazione tra sovraccapacità nei paesi interessati, prezzi di esportazione molto bassi e attrattività del mercato dell’Unione. Stima una capacità inutilizzata complessiva di circa 279.000 tonnellate, circa cinque volte il consumo dell’Unione nel PIR. Senza dazi, i prezzi di importazione dalla Corea, dalla Malaysia e dalla Russia sarebbero verosimilmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione di circa il 10,0 %, 56,7 % e 44,3 %. Le restrizioni commerciali in altri mercati, soprattutto quelle statunitensi verso la Malaysia, aumentano il rischio di reindirizzamento verso l’Unione.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che il mantenimento delle misure è conforme all’interesse dell’Unione. L’industria dell’Unione, pur avendo recuperato una certa redditività, resta fragile e vulnerabile a nuove pressioni concorrenziali; importatori e utilizzatori non hanno fornito dati idonei a dimostrare difficoltà concrete di approvvigionamento o effetti negativi rilevanti, anche perché gli accessori per tubi incidono in modo limitato sul costo complessivo dei settori utilizzatori.
Misure e condizioni di applicazione
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie dei tre paesi. Le aliquote sono: Corea 32,4 % per TK Corporation e 44,0 % per tutte le altre società; Malaysia 59,2 % per Anggerik Laksana Sdn Bhd, 49,9 % per Pantech Steel Industries Sdn Bhd e 75,0 % per tutte le altre società; Russia 23,8 % per tutte le società. Le aliquote individuali richiedono la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la formula dichiarativa prevista nel regolamento. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio residuale.
Nuovi esportatori, cambi di nome e disciplina accessoria
Il regolamento prevede che nuovi produttori esportatori possano chiedere di beneficiare dell’aliquota individuale o della media ponderata applicabile alle società cooperanti non campionate, se dimostrano di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale, di non essere collegati a soggetti già assoggettati alle misure e di aver iniziato a esportare successivamente o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione significativa. È prevista anche la possibilità di aggiornamento dell’aliquota in caso di cambio di nome. Restano applicabili, salvo diversa indicazione, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e iter procedurale
La Commissione avvia il riesame il 9 aprile 2024 sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di domanda presentata l’11 gennaio 2024 dal comitato di difesa dell’industria dell’Unione. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024; il periodo in esame copre dal 1o gennaio 2020 fino alla fine del PIR. La Commissione ha consultato il comitato dell’articolo 15, paragrafo 1, ha effettuato campionamenti, visite di verifica presso tre produttori dell’Unione e ha divulgato i fatti essenziali il 6 maggio 2025.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi di ferro o acciaio, diversi da accessori fusi, flange e accessori filettati, con diametro esterno massimo non superiore a 609,6 mm, classificati nei codici NC e TARIC indicati. La Commissione conferma che il prodotto esportato dai paesi interessati, quello fabbricato nell’Unione e quello venduto sul mercato interno dei paesi interessati o nel resto del mondo hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi, dunque sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili
Nessun produttore esportatore di Corea, Malaysia e Russia ha collaborato all’inchiesta. La Commissione applica pertanto l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, fondando le conclusioni su dati disponibili e su fonti pubbliche, statistiche commerciali e informazioni fornite dal richiedente e dai produttori dell’Unione. La Commissione respinge le contestazioni del governo russo relative all’effetto delle sanzioni e all’affidabilità dei dati utilizzati.
Accertamento del rischio di reiterazione del dumping
Per Corea, Malaysia e Russia la Commissione esamina prezzi all’esportazione verso paesi terzi, capacità produttiva e capacità inutilizzata, nonché attrattiva del mercato dell’Unione. Per la Corea la differenza di prezzo rispetto al mercato di riferimento statunitense è del 21 % e la capacità inutilizzata è molto elevata; per la Malaysia la differenza di prezzo supera il 73 %; per la Russia la differenza ponderata è del 25,1 %. In tutti i casi la Commissione conclude che, in caso di scadenza delle misure, è probabile l’ingresso nell’Unione di volumi significativi a prezzi di dumping.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione, composta da 22 produttori, subisce un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Il consumo dell’Unione resta sostanzialmente stabile, ma produzione, vendite, quota di mercato, occupazione e produttività calano sensibilmente; la redditività resta solo marginalmente positiva nel PIR (2,4 %). La Commissione rileva che le importazioni dai paesi interessati sono trascurabili o inesistenti e non sono la causa del pregiudizio osservato nel periodo in esame.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
La Commissione stima una capacità inutilizzata complessiva nei tre paesi interessati di circa 279 000 tonnellate, pari a circa cinque volte il consumo dell’Unione nel PIR. In assenza di misure, i prezzi delle importazioni da Corea, Malaysia e Russia sarebbero probabilmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione del 10,0 %, 56,7 % e 44,3 % rispettivamente. Il mantenimento di misure restrittive in altri mercati, in particolare negli Stati Uniti per la Malaysia, rafforza il rischio di reindirizzamento verso l’Unione.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta l’interesse dell’Unione e conclude che non esistono ragioni prevalenti contrarie al mantenimento delle misure. L’industria dell’Unione resterebbe esposta a una forte pressione sui prezzi e a possibili ulteriori perdite o chiusure di siti, mentre importatori e utilizzatori non hanno fornito elementi idonei a dimostrare effetti negativi rilevanti; il prodotto incide solo in misura limitata sul costo complessivo dei settori utilizzatori.
Aliquote del dazio e condizioni di applicazione
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo: Corea, TK Corporation 32,4 % (codice addizionale C066) e tutte le altre società 44,0 % (C999); Malaysia, Anggerik Laksana Sdn Bhd 59,2 % (A324), Pantech Steel Industries Sdn Bhd 49,9 % (A961) e tutte le altre società 75,0 % (A999); Federazione russa, tutte le società 23,8 %. Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta; in difetto si applica il dazio per tutte le altre società.
Nuovi produttori esportatori, modifiche nominali e regole accessorie
Il regolamento prevede la possibilità di estendere il trattamento individuale a nuovi produttori esportatori che provino: non esportazione nel periodo dell’inchiesta iniziale (1o aprile 2000-31 marzo 2001), assenza di collegamenti rilevanti con operatori soggetti a misure e esportazioni successive o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione. È inoltre prevista la possibilità di modifica per cambio di nome e l’applicazione delle normali disposizioni doganali, oltre alla disciplina sugli interessi di rimborso richiamando l’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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