Regolamento (UE) 2025/1291
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1291 della Commissione, del 2 luglio 2025, relativo alla registrazione della denominazione di origine TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive nel registro dell’Unione la DOP "TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti", ponendo fine al procedimento di opposizione avviato dall’Ungheria. La Commissione ritiene infondate le contestazioni relative all’omonimia con la DOP ungherese "Tokaj / Tokaji", al presunto rischio di confusione, alla delimitazione territoriale e al preteso svantaggio competitivo derivante da disciplinari diversi. L’iscrizione è considerata anche necessaria per consentire alla Slovacchia la successiva registrazione internazionale della denominazione ai sensi dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Registrazione nel registro dell’Unione della denominazione di origine "TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti" per i vini slovacchi della zona del Tokaj.
Ambito di applicazione
Si applica alla domanda di registrazione, presentata dalla Slovacchia e ricevuta dalla Commissione il 19 luglio 2022, relativa a una denominazione di origine del settore vitivinicolo. Il regolamento riguarda i vini prodotti nella zona geografica delimitata in Slovacchia corrispondente alla DOP "TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti" e incide sul registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Produce effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina direttamente altri prodotti né modifica in modo generale il sistema delle indicazioni geografiche, ma decide una specifica iscrizione dopo opposizione dell’Ungheria.
Registrazione della DOP "TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1291 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione di origine "TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Il provvedimento conclude il procedimento avviato su domanda slovacca e definisce gli effetti dell’opposizione proposta dall’Ungheria, alla luce del regime applicabile del regolamento (UE) n. 1308/2013 per le domande di registrazione presentate prima del 13 maggio 2024.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama l’articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1143, che lascia applicabile il regolamento (UE) n. 1308/2013 alle domande di registrazione di indicazioni geografiche dei vini già ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024. La domanda slovacca è stata ricevuta il 19 luglio 2022 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 23 ottobre 2023. Dopo la pubblicazione, l’Ungheria ha presentato una dichiarazione di opposizione motivata il 19 gennaio 2024; verificata l’ammissibilità, la Commissione ha invitato le parti a consultazioni ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La richiesta ungherese di proroga delle consultazioni non è stata ritenuta idonea, poiché non era stata presentata anche dalla Slovacchia, e le consultazioni si sono chiuse senza accordo.
Oggetto dell’opposizione ungherese
L’Ungheria ha sostenuto che il nome proposto fosse parzialmente omonimo della DOP ungherese "Tokaj / Tokaji" e che la registrazione fosse quindi incompatibile con l’articolo 100 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ha inoltre contestato la grafica del nome, in particolare l’uso di lettere maiuscole su "TOKAJSKÉ VÍNO", ritenendo che potesse indurre i consumatori a credere che il prodotto rispondesse alle stesse regole stringenti applicabili ai vini ungheresi. Ulteriori obiezioni hanno riguardato la delimitazione territoriale della zona slovacca, la presunta insufficienza del legame con la regione storica del Tokaj, il possibile svantaggio competitivo per i produttori ungheresi e il rapporto con la DOP slovacca esistente "Vinohradnícka oblast’ Tokaj".
Valutazione della Commissione sull’omonimia e sul rischio di confusione
La Commissione riconosce che "TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti" è parzialmente omonimo di "Tokaj / Tokaji", ma precisa che, in tali casi, l’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 impone di considerare gli usi locali e tradizionali e il rischio di confusione. Sotto questo profilo, la Commissione ritiene decisivo che il nome slovacco sia storicamente radicato nell’uso della regione transfrontaliera del Tokaj, condivisa da Slovacchia e Ungheria, e che esistano elementi idonei a differenziare chiaramente le due denominazioni.
In particolare, la Commissione osserva che:
- il nome slovacco non è identico a quello ungherese, ma lo richiama in forma aggettivale;
- la componente "zo slovenskej oblasti" indica espressamente la provenienza dalla zona slovacca;
- l’etichettatura dei vini nell’Unione deve riportare l’indicazione della provenienza ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- la coesistenza di nomi riferiti al Tokaj è già nota sul mercato e non ha determinato, secondo la Commissione, confusione nei consumatori.
Per tali ragioni, la parziale omonimia non ostacola la registrazione.
Delimitazione geografica e legame con il territorio
La Commissione respinge l’argomento secondo cui la zona geografica slovacca non corrisponderebbe alla regione storicamente definita del Tokaj. Evidenzia che le zone vinicole possono evolvere nel tempo e che il dato determinante è il legame tra prodotto e ambiente geografico, comprensivo di fattori naturali e umani, come richiesto dall’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Slovacchia ha dimostrato che la propria zona del Tokaj comprende sette comuni ed è regolata dal 1959 come area di produzione dei vini Tokaj slovacchi.
La Commissione considera irrilevante, ai fini della valutazione della domanda, il richiamo ungherese a una delimitazione storica risalente alla normativa austro-ungarica del 1908-1924. Tale riferimento non basta a mettere in discussione la delimitazione slovacca né il nesso tra territorio e caratteristiche del vino.
Rapporto con la protezione internazionale di Lisbona
Un profilo rilevante del ragionamento della Commissione riguarda la preesistente registrazione del nome nel sistema internazionale di Lisbona. La denominazione "TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti" era già registrata come denominazione di origine AO-45 il 22 novembre 1967. La Commissione richiama le norme di transizione dall’Accordo di Lisbona all’Atto di Ginevra e osserva che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, gli Stati membri interessati possono scegliere se ottenere prima la registrazione nel sistema dell’Unione e poi quella internazionale, ovvero chiedere l’annullamento della registrazione internazionale.
Nel caso di specie, la registrazione nel sistema dell’Unione è considerata un presupposto necessario per la successiva registrazione internazionale AO-45 ai sensi dell’Atto di Ginevra e per la conservazione dei diritti di priorità. In mancanza dell’iscrizione nell’Unione, la Slovacchia non sarebbe autorizzata a procedere alla registrazione internazionale e perderebbe la protezione collegata al sistema di Lisbona.
Disciplinari di produzione e preteso svantaggio competitivo
L’Ungheria ha sostenuto che il disciplinare della propria DOP "Tokaj / Tokaji" fosse più rigoroso di quello slovacco e che ciò creasse uno svantaggio competitivo. La Commissione esclude che tale circostanza impedisca la registrazione della DOP slovacca. Secondo il regolamento, i due nomi sono distinti e sono associati a disciplinari diversi; non esiste un obbligo, per nomi solo parzialmente omonimi, di avere regole produttive identiche.
La Commissione precisa inoltre che, in assenza di rischio di confusione, le eventuali differenze tra i disciplinari non incidono sulla valutazione dell’omonimia ai sensi dell’articolo 100 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ne deriva il rigetto della tesi dello svantaggio competitivo.
Rapporto con la DOP slovacca "Vinohradnícka oblast’ Tokaj"
L’Ungheria ha infine affermato che non si sarebbe opposta alla nuova registrazione se la Slovacchia avesse cancellato la DOP esistente "Vinohradnícka oblast’ Tokaj". La Commissione non accoglie tale impostazione e ritiene che la scelta sulla permanenza della DOP esistente spetti alla Slovacchia. Poiché si tratta di due nomi diversi, la registrazione di "TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti" non dipende dalla soppressione dell’altra denominazione slovacca.
Esito finale, efficacia e applicazione
Concludendo che nessuno degli argomenti dell’Ungheria giustifica il rigetto della domanda, la Commissione iscrive la denominazione di origine nel registro dell’Unione. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il provvedimento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione della denominazione di origine
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione di origine "TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Procedura di opposizione e consultazioni
La domanda slovacca, pubblicata il 23 ottobre 2023 ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ha ricevuto un’opposizione motivata dell’Ungheria il 19 gennaio 2024. Dopo la verifica di ammissibilità, la Commissione ha avviato consultazioni ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, ma il termine non è stato prorogato perché la richiesta non è stata presentata da entrambe le parti; le consultazioni si sono concluse senza accordo.
Valutazione dell’omonimia e del rischio di confusione
La Commissione qualifica il nome come parzialmente omonimo rispetto alla DOP ungherese "Tokaj / Tokaji" e applica l’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Conclude che usi locali e tradizionali, la diversa struttura del nome, l’elemento geografico "zo slovenskej oblasti" e l’obbligo di indicazione della provenienza in ეტichetta escludono un rischio di confusione per i consumatori.
Delimitazione geografica e legame con il territorio
La Commissione respinge l’obiezione sull’asserita non corrispondenza della zona geografica alla regione storica del Tokaj. Ritiene sufficiente la delimitazione slovacca dei sette comuni, formalmente istituita nel 1959, e afferma che il regolamento (UE) n. 1308/2013 richiede il legame tra prodotto e ambiente geografico, non la corrispondenza con antiche delimitazioni storiche.
Rapporto con il sistema di Lisbona e con l’Atto di Ginevra
La Commissione evidenzia che il nome era già registrato come denominazione di origine AO-45 nel sistema di Lisbona dal 1967. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione nel sistema dell’Unione è un presupposto per la successiva registrazione internazionale sotto l’Atto di Ginevra e per la salvaguardia dei diritti di priorità.
Disciplinari diversi e preteso svantaggio competitivo
La Commissione esclude che i disciplinari più rigorosi della DOP ungherese possano impedire la registrazione della DOP slovacca. Sottolinea che i due nomi sono distinti, che il regolamento non impone disciplinari identici per nomi parzialmente omonimi e che eventuali differenze produttive non incidono sulla valutazione ex articolo 100 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in assenza di rischio di confusione.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 2 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1282
- Regolamento · 2 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1289
- Regolamento · 2 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1290
- Regolamento · 2 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1305
- Regolamento · 2 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1309
- Regolamento · 2 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1316
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →