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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1289

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1289 della Commissione, del 2 luglio 2025, che stabilisce misure temporanee per quanto concerne i tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli destinati all’impianto, originari dell’Egitto, per prevenire l’introduzione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. nel territorio dell’Unione, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione 2011/787/UE

Normativa europea32025R1289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un regime fitosanitario speciale e temporaneo per l’ingresso nell’Unione di tuberi di patata non destinati all’impianto provenienti dall’Egitto, a causa del rischio di diffusione di Ralstonia solanacearum. Impone prescrizioni rafforzate sulla produzione nei siti egiziani, sulla certificazione fitosanitaria, sui controlli all’importazione, sull’etichettatura e sulla gestione dei rifiuti. Contestualmente aggiorna il quadro applicativo del regolamento (UE) 2019/2072 e sostituisce la precedente decisione 2011/787/UE.

Misure fitosanitarie temporanee per l’importazione nell’Unione di tuberi di patata non destinati all’impianto originari dell’Egitto, al fine di prevenire l’introduzione di Ralstonia solanacearum, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abrogazione della decisione di esecuzione 2011/787/UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai tuberi di Solanum tuberosum L. eccetto quelli destinati all’impianto, originari dell’Egitto e destinati all’esportazione/importazione nell’Unione. Incide sugli operatori professionali, sugli esportatori, sui centri di confezionamento, sull’NPPO egiziana e sulle autorità competenti degli Stati membri nei controlli all’importazione. Trova applicazione in deroga alle prescrizioni dell’allegato VII, punto 21, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato. Il regolamento è temporaneo e si applica fino al 30 novembre 2029; la specifica disposizione dell’allegato I, parte A, lettera b), si applica solo dal 1º dicembre 2028.

Misure temporanee per i tuberi di patata originari dell’Egitto contro Ralstonia solanacearum

Il regolamento istituisce un regime fitosanitario temporaneo e rafforzato per l’importazione nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. non destinati all’impianto provenienti dall’Egitto. La misura è adottata alla luce del rischio di introduzione e diffusione di Ralstonia solanacearum e sostituisce il precedente assetto basato sulla decisione di esecuzione 2011/787/UE, allineandosi al quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Ambito di applicazione e rapporto con il diritto vigente

La disciplina riguarda esclusivamente i tuberi di patata non destinati all’impianto, originari dell’Egitto e destinati all’Unione. Essa opera in deroga alle prescrizioni generali di cui all’allegato VII, punto 21, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per l’organismo nocivo specificato. Il regolamento si inserisce nel sistema dei controlli ufficiali disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625 e richiama, per i profili tecnici dei controlli, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 e il regolamento delegato (UE) 2019/2123.

Definizioni e presupposti del regime speciale

Ai fini del testo, l’"organismo nocivo specificato" è Ralstonia solanacearum; le "piante specificate" sono i tuberi di patata non destinati all’impianto originari dell’Egitto e destinati all’esportazione nell’Unione. Rilevano inoltre le nozioni di "zona indenne" e di "sito di produzione", che deve essere identificato da codice ufficiale e situato in una zona indenne. Il regolamento si fonda sul presupposto che, nonostante l’organismo sia già presente nell’Unione, esistano evidenze che giustificano prescrizioni più severe rispetto a quelle generali, in particolare per l’aumento delle intercettazioni e per gli esiti di un audit della Commissione in Egitto nel gennaio 2024.

Prescrizioni di produzione in Egitto

Le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se coltivate secondo le prescrizioni dell’allegato I, parte A. In sintesi, ciò implica che i siti di produzione siano stati oggetto di indagini dell’NPPO egiziana o di un organismo delegato, che siano risultati indenni durante l’anno di produzione e nei tre anni precedenti, e che le piante derivino da materiale di impianto qualificato secondo le condizioni previste. È richiesta anche la coltivazione in siti di produzione identificati con codice ufficiale, l’ispezione nei centri di confezionamento, la cernita e il campionamento ravvicinato all’esportazione, il confezionamento in lotti omogenei, l’uso di materiali nuovi o adeguatamente puliti e disinfettati, nonché il rispetto dello schema di prova del regolamento (UE) 2022/1193.

Prescrizioni rafforzate in caso di sospetto o conferma dell’organismo nocivo

L’allegato I, parte B, disciplina i casi di sospetto o presenza confermata in siti di produzione o fonti idriche. In caso di sospetto, i lotti restano sotto supervisione dell’NPPO egiziana fino alla conclusione delle indagini, salvo esclusione del collegamento con il sito o la fonte idrica. Se la presenza è confermata, l’NPPO deve rimuovere i codici dei siti interessati dagli elenchi, trasmettere elenchi aggiornati alla Commissione e vietare l’esportazione delle piante specificate da tali siti. Per i siti rimossi opera inoltre un divieto di introduzione nell’Unione per l’anno in corso e i tre successivi; il rientro è possibile dal quarto anno solo previa conferma di assenza nei tre anni precedenti l’anno considerato.

Certificazione, elenchi ufficiali e tracciabilità

Il certificato fitosanitario deve contenere, nella dichiarazione supplementare, la formula di conformità al regolamento (UE) 2025/1289, il numero di lotto, il codice del sito di produzione, nonché nome e numero di identificazione dei centri di confezionamento e degli esportatori ufficialmente riconosciuti. Inoltre, l’NPPO dell’Egitto deve trasmettere alla Commissione, entro il 30 novembre di ciascun anno e prima della campagna di esportazione, gli elenchi dei siti di produzione riconosciuti, delle zone indenni, degli esportatori e dei centri di confezionamento; la Commissione a sua volta li comunica agli Stati membri. Questo sistema serve a garantire tracciabilità, selezione dei soli operatori abilitati e aggiornamento rapido in caso di criticità fitosanitarie.

Controlli all’importazione nell’Unione

Le autorità competenti degli Stati membri devono effettuare ispezioni, campionamento e prove ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo. Ogni lotto e ogni sito di produzione rappresentato nella partita sono soggetti a campioni minimi di 200 piante specificate, con eventuali campioni supplementari oltre la soglia di 200 tonnellate per sito di produzione. Le ispezioni visive dei tuberi tagliati sono obbligatorie; se emergono sintomi, i tuberi sospetti devono essere inviati a prove di laboratorio. Fino all’esito dei controlli, i lotti dello stesso sito restano sotto supervisione ufficiale; se la presenza dell’organismo nocivo è confermata, nessun lotto proveniente dallo stesso sito può entrare nell’Unione.

Etichettatura e gestione dei rifiuti nell’Unione

Se i tuberi vengono reimballati nel territorio dell’Unione, gli operatori professionali devono assicurare che gli imballaggi rechino etichette adeguate con l’indicazione dell’origine egiziana e il divieto di piantare i tuberi nell’Unione. Quanto ai rifiuti generati da imballaggio, reimballaggio o trasformazione, il regolamento impone misure igieniche idonee a prevenire la diffusione dell’organismo nocivo, compreso il trattamento delle acque di lavaggio e lavorazione prima dello scarico e misure per evitare la dispersione su suolo agricolo di terra non trattata, scarti di patate e patate scartate.

Durata, applicazione e modifiche normative

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 30 novembre 2029. La disposizione dell’allegato I, parte A, lettera b), si applica solo dal 1º dicembre 2028, per consentire l’adeguamento dei processi produttivi. Sul piano sistematico, il regolamento modifica l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione 2011/787/UE, sostituendola con una disciplina direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, deroga e finalità

Il regolamento stabilisce prescrizioni e norme per l’introduzione nel territorio dell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. eccetto quelli destinati all’impianto, originari dell’Egitto, per prevenire introduzione e diffusione di Ralstonia solanacearum. La disciplina opera in deroga all’allegato VII, punto 21, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per l’organismo nocivo specificato.

Definizioni chiave

Vengono definiti: "organismo nocivo specificato" come Ralstonia solanacearum; "piante specificate" come i tuberi di patata non destinati all’impianto originari dell’Egitto e destinati all’Unione; "zona indenne" come area riconosciuta tale dall’NPPO egiziana secondo le norme internazionali; "sito di produzione" come unità separata a fini fitosanitari identificata da un codice ufficiale e situata in una zona indenne.

Condizioni per l’introduzione nell’Unione

L’ingresso è consentito solo se sono rispettate le prescrizioni dell’allegato I, parte A; in caso di sospetto o presenza confermata dell’organismo nocivo in siti di produzione o fonti idriche in Egitto, le prescrizioni dell’allegato I, parte B; inoltre, l’articolo 6, paragrafo 1, sugli elenchi notificati alla Commissione, e, se del caso, le misure dell’articolo 7.

Certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario deve riportare nella rubrica "Dichiarazione supplementare": la dicitura di conformità al regolamento (UE) 2025/1289, il numero di lotto, il codice del sito di produzione di origine e il nome/numero di identificazione del/dei centri di confezionamento e dell/esportatore/i ufficialmente riconosciuti.

Controlli all’importazione negli Stati membri

Ai posti o punti di controllo frontalieri, le partite sono soggette a controlli fisici, campionamento e prove. Il campione minimo è di 200 piante specificate per lotto; se il peso totale dei lotti dello stesso sito di produzione supera 200 tonnellate, va prelevato un campione supplementare. Sono previste ispezioni visive dei tuberi tagliati e, se compaiono sintomi, prelievo per prove di laboratorio. Le prove seguono lo schema del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193. In attesa dei risultati, i lotti dello stesso sito restano sotto supervisione ufficiale; se la presenza è confermata, nessun lotto dello stesso sito può essere introdotto nell’Unione.

Elenchi trasmessi dall’NPPO dell’Egitto

Prima dell’inizio della campagna di esportazione e comunque entro il 30 novembre di ciascun anno di produzione, l’NPPO egiziana deve trasmettere alla Commissione: l’elenco dei codici dei siti di produzione riconosciuti e delle zone indenni; l’elenco di esportatori ufficialmente riconosciuti; l’elenco dei centri di confezionamento ufficialmente riconosciuti. La Commissione inoltra tali elenchi agli Stati membri.

Misure in caso di presenza confermata

Se i controlli all’importazione confermano la presenza dell’organismo nocivo, non possono entrare altre partite dello stesso sito di produzione; l’NPPO egiziana deve rimuovere il codice del sito dall’elenco, trasmettere un elenco aggiornato e vietare l’esportazione dal sito rimosso. È possibile il reinserimento solo se le indagini dimostrano che la presenza non è collegata a un sito specifico. In ogni caso, i tuberi provenienti da un sito rimosso sono esclusi dall’Unione per l’anno in corso e i tre successivi; il reingresso è possibile dal quarto anno successivo, solo se l’assenza dell’organismo nocivo è stata confermata nei tre anni precedenti.

Etichettatura e divieto di impianto

In caso di reimballaggio nell’Unione, gli operatori professionali devono accompagnare gli imballaggi con etichette che indichino l’origine egiziana e il divieto di piantare i tuberi nel territorio dell’Unione.

Gestione dei rifiuti

Gli operatori professionali devono adottare misure igieniche adeguate per lo smaltimento dei rifiuti derivanti da imballaggio, reimballaggio o trasformazione, comprese: trattamento appropriato delle acque di lavaggio e lavorazione prima dello scarico; misure per evitare la diffusione su suoli agricoli di terra non trattata, scarti di patate e patate scartate.

Modifica del regolamento (UE) 2019/2072 e abrogazione della decisione 2011/787/UE

Il regolamento modifica l’allegato VII, punto 21, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, inserendo un riferimento esplicito al nuovo regolamento per i tuberi di patata originari dell’Egitto. La decisione di esecuzione 2011/787/UE è abrogata e sostituita.

Entrata in vigore, applicazione e durata

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica fino al 30 novembre 2029. La parte A, lettera b), dell’allegato I si applica dal 1º dicembre 2028. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità delle piantecontrolli ufficialiimportazionicommercio internazionalemisure fitosanitarie

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