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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1290

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione, del 2 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica

Normativa europea32025R1290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua l’articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1157, fissando i requisiti tecnici e organizzativi per far funzionare in modo interoperabile il sistema centrale della Commissione, i sistemi locali delle autorità competenti e altri software usati dagli operatori. Disciplina identificazione e registrazione di operatori e autorità, accessi, ruoli, protocolli di scambio dati, autenticazione dei documenti, numerazione univoca delle notifiche e dei documenti, conservazione, sicurezza e protezione dei dati personali. Contiene inoltre gli allegati tecnici con il protocollo operativo delle principali transazioni e con le operazioni di sincronizzazione e gestione utenti.

Modalità tecniche, organizzative e di interoperabilità per lo scambio elettronico di dati e documenti sulle spedizioni di rifiuti tra il sistema centrale UE, i sistemi locali delle autorità competenti e altri software connessi.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori coinvolti nelle spedizioni di rifiuti e agli utenti che li rappresentano, nonché alle autorità coinvolte nelle ispezioni e, in specifiche ipotesi, ad autorità e operatori di paesi terzi non collegati al sistema centrale. Copre lo scambio elettronico di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1157, incluse le procedure di notifica preventiva scritta (PIC), i documenti di cui all’allegato VII, i documenti di movimento, i certificati di completamento e le informazioni sugli impianti titolari di autorizzazione preventiva. Si applica nell’Unione e, per i casi transfrontalieri previsti dal regolamento di base, anche con soggetti stabiliti in paesi terzi; contiene inoltre regole specifiche di accesso, registrazione, conservazione e protezione dei dati personali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione

Il regolamento completa l’articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti, disciplinando il funzionamento tecnico del sistema centrale UE per lo scambio elettronico di informazioni e documenti. La disciplina è costruita per assicurare interoperabilità tra la piattaforma della Commissione, i sistemi locali nazionali, i software privati degli operatori e i sistemi di ispezione, con particolare attenzione a sicurezza, tracciabilità, identificazione degli utenti e protezione dei dati personali.

Ambito e finalità

Il testo mira a rendere effettivo lo scambio digitale di notifiche, documenti di movimento, documenti di cui all’allegato VII, certificati di completamento e dati sugli impianti titolari di autorizzazione preventiva. I considerando evidenziano che gli obiettivi principali sono facilitare lo scambio di informazioni tra autorità competenti e operatori e rafforzare l’applicazione delle norme sulle spedizioni di rifiuti.

Architettura del sistema e accesso

Il regolamento distingue tra sistema centrale, sistemi locali, software e sistemi di ispezione. Le autorità competenti devono dichiarare alla Commissione, entro il 3 febbraio 2026, come intendono accedere al sistema centrale; la dichiarazione può essere aggiornata e determina anche quali funzionalità possono essere delegate al sistema locale. Gli utenti accedono via GUI o API secondo il ruolo esercitato, mentre alcuni operatori e le autorità ispettive possono usare anche piattaforme o gate eFTI interconnessi.

Registrazione, identificazione e ruoli

Gli operatori, i siti e le autorità devono essere registrati nei sistemi con regole specifiche sui tempi di verifica e sulle autorizzazioni del primo utente. L’identificazione degli operatori si fonda sul numero di identificazione principale, normalmente l’EORI se disponibile; le autorità sono identificate mediante codici univoci assegnati dal sistema centrale. I ruoli operativi sono ampissimi e coprono tutte le figure della filiera della spedizione di rifiuti, incluse le autorità di spedizione, transito, destinazione e quelle incaricate delle ispezioni.

Protocolli, autenticazione e numerazione

Gli allegati tecnici disciplinano nel dettaglio il protocollo di scambio dei dati, i campi obbligatori, gli allegati ammessi, le modalità di autenticazione delle trasmissioni e i log di audit. Particolare rilievo assume la numerazione univoca di notifiche, documenti di movimento e documenti di cui all’allegato VII, con formati standardizzati e divieto assoluto di riutilizzo dei numeri. Sono inoltre previste regole per la gestione delle spedizioni verso impianti titolari di autorizzazione preventiva e per il trattamento delle richieste di modifica dopo l’autorizzazione.

Conservazione e protezione dei dati

Il regolamento contiene un’articolata disciplina sulla conservazione dei dati e dei dati personali, con termini diversi a seconda del documento e dell’esito della procedura. Prevede inoltre obblighi di sicurezza, cibersicurezza, riservatezza e qualità dei dati, e chiarisce i ruoli di titolare del trattamento delle autorità competenti e della Commissione. Gli articoli finali impongono anche obblighi informativi e di supporto da parte delle autorità nazionali e della Commissione.

Rapporti con il regolamento (UE) 2024/1157

Tutta la disciplina è funzionale all’attuazione del regolamento di base sulle spedizioni di rifiuti. Il regolamento di esecuzione richiama numerose disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157, in particolare quelle relative alla notifica, alle informazioni generali per alcune spedizioni, ai certificati di completamento, ai controlli e alle ispezioni, alla conservazione dei documenti e alla gestione degli impianti con autorizzazione preventiva.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 stabilisce i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio elettronico dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti, i sistemi locali e altri software, nonché gli ulteriori requisiti tecnici e organizzativi per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio elettronico. L’articolo 2 richiama le definizioni del regolamento (UE) 2024/1157 e introduce nozioni proprie, tra cui sistema centrale, sistema locale, software, sistema di ispezione, GUI, API, piattaforma eFTI, numero del documento di movimento, numero del documento di cui all’allegato VII, operatore, sito, autorità e giorno lavorativo.

Proprietà e responsabilità dei dati

L’articolo 3 attribuisce a ciascun utente la proprietà e la responsabilità dei dati, delle informazioni e dei documenti inseriti o generati nei sistemi. Le autorità competenti sono proprietarie e responsabili dei dati, delle informazioni e dei documenti inseriti o generati per loro conto da utenti autorizzati. Resta ferma l’applicazione del diritto nazionale sulla responsabilità delle persone che agiscono per conto di soggetti fisici o giuridici.

Dichiarazione delle modalità di accesso e limiti dei sistemi locali

L’articolo 4 impone alle autorità competenti di dichiarare alla Commissione, entro il 3 febbraio 2026, le modalità di accesso al sistema centrale per sé e per gli utenti che rappresentano gli operatori stabiliti nel loro Stato membro. La dichiarazione può essere rivista successivamente; la nuova disciplina di accesso si applica 20 giorni lavorativi dopo la trasmissione della dichiarazione riveduta, salvo data successiva indicata dall’autorità. Le autorità possono limitare l’uso del sistema locale a specifiche categorie di procedure previste dal regolamento, con conseguente disapplicazione di alcune prescrizioni tecniche del presente atto in relazione a tali ambiti.

Accesso degli utenti

L’articolo 5 distingue tra accesso tramite modalità indicate nella dichiarazione dell’autorità competente, accesso tramite GUI e accesso tramite API. Gli operatori che agiscono solo come vettore possono accedere tramite GUI o tramite piattaforma eFTI interconnessa con il sistema centrale via API. Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono accedere tramite GUI, tramite sistema di ispezione o punto di accesso per le autorità via API, oppure tramite gate eFTI via API, se ricorrono i requisiti tecnici. È inoltre previsto l’accesso tramite API mediante software conformi, purché menzionati nella dichiarazione dell’autorità competente. Se l’autorità dichiara di usare un’API, i propri utenti possono comunque usare la GUI per configurare l’API e verificare l’interazione con il sistema centrale.

Registrazione di utenti, operatori e autorità

L’articolo 6 richiede che ciascun utente crei un account personale e possa rappresentare uno o più operatori, un’autorità competente, un’autorità coinvolta nelle ispezioni, o combinazioni di tali soggetti. Il sistema distingue utenti master e standard; i master possono aggiungere o rimuovere altri utenti. Ogni operatore deve avere almeno un utente master e ogni autorità almeno due utenti master. Gli articoli 7 e 8 disciplinano la registrazione degli operatori, dei siti e delle autorità: la registrazione avviene su richiesta, con verifica da parte dell’autorità competente o della Commissione entro 5 giorni lavorativi, con eventuale richiesta di informazioni aggiuntive e decisione entro ulteriori 3 giorni lavorativi. Sono previste regole specifiche per operatori di paesi terzi non collegati al sistema centrale e per autorità competenti di paesi terzi, nonché la necessità che il primo utente autorizzato sia master.

Identificazione di operatori e autorità

L’articolo 9 impone ai sistemi e ai software di identificare gli operatori tramite un numero di identificazione principale. Per gli operatori registrati a fini doganali, il numero EORI è il numero principale; entro il 3 febbraio 2026 gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli operatori quale numero usare per gli altri operatori stabiliti nel loro territorio, nonché i numeri di registrazione richiesti. Le autorità competenti sono identificate tramite codici specifici assegnati dal sistema centrale, unici e composti da codice paese ISO 3166-1 alpha-2 seguito da due cifre numeriche. È ammessa anche l’identificazione tramite altri numeri di identificazione.

Ruoli operativi e processo di prova dell’interoperabilità

L’articolo 10 elenca i ruoli che i sistemi devono consentire: autorità competente di spedizione, transito o destinazione; produttore di rifiuti; notificatore; vettore; destinatario; impianto che riceve i rifiuti; persona che organizza la spedizione; autorità coinvolta nelle ispezioni. L’articolo 11 prevede un processo di prova per i sistemi locali, che devono poter eseguire le operazioni dell’allegato II e, se l’accesso avviene via API, tutte le operazioni pertinenti secondo il ruolo esercitato. Le prove devono essere completate almeno 25 giorni lavorativi prima dell’uso dell’API; solo dopo esito positivo gli utenti passano dall’accesso GUI all’API secondo la dichiarazione dell’autorità, con obbligo decorso 25 giorni lavorativi dalla conferma scritta alla Commissione, salvo data successiva indicata. I software e i sistemi di ispezione possono anch’essi essere testati.

Protocollo di scambio dati e allegati

L’articolo 12 prescrive che i sistemi locali e i software usino il protocollo di scambio dati di cui all’allegato II per le operazioni pertinenti. L’articolo 13 limita lo scambio di allegati ai formati pdf o jpeg, con dimensione massima di 32 MB per singolo allegato. L’allegato II dettaglia le operazioni applicative per notifica, richieste e risposte di informazioni, conferme, decisioni, modifiche, richieste di ripresa, annullamenti, gestione di allegati, creazione e aggiornamento di operatori e recupero delle informazioni.

Autenticazione dei documenti e audit trail

L’articolo 14 obbliga tutti i sistemi e i software a richiedere l’autenticazione di specifici documenti e azioni: notifiche, documenti di movimento, richieste di modifica, richieste e risposte di informazioni, conferme di ricevimento, documenti di cui all’allegato VII, conferme del vettore, certificati di completamento e conferme relative agli impianti. L’autenticazione deve registrare data e ora, identità dell’utente e ruolo. Le informazioni devono essere scambiate secondo il protocollo e conservate nei log di audit, che devono essere messi a disposizione delle autorità su richiesta.

Numerazione univoca di notifiche, documenti di movimento e allegato VII

L’articolo 15 disciplina la generazione dei numeri di notifica, dei numeri dei documenti di cui all’allegato VII e dei numeri dei documenti di movimento. Il numero di notifica, per spedizioni che iniziano nell’Unione, deve essere unico, preceduto dal codice dell’autorità competente di spedizione, contenere le ultime due cifre dell’anno, essere di 12 caratteri e, se generato nel sistema centrale, terminare con la lettera "i". Il numero del documento di cui all’allegato VII è composto dal prefisso "GLW", dal codice paese di spedizione separato da un punto e dalle ultime due cifre dell’anno, per un totale di 16 caratteri. Il numero del documento di movimento inizia con il numero di notifica, seguito dal numero di serie del documento di movimento separati da un punto; il numero di serie è di 6 cifre. I numeri non possono essere riutilizzati, neppure in caso di annullamento o invalidazione.

Impianti titolari di autorizzazione preventiva

L’articolo 16 impone ai sistemi di consentire alle autorità competenti di trasmettere e rendere disponibili informazioni sugli impianti titolari di autorizzazione preventiva: identificazione dell’impianto e dell’operatore, sito, codici R, codici dei rifiuti e quantitativi autorizzati, validità, eventuale revoca e copia della decisione. I notificatori possono indicare che una spedizione è destinata a tale tipo di impianto; in tal caso si applicano le procedure speciali previste dal regolamento (UE) 2024/1157, salvo rifiuto motivato dell’autorità competente.

Funzionalità dei sistemi

L’articolo 17 prevede varie funzioni di controllo: divieto di talune conferme quando il destinatario coincide con l’impianto, gestione di più voci per vettori, produttori, codici di rifiuti, codici doganali, tipi di imballaggio, caratteristiche fisiche, operazioni D/R e paesi/autorità di transito, nonché per numeri di registrazione e altri identificativi degli operatori. I sistemi devono richiedere una conferma di ricevimento distinta per ciascun documento di movimento e verificare la corrispondenza tra i dati del documento di movimento e quelli della notifica. Sono previste regole sul numero massimo di documenti di movimento generabili, sull’uso di un solo "1" per spedizioni uniche e sul rispetto dei quantitativi autorizzati. La disposizione disciplina inoltre l’aggiornamento delle decisioni e la gestione delle modifiche post-autorizzazione, con approvazione da parte di tutte le autorità competenti interessate.

Accesso alle informazioni e conservazione

L’articolo 18 disciplina i diritti di accesso: ogni operatore accede ai dati che ha trasmesso o gestisce; i soggetti coinvolti nelle diverse funzioni hanno accesso ai dati relativi alle spedizioni in cui sono coinvolti; le autorità coinvolte nelle ispezioni hanno accesso a tutti i dati e possono conservarli ai fini dell’applicazione della legge secondo il diritto nazionale. Sono inoltre visualizzati i termini procedurali e i giorni trascorsi dalla loro scadenza. L’articolo 19 impone la conservazione di tutte le informazioni e i documenti scambiati secondo l’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1157, compresi gli aggiornamenti successivi.

Sincronizzazione, sicurezza e qualità dei dati

L’articolo 20 richiede uno scambio reciproco di dati tra il sistema centrale e i sistemi locali o i software, con sincronizzazione dopo ciascuna operazione rilevante e comunque almeno ogni 12 ore; tale obbligo non si applica ai sistemi di ispezione e ai software che estraggono solo informazioni. Gli articoli 21, 22 e 23 impongono rispettivamente adeguati livelli di sicurezza e cibersicurezza, meccanismi di governance e qualità dei dati, e protezione della riservatezza contro accessi non autorizzati, perdite o danneggiamenti accidentali.

Conservazione dei dati personali

L’articolo 24 disciplina termini specifici di conservazione dei dati personali: cinque anni dalla trasmissione del certificato nei casi ordinari di notifica e di documento di cui all’allegato VII, e dieci anni dalla trasmissione della notifica o cinque anni dalla trasmissione del documento di cui all’allegato VII se il certificato non è rilasciato entro un anno dalla scadenza dei termini. Se non tutte le autorità competenti hanno autorizzato la notifica, i dati personali sono conservati per cinque anni dalla trasmissione. Per le autorità coinvolte nelle ispezioni, la conservazione ai fini dell’applicazione della legge dura solo il tempo necessario secondo la legislazione nazionale.

Trattamento dei dati personali e titolarità del trattamento

L’articolo 25 consente il trattamento dei dati personali nei sistemi e nei software per perseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1157, in particolare per la tutela dell’ambiente e della salute umana e per l’adozione di decisioni e misure di esecuzione. Sono individuate le categorie di interessati e di dati personali trattabili, limitate a informazioni anagrafiche, contatti, firma, incarico e numero di identificazione, a seconda dei ruoli. Le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi sono titolari del trattamento ai sensi del GDPR; la Commissione è titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per finalità di pubblicazione, statistiche, relazioni e esercizio dei poteri di ispezione.

Obblighi degli Stati membri e della Commissione

L’articolo 26 impone alle autorità competenti di trasmettere alla Commissione, entro il 3 giugno 2026, l’elenco degli impianti con autorizzazione preventiva rilasciata ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 1013/2006, con dati identificativi, autorizzativi e copia della decisione. Le autorità devono inoltre informare tempestivamente gli operatori sul contenuto della dichiarazione di accesso, sull’obbligo di usare la GUI in una certa data e sull’eventuale passaggio all’uso del sistema locale dopo le prove positive, e fornire i contatti del helpdesk. La Commissione deve pubblicare sul proprio sito le informazioni sulle dichiarazioni delle autorità, sui codici di identificazione principali da usare, sugli obblighi di accesso e sui punti di contatto, nonché offrire formazione alle autorità e assistenza tecnica agli operatori.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 28 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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