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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1282

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1282 della Commissione, del 2 luglio 2025, che approva il 2-metil-2,3-diidro-1,2-tiazol-3-one cloridrato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva il 2-metil-2,3-diidro-1,2-tiazol-3-one cloridrato come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 6, sulla base del parere dell’ECHA e delle valutazioni tecniche svolte nel quadro del regolamento biocidi. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche, sia in fase di autorizzazione dei biocidi sia per l’immissione sul mercato di articoli trattati. Sono inoltre previste cautele rafforzate per alcune vernici destinate agli utilizzatori non professionali, inclusi guanti protettivi ed obblighi di etichetta.

Approva il 2-metil-2,3-diidro-1,2-tiazol-3-one cloridrato come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 6, fissando condizioni di approvazione, requisiti per i prodotti trattati e obblighi etichettari specifici.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) contenenti 2-metil-2,3-diidro-1,2-tiazol-3-one cloridrato, nonché agli articoli trattati con tale sostanza o che la contengono immessi sul mercato nell’Unione. Rileva per i fabbricanti, i responsabili dell’immissione sul mercato e, in particolare, per l’uso da parte di utilizzatori industriali, professionali e non professionali. L’approvazione decorre dall’1 agosto 2025 e scade il 31 luglio 2035. Sono richiamati gli obblighi di etichettatura previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 e la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Approvazione del 2-metil-2,3-diidro-1,2-tiazol-3-one cloridrato come principio attivo per biocidi del tipo 6

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1282 approva il 2-metil-2,3-diidro-1,2-tiazol-3-one cloridrato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, cioè i preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio. L’atto è adottato nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e tiene conto della valutazione dell’autorità competente slovena, del parere del comitato sui biocidi e della conclusione dell’ECHA secondo cui il principio attivo può soddisfare i criteri dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), purché siano rispettate determinate condizioni.

Procedura di valutazione e base giuridica

La domanda di approvazione è stata presentata all’ECHA il 25 aprile 2019 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La relazione di valutazione e le conclusioni dell’autorità competente della Slovenia sono state trasmesse all’Agenzia il 7 marzo 2024. Successivamente, il comitato sui biocidi ha adottato il parere il 26 novembre 2024, conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento biocidi.

Contenuto dell’approvazione e periodo di validità

L’allegato al regolamento indica i dati identificativi della sostanza: numero CE 247-499-3, numero CAS 26172-54-3 e purezza minima valutata superiore a 990 g/kg. L’approvazione decorre dall’1 agosto 2025 e scade il 31 luglio 2035. L’atto precisa che la purezza riportata in allegato corrisponde al grado minimo valutato e che il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, se ne è stata dimostrata l’equivalenza tecnica.

Condizioni da rispettare nella valutazione e autorizzazione dei biocidi

L’autorizzazione dei biocidi contenenti il principio attivo non è automatica, ma deve avvenire nel rispetto di condizioni specifiche. In particolare:

  • nella valutazione del prodotto devono essere considerati con particolare attenzione esposizioni, rischi ed efficacia riferiti a usi previsti nella domanda ma non analizzati nella valutazione dell’attivo a livello UE;
  • deve essere dedicata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali;
  • le autorità competenti degli Stati membri, oppure la Commissione in caso di autorizzazione dell’Unione, devono inserire nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da riportare sull’etichetta degli articoli trattati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Regole per l’immissione sul mercato degli articoli trattati

Il regolamento disciplina anche gli articoli trattati con la sostanza o che la contengono. La persona responsabile dell’immissione sul mercato deve garantire che l’etichetta dell’articolo trattato riporti le informazioni richieste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Per le miscele diverse dalle vernici destinate ai non professionisti, la sostanza non può essere presente a una concentrazione tale da classificare la miscela come sensibilizzante della pelle di categoria 1 A, salvo che l’esposizione sia evitabile con mezzi diversi dai dispositivi di protezione individuale.

Prescrizioni specifiche per le vernici per utilizzatori non professionali

Per le vernici trattate con il principio attivo, o che lo contengono, destinate all’uso da parte di utilizzatori non professionali, è richiesta una misura ulteriore di protezione quando la concentrazione comporti la classificazione della miscela come sensibilizzante della pelle di categoria 1 A. In tal caso, chi immette il prodotto sul mercato deve:

  • fornire la vernice con adeguati guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente;
  • indicare in ეტichetta che durante l’uso devono essere indossati guanti protettivi.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula standard dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il 2-metil-2,3-diidro-1,2-tiazol-3-one cloridrato come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 6, con le condizioni stabilite nell’allegato. Il regolamento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Dati identificativi e periodo di approvazione

L’allegato indica il nome comune e la denominazione IUPAC del principio attivo, con numero CE 247-499-3 e numero CAS 26172-54-3. Il grado minimo di purezza valutato è superiore a 990 g/kg. La data di approvazione è fissata all’1 agosto 2025 e la data di scadenza al 31 luglio 2035.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

In sede di valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non valutati a livello di Unione per il principio attivo. Deve inoltre essere riservata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali. Le autorità competenti degli Stati membri, o la Commissione nel caso di autorizzazione dell’Unione, devono specificare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Condizioni per l’immissione sul mercato di articoli trattati

Chi immette sul mercato un articolo trattato con la sostanza, o che la contiene, deve assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Per le miscele diverse dalle vernici destinate a utilizzatori non professionali, è vietata la presenza della sostanza a concentrazioni che determinino la classificazione della miscela come sensibilizzante della pelle di categoria 1 A, salvo che l’esposizione possa essere evitata con mezzi diversi dai dispositivi di protezione individuale.

Prescrizioni specifiche per le vernici destinate ai non professionisti

Per le vernici trattate con la sostanza o che la contengono, immesse sul mercato per l’uso da parte di utilizzatori non professionali, il responsabile dell’immissione sul mercato deve fornire adeguati guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente, se la concentrazione determina la classificazione della miscela come sensibilizzante della pelle di categoria 1 A. L’etichetta deve inoltre indicare che durante l’uso devono essere indossati guanti protettivi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheetichettaturasicurezza dei prodottimercato interno

Testo integrale

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