Cassazione Penale, Sentenza n. 22932/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di bancarotta fraudolenta oggetto delle sentenze nn. 5778/2019 e 6007/2024 (fatti rispettivamente del 24/07/2015 e del 18/12/2020). Il ricorrente deduceva che i reati facessero parte di un medesimo disegno criminoso; in cassazione si denunciava violazione degli artt. 125 e 671 c.p.p. e dell'art. 81 c.p., nonché motivazione apparente, manifesta illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, che pur riconoscendo indici di unicità del disegno criminoso rigettava l'istanza appellandosi alla distanza temporale (cinque anni) e alla genericità del fine
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: nell'ordinanza impugnata la Corte d'appello ha affermato che l'istanza era meritevole di accoglimento sulla base di plurimi indici e tuttavia ha negato il beneficio, con affermazioni contraddittorie sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso e sulla rilevanza della distanza temporale e della genericità del fine. Essendo impossibile determinare quale fosse l'effettiva volontà del giudice dal provvedimento considerato globalmente, la Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso; dal testo emerge che il ricorrente ha invocato principi di diritto processuale relativi alla decisione sulle istanze in sede esecutiva (utilizzata come riferimento procedurale per le doglianze sulla motivazione)
art. 671 cod. proc. pen.
Norma specifica sul procedimento in materia di esecuzione (probabilmente invocata in relazione alla disciplina delle istanze in sede esecutiva); la Corte ha valutato la correttezza formale e sostanziale dell'ordinanza adottata in funzione di giudice dell'esecuzione
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della continuazione (comunione dell'elemento psicologico e materiale tra reati); il ricorrente sosteneva che i due reati costituissero espressione di un unico disegno criminoso ai sensi di tale principio, richiesta che la Corte di Cassazione ha ritenuto non adeguatamente e coerentemente motivata dalla Corte territoriale
Massime di principio
- Se un provvedimento (ordinanza/decreto) contiene affermazioni di accoglimento della richiesta ma poi dispone il rigetto in modo contraddittorio, la motivazione è viziata e può determinare l'annullamento con rinvio
- Per riconoscere la continuazione tra reati non è sufficiente l'omogeneità tipologica: è necessaria una motivazione chiara e non contraddittoria che dimostri l'esistenza di un medesimo disegno criminoso o di un collegamento unitario tra le condotte, anche quando tra i fatti intercorra un significativo intervallo temporale
- La distanza temporale tra reati non esclude automaticamente la continuazione, ma il giudice deve spiegare concretamente perché la distanza ed eventuali differenze di finalità impediscono di ravvisare l'unicità del disegno criminoso
- Le ordinanze e i decreti vanno interpretati nel loro complesso per individuare la reale volontà del giudice; se dal testo complessivo non è possibile desumere la decisione effettiva, il vizio di motivazione è rilevante ai fini dell'annullamento
- In situazioni analoghe, per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile documentare e motivare elementi quali identità o somiglianza del modus operandi, coincidenza o continuità degli scopi perseguiti, ripetizione del medesimo progetto criminoso e circostanze fattuali che colleghino i singoli episodi
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