Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25157/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, confermativa della condanna pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, relativa a plurimi reati in materia di stupefacenti, armi e ricettazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p., sostenendo che, rispetto ai capi da 1 a 5, il suo ruolo fosse quello di mera connivente e quindi non punibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso si limitasse a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale valorizzava spontanee dichiarazioni della stessa imputata e dichiarazioni convergenti dei coimputati, da cui emergeva una partecipazione consapevole e attiva alle condotte illecite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era articolata e coerente nel ritenere la ricorrente partecipe delle condotte contestate, sulla base delle sue stesse dichiarazioni e di quelle dei coimputati. Il motivo di ricorso è stato considerato una mera rilettura alternativa dei fatti, con ulteriore difetto di specificità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    È richiamato per contestare la partecipazione concorsuale; la Corte, in sostanza, esclude che nel caso concreto il ruolo della ricorrente fosse riconducibile a mera connivenza non punibile, valorizzando invece una partecipazione attiva e consapevole.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di appello.
  • La mera deduzione di un ruolo di connivente non è sufficiente a escludere la responsabilità ex art. 110 c.p. quando la motivazione di merito valorizzi dati convergenti da cui emerga una partecipazione consapevole e attiva al fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una lettura personale e alternativa degli elementi di prova.
  • Le dichiarazioni spontanee dell'imputato, se lette unitamente a quelle dei coimputati e ad altri elementi convergenti, possono essere ritenute idonee a sostenere l'affermazione di responsabilità per concorso nel reato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiRicettazione
RamiStupefacentiArmiDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.