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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-882/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021. — Sumal S.L. contro Mercedes Benz Trucks España S.L. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Determinazione delle entità responsabili del risarcimento – Azione di risarcimento danni diretta contro la società figlia di una società madre e proposta a seguito di una decisione che constata la partecipazione della sola società madre a un cartello – Nozione di “impresa” – Nozione di “unità economica”. — Causa C-882/19

Giurisprudenza europea62019CJ0882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito che, nelle azioni follow-on per danni da cartello, il concetto di "impresa" ai sensi dell’articolo 101 TFUE consente di convenire anche la società figlia della destinataria della decisione della Commissione, se entrambe integrano la medesima unità economica. La responsabilità della figlia non è automatica: occorre dimostrare il legame funzionale con l’infrazione e garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa. La Corte ha inoltre escluso la compatibilità con il diritto UE di una regola nazionale che ammetta l’imputazione soltanto nel senso figlia→madre e non anche madre→figlia.

Azione di risarcimento danni per cartello: la vittima può agire contro la società figlia della destinataria della decisione della Commissione se madre e figlia formano la stessa impresa/unità economica; incompatibile una norma nazionale che limiti l’imputazione al solo controllo della figlia sulla madre.

La questione giuridica

Se, in un’azione di risarcimento danni fondata su una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE già accertata in una decisione della Commissione nei confronti della sola società madre, la responsabilità risarcitoria possa essere fatta valere anche contro la società figlia non destinataria della decisione quando madre e figlia fanno parte della stessa impresa/unità economica; quali siano i requisiti per l’imputazione; e se sia compatibile con il diritto UE una norma nazionale che consenta l’imputazione solo quando la società convenuta controlla la società autrice del comportamento.

Principio di diritto

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la vittima di un cartello può chiedere il risarcimento sia alla società madre sanzionata dalla Commissione sia alla società figlia non destinataria della decisione, purché madre e figlia facciano parte della stessa impresa, cioè della stessa unità economica; in tal caso la società figlia risponde del danno se il ricorrente prova i vincoli economici, organizzativi e giuridici tra le società e uno specifico nesso tra l’attività della figlia e l’oggetto dell’infrazione. La figlia deve poter contestare effettivamente la propria appartenenza a quella impresa e, se non esiste una decisione della Commissione nei suoi confronti o della madre sulla specifica infrazione, può anche contestare l’esistenza stessa dell’illecito. È inoltre incompatibile con l’articolo 101 TFUE una normativa nazionale che consenta l’imputazione della responsabilità solo quando la società convenuta controlla l’autrice del comportamento.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003, articolo 16
  • Regolamento (CE) n. 1/2003, articolo 23, paragrafo 2, lettera a)
  • Regolamento (CE) n. 1/2003, articolo 27, paragrafo 1
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 7, punto 2
  • Direttiva 2014/104/UE, articolo 2, punto 2
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47

Azione di risarcimento danni contro la società figlia per un cartello accertato nei confronti della società madre

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Provincial de Barcelona in una controversia tra Sumal SL e Mercedes Benz Trucks España SL. Il tema è la possibilità di ottenere il risarcimento del danno da un’impresa appartenente allo stesso gruppo della società madre sanzionata dalla Commissione per il cartello degli autocarri.

Fatti e procedimento principale

Sumal aveva acquistato due autocarri del gruppo Daimler e, dopo la decisione della Commissione del 19 luglio 2016 nel caso AT.39824 – Autocarri, ha agito per il risarcimento del sovrapprezzo contro Mercedes Benz Trucks España SL, società figlia di Daimler AG. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che la sola responsabile fosse la società madre, unica destinataria della decisione della Commissione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se la dottrina dell’unità economica consenta di estendere la responsabilità dalla madre alla figlia;
  • se tale nozione dipenda solo dal controllo o anche da altri elementi, come il beneficio tratto dall’infrazione;
  • quali siano i requisiti per agire contro la figlia;
  • se sia compatibile con il diritto UE una norma nazionale che ammette l’imputazione solo dalla figlia alla madre quando sussiste controllo.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 101 TFUE;
  • il regolamento n. 1/2003, in particolare gli articoli 16, 23, paragrafo 2, lettera a), e 27, paragrafo 1;
  • il regolamento n. 1215/2012, articolo 7, punto 2;
  • la direttiva 2014/104/UE, articolo 2, punto 2;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte: nozione di impresa e private enforcement

La Corte ribadisce che l’articolo 101 TFUE ha effetto diretto e che chiunque abbia subito un danno da una pratica anticoncorrenziale ha diritto al risarcimento quando esiste un nesso causale tra danno e infrazione. Tale diritto fa parte integrante del sistema di applicazione delle regole di concorrenza, insieme al public enforcement della Commissione.

La nozione di "impresa" è autonoma nel diritto dell’Unione e non coincide necessariamente con la singola persona giuridica. Essa designa un’unità economica, cioè un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue uno scopo economico. Perciò, se più società fanno parte della stessa unità economica, l’infrazione commessa da una di esse è imputabile all’impresa nel suo complesso.

Responsabilità della società figlia

La Corte precisa che nulla osta, in linea di principio, a che la vittima chieda il risarcimento anche alla società figlia della società madre sanzionata, purché entrambe facciano parte della stessa impresa. Tuttavia, non ogni figlia del gruppo può essere automaticamente chiamata in causa: la nozione di impresa è funzionale e va identificata in relazione all’oggetto dell’accordo anticoncorrenziale.

Per far sorgere la responsabilità della figlia, il danneggiato deve provare:

  • i vincoli economici, organizzativi e giuridici tra madre e figlia;
  • l’esistenza di un legame concreto tra l’attività economica della figlia e l’oggetto dell’infrazione imputata alla madre.

Nella fattispecie degli autocarri, ciò significa, in linea di principio, dimostrare che il cartello riguardava gli stessi prodotti commercializzati dalla figlia.

Diritti di difesa della società figlia

La Corte sottolinea che la figlia convenuta deve poter esercitare pienamente i propri diritti di difesa, anche contestando la propria appartenenza alla stessa impresa della madre. Se non esiste una decisione della Commissione sull’infrazione, la figlia può anche contestare l’esistenza stessa dell’illecito.

Se invece la Commissione ha già adottato una decisione definitiva nei confronti della madre sull’infrazione, la figlia non può rimettere in discussione davanti al giudice nazionale l’esistenza del cartello, per effetto dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. La decisione della Commissione fa da base vincolante quanto all’accertamento dell’infrazione.

Rapporto con la normativa nazionale spagnola

Quanto alla quarta questione, la Corte afferma che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE osta a una norma nazionale che consenta di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un’altra solo quando la seconda controlla la prima. Una disciplina del genere è incompatibile con la logica dell’unità economica e con l’effettività del diritto al risarcimento.

La Corte aggiunge che il giudice nazionale deve, per quanto possibile, interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione; se ciò non fosse possibile, dovrebbe disapplicare la norma interna contrastante e applicare direttamente l’articolo 101 TFUE.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la vittima di una pratica anticoncorrenziale può agire contro la società madre sanzionata dalla Commissione o contro la società figlia non destinataria della decisione, se entrambe formano un’unità economica;
  • l’articolo 101 TFUE osta a una normativa nazionale che limiti l’imputazione della responsabilità al solo caso in cui la società convenuta controlli l’autrice del comportamento.

Indicazioni operative per il professionista

Per le azioni risarcitorie da cartello, la decisione amplia l’orizzonte dei convenuti possibili all’interno del gruppo societario, ma impone comunque una prova mirata dell’unità economica e del collegamento con l’attività oggetto dell’infrazione. In pratica, non basta il mero dato del gruppo: serve un nesso funzionale tra la figlia convenuta e il mercato/prodotto coinvolto dal cartello, fermo il vincolo derivante da una precedente decisione della Commissione sull’illecito.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzarisarcimento del dannoresponsabilità delle impreseunità economicacompetenza giurisdizionale civile

Testo integrale

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