Cassazione Penale, Sentenza n. 32505/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare (da arresti domiciliari a obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento senza autorizzazione e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) per tre motivi principali: 1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare, sostenendo che una precedente richiesta di misura era stata già rigettata; 2) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p., per presunta indeterminatezza dei capi d'incolpazione e carenza dei criteri di individuazione del locus commissi delicti; 3) violazione di legge e carenza di motivazione/illogicità della decisione, lamentando un trattamento peggiorativo rispetto a un coindagato (Orioli).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato nel complesso infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto: 1) che il precedente rigetto della richiesta cautelare era dovuto a motivi formali (mancata enunciazione e sviluppo inadeguato dei capi) e non integra preclusione cautelare; pertanto non opera il "ne bis in idem" cautelare invocato dal ricorrente; 2) che i capi d'accusa erano sufficientemente determinati (i reperti oggetto del traffico sono stati indicati) e non sussiste lesione del diritto di difesa; il Tribunale del riesame ha esposto la catena di illecita veicolazione dei beni culturali, le modalità operative del sodalizio, i ruoli dei coindagati e le plurime condotte del Tribuzio; 3) che la censura comparativa con il coindagato è nuova, priva di elementi di confronto e non adeguatamente motivata, sicché non può essere accolta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. b), codice di procedura penale
La Corte ha ritenuto che i capi d'incolpazione contestati fossero sufficientemente determinati ai fini del diritto di difesa, ossia descrivevano in modo adeguato i reperti oggetto dei traffici e consentivano al ricorrente di formulare specifiche difese
principio del "ne bis in idem" cautelare (giurisprudenza)
La Corte ha interpretato che il rigetto di una precedente richiesta cautelare per motivi formali non equivale a una decisione nel merito idonea a determinare una preclusione cautelare; pertanto il ne bis in idem cautelare non opera quando il primo rigetto è fondato su carenze formali della richiesta
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021, Weldensea, Rv. 281063 - 01
Richiamata dalla Corte per affermare il principio secondo cui il rigetto per carenze formali della richiesta cautelare non configura preclusione cautelare
Massime di principio
- Un rigetto cautelare fondato su carenze formali nella richiesta non impedisce una nuova richiesta o nuova applicazione di misure cautelari: il "ne bis in idem" cautelare non opera se il primo rigetto non è una decisione sul merito
- Per contestare l'indeterminatezza dei capi d'imputazione ai sensi dell'art. 292 c.p.p. occorre dimostrare che manchi concretamente la possibilità di conoscere gli elementi essenziali dell'accusa; l'indicazione dei reperti e della catena di traffico può essere sufficiente a garantire il diritto di difesa
- Censure comparative sul trattamento cautelare rispetto a coindagati richiedono una valutazione comparativa motivata e dati specifici: affermazioni generiche o introdotte tardivamente (es. solo in memoria all'udienza) sono facilmente ritenute inammissibili o infondate
- La Corte valuta la misura cautelare complessivamente, tenendo conto del ruolo nell'associazione, della gravità delle condotte e della modalità di illecita veicolazione dei beni; misure non custodiali possono essere ritenute comunque proporzionate se adeguate a mitigare i rischi contestati
- Argomentazioni nuove presentate esclusivamente in memorie non contemplate nel ricorso principale possono non essere esaminate in sede di impugnazione superiore se non opportunamente dedotte nel ricorso stesso
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