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Sentenza

Sentenza n. 786/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, mediante pagamento, della sentenza n. 734/2024 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 734/2024 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciutale a credito nei confronti dell’Amministrazione. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante pagamento intervenuto in pendenza del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo il Ministero tenuto a rifondere alla ricorrente la metà delle spese, in considerazione del fatto che la controversia era stata definita in via amministrativa. Le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La restante metà è stata dichiarata non ripetibile, anche in ragione della mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, definito dal TAR dopo l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse a ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.
  • Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole, in tutto o in parte, a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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