Cassazione Civile, Ordinanza n. 00039/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, resa in sede di rinvio, deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 2, 4 e 5 del d.m. 55/2014, perché le spese di lite dei vari gradi di giudizio sarebbero state liquidate in misura errata rispetto al valore della controversia. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte ha rilevato che la notifica del ricorso era stata eseguita nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso il difensore del precedente agente della riscossione, notifica ritenuta invalida; con ordinanza interlocutoria ha ordinato la rinnovazione della notifica entro 60 giorni, avvertendo che tale nullità era sanabile. Il ricorrente, pur depositando memorie, non ha però depositato l’atto di rinnovo della notifica nel termine assegnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato adempimento dell’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell’intimato successore ex lege dell’agente della riscossione. Non sono state liquidate spese, poiché l’intimato non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata indicata come norma di ricorso per dedurre la violazione di legge, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l’inammissibilità derivante dalla mancata rinnovazione della notifica.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Sono stati invocati dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese di lite.
art. 15 del d.lgs. 546/1992
È stata richiamata dal ricorrente quale parametro per la regolazione delle spese nel processo tributario.
artt. 2, 4 e 5 del d.m. 55/2014
Sono stati invocati dal ricorrente per sostenere l’erroneità della quantificazione dei compensi di lite in relazione al valore della controversia.
art. 1 del d.l. n. 193 del 2016
È richiamato quale base normativa del subentro automatico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al precedente agente della riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne ha fatto applicazione dando atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso al successore ex lege di un ente o agente pubblico già parte del processo è invalida se eseguita presso il difensore del soggetto originario, quando l’ultrattività del mandato non opera per effetto di un subentro imposto dalla legge.
- La nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile sia per spontanea costituzione dell’intimato sia mediante rinnovazione dell’atto introduttivo nel termine assegnato dalla Corte.
- Se la Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso e la parte ricorrente non vi provvede nel termine, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- In assenza di attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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