Sentenza n. 6715/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione II) n. 17187/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda risarcitoria per la mancata attuazione di una variante urbanistica e per la frustrazione delle potenzialità edificatorie dell’area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva agito in primo grado per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal comportamento commissivo e omissivo del Comune, cui imputava la mancata attuazione della variante al piano particolareggiato adottata dopo una precedente sentenza del Consiglio di Stato, nonché l’incertezza sulla possibilità di presentare progetti per il rilascio dei titoli edilizi. Il TAR aveva ritenuto insussistente il nesso causale, osservando che l’annullamento giudiziale degli atti comunali di autotutela aveva determinato la reviviscenza della variante del 2009, favorevole alla proprietaria, la quale tuttavia non aveva presentato alcuna domanda di titolo edilizio. In appello sono stati dedotti due motivi: il primo, di error in iudicando e illogicità della motivazione, per non avere il TAR considerato che la mancata attivazione della proprietaria era stata determinata dalla mutevolezza degli strumenti urbanistici e dalla convinzione che eventuali titoli edilizi sarebbero stati successivamente caducati; il secondo, di error in iudicando, illogicità della motivazione e violazione dell’art. 2043 c.c., per avere il TAR qualificato come generica la domanda risarcitoria, nonostante il deposito di una consulenza tecnica sulla perdita di valore degli immobili e il riferimento alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha ritenuto che, dopo l’annullamento degli atti comunali di autotutela, la variante urbanistica del 2009 fosse sostanzialmente tornata vigente e che la proprietaria, pur potendo fruire delle recuperate potenzialità edificatorie, non avesse presentato alcuna istanza per ottenere titoli edilizi. La mancata realizzazione delle facoltà edificatorie è stata quindi ricondotta alle scelte e all’inerzia della proprietaria, non a un’omissione doverosa, a una condotta ostruzionistica o a una condotta illegittima del Comune. La generica deduzione della mutevolezza della disciplina urbanistica non è stata ritenuta idonea a giustificare l’inerzia, anche perché l’ordinamento offre strumenti di tutela contro eventuali modifiche urbanistiche illogiche o incoerenti. L’asserita certezza che eventuali titoli edilizi sarebbero stati caducati è rimasta una mera ipotesi priva di riscontro. Il giudice ha inoltre rilevato che, in assenza di una condotta causalmente riferibile al Comune, mancava anche l’elemento soggettivo della responsabilità, sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa; per tale ragione sono risultate superflue le questioni sulla quantificazione del danno e sulla consulenza tecnica. Le spese del grado di appello, liquidate in 6.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’appellante.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria richiede una condotta imputabile all’amministrazione, un danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo; nel caso concreto sono stati esclusi sia il nesso causale sia la configurabilità di dolo o colpa del Comune.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancanza dei presupposti della responsabilità e diviene irrilevante quando non siano dimostrati la condotta illecita e il nesso causale.
Massime di principio
- La mancata presentazione, da parte del proprietario, di una domanda di titolo edilizio dopo il ripristino giudiziale di una disciplina urbanistica favorevole interrompe il nesso causale tra il pregiudizio edificatorio lamentato e la condotta dell’amministrazione, quando non sia dimostrata un’ulteriore condotta amministrativa concretamente impeditiva o illegittimamente ostruzionistica.
- La mera mutevolezza degli strumenti urbanistici non dimostra, di per sé, l’illegittimità dell’azione amministrativa né giustifica l’inerzia del privato, poiché le scelte di pianificazione rientrano nell’ampia discrezionalità dell’ente locale, salvo errori di fatto o abnormi illogicità.
- L’aspettativa del proprietario alla conservazione di una destinazione urbanistica edificabile non è, in via generale, irreversibile e cede di fronte al potere pubblico di modificare la pianificazione per esigenze di interesse generale.
- La liquidazione equitativa e la consulenza tecnica sulla quantificazione del danno non sono rilevanti quando manchino previamente una condotta illecita dell’amministrazione, il nesso causale e l’elemento soggettivo della responsabilità.
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