Cassazione Penale, Sentenza n. 34823/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ritenzione di effetti militari (cartucce cal. 9 Parabellum e 9x19) sequestrati durante una perquisizione domiciliare eseguita nell'ambito di un separato procedimento per cospirazione. Denuncia tre motivi: (1) manifesta illogicità della motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe trascurato l'assoluzione intervenuta nel procedimento per cospirazione cui era collegata l'attività istruttoria; (2) errata applicazione della legge penale e carenza probatoria circa la natura militare delle munizioni (possibile ricarica con bossoli dismessi), con conseguente diversa qualificazione ex art. 165 e possibile improcedibilità ex art. 260; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il collegamento istruttorio fra i due procedimenti non determini automatica incidenza dell'assoluzione sul reato di ritenzione, trattandosi di fattispecie diversa che tutela un bene giuridico autonomo (efficienza e tutela delle attrezzature militari). Ha confermato che l'assenza del marchio o segno di rifiuto è indizio di persistente destinazione al servizio e che la consulenza tecnica ha accertato la funzionalità e l'idoneità delle cartucce, legittimando l'inquadramento sotto gli artt. 164 e 166 c.p.m.p. Ha ritenuto infondata la domanda di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, valorizzando la discrezionalità motivazionale della corte territoriale. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro tremila.
Norme richiamate
art. 166 cod. pen. mil. pace
Ritenzione non autorizzata di effetti militari; la Corte ha confermato che la condotta integra il reato anche se la provenienza non è provata essere da dotazione individuale, purché non sia dimostrata la cessata destinazione al servizio.
art. 164 cod. pen. mil. pace
Norma di riferimento per gli oggetti di armamento; applicata congiuntamente all'art. 166 per qualificare le cartucce come armamento militare.
art. 165 cod. pen. mil. pace
Richiamata dal ricorrente come possibile distinta fattispecie (con pene minori) qualora le munizioni non fossero state riconosciute come armamento militare; la Corte ha ritenuto invece corretta l'inquadramento negli artt. 164/166.
art. 179 cod. pen. mil. pace
Norma collegata al reato di cospirazione, richiamata nel contesto del procedimento originario; la Corte ha distinto la fattispecie di cospirazione dalla ritenzione di materiali emersi nella medesima attività istruttoria.
art. 260 cod. pen. mil. pace
Richiamata dal ricorrente in relazione all'improcedibilità per difetto della richiesta del comandante del corpo; la Corte ha ritenuto il reato procedibile d'ufficio, escludendo l'applicazione dell'istituto evocato.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale, richiamata dalla Cassazione, ha motivato sulla esclusione della tenuità in base alle concrete modalità del fatto, valutazione discrezionale che la Cassazione ha ritenuto inconcussa.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. dalla legge 18/12/2020, n.176
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; menzionata per indicare la forma di svolgimento del giudizio.
Massime di principio
- La sussistenza di un collegamento istruttorio tra due procedimenti non implica che l'assoluzione in uno estingua o precluda automaticamente la responsabilità nell'altro: reati diversi tutelano beni giuridici distinti e vanno valutati autonomamente.
- L'assenza del marchio o segno di rifiuto su munizioni costituisce un indizio rilevante, ai fini probatori, della persistenza della destinazione al servizio militare; l'onere di provare la cessata appartenenza grava sulla difesa.
- Una consulenza tecnica che accerti la funzionalità e l'idoneità all'uso delle munizioni rafforza la qualificazione come armamento militare e legittima l'applicazione delle norme militari più severe.
- La richiesta di riclassificazione della fattispecie verso norme meno severe (es. art.165) richiede elementi probabilmente decisivi sulla natura delle munizioni (es. prova di ricarica con bossoli civili); mere ipotesi difensive senza riscontri tecnici sono insufficenti.
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è soggetta a valutazione discrezionale sulle modalità e sulla gravità concreta del fatto; una motivazione ragionata della corte territoriale difficilmente viene disattesa in Cassazione.
- Se la fattispecie è procedibile d'ufficio, istituti che rendono l'azione dipendente da richiesta o iniziativa del comandante non si applicano; occorre verificare sempre la procedibilità dell'illecito contestato.
- In situazioni simili è determinante acquisire e allegare consulenze tecniche dettagliate e prove concrete sulla provenienza e sulla lavorazione delle munizioni per contrastare la presunzione di appartenenza al servizio militare.
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