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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34823/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ritenzione di effetti militari (cartucce cal. 9 Parabellum e 9x19) sequestrati durante una perquisizione domiciliare eseguita nell'ambito di un separato procedimento per cospirazione. Denuncia tre motivi: (1) manifesta illogicità della motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe trascurato l'assoluzione intervenuta nel procedimento per cospirazione cui era collegata l'attività istruttoria; (2) errata applicazione della legge penale e carenza probatoria circa la natura militare delle munizioni (possibile ricarica con bossoli dismessi), con conseguente diversa qualificazione ex art. 165 e possibile improcedibilità ex art. 260; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il collegamento istruttorio fra i due procedimenti non determini automatica incidenza dell'assoluzione sul reato di ritenzione, trattandosi di fattispecie diversa che tutela un bene giuridico autonomo (efficienza e tutela delle attrezzature militari). Ha confermato che l'assenza del marchio o segno di rifiuto è indizio di persistente destinazione al servizio e che la consulenza tecnica ha accertato la funzionalità e l'idoneità delle cartucce, legittimando l'inquadramento sotto gli artt. 164 e 166 c.p.m.p. Ha ritenuto infondata la domanda di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, valorizzando la discrezionalità motivazionale della corte territoriale. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 166 cod. pen. mil. pace

    Ritenzione non autorizzata di effetti militari; la Corte ha confermato che la condotta integra il reato anche se la provenienza non è provata essere da dotazione individuale, purché non sia dimostrata la cessata destinazione al servizio.

  • art. 164 cod. pen. mil. pace

    Norma di riferimento per gli oggetti di armamento; applicata congiuntamente all'art. 166 per qualificare le cartucce come armamento militare.

  • art. 165 cod. pen. mil. pace

    Richiamata dal ricorrente come possibile distinta fattispecie (con pene minori) qualora le munizioni non fossero state riconosciute come armamento militare; la Corte ha ritenuto invece corretta l'inquadramento negli artt. 164/166.

  • art. 179 cod. pen. mil. pace

    Norma collegata al reato di cospirazione, richiamata nel contesto del procedimento originario; la Corte ha distinto la fattispecie di cospirazione dalla ritenzione di materiali emersi nella medesima attività istruttoria.

  • art. 260 cod. pen. mil. pace

    Richiamata dal ricorrente in relazione all'improcedibilità per difetto della richiesta del comandante del corpo; la Corte ha ritenuto il reato procedibile d'ufficio, escludendo l'applicazione dell'istituto evocato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale, richiamata dalla Cassazione, ha motivato sulla esclusione della tenuità in base alle concrete modalità del fatto, valutazione discrezionale che la Cassazione ha ritenuto inconcussa.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. dalla legge 18/12/2020, n.176

    Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; menzionata per indicare la forma di svolgimento del giudizio.

Massime di principio

  • La sussistenza di un collegamento istruttorio tra due procedimenti non implica che l'assoluzione in uno estingua o precluda automaticamente la responsabilità nell'altro: reati diversi tutelano beni giuridici distinti e vanno valutati autonomamente.
  • L'assenza del marchio o segno di rifiuto su munizioni costituisce un indizio rilevante, ai fini probatori, della persistenza della destinazione al servizio militare; l'onere di provare la cessata appartenenza grava sulla difesa.
  • Una consulenza tecnica che accerti la funzionalità e l'idoneità all'uso delle munizioni rafforza la qualificazione come armamento militare e legittima l'applicazione delle norme militari più severe.
  • La richiesta di riclassificazione della fattispecie verso norme meno severe (es. art.165) richiede elementi probabilmente decisivi sulla natura delle munizioni (es. prova di ricarica con bossoli civili); mere ipotesi difensive senza riscontri tecnici sono insufficenti.
  • L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è soggetta a valutazione discrezionale sulle modalità e sulla gravità concreta del fatto; una motivazione ragionata della corte territoriale difficilmente viene disattesa in Cassazione.
  • Se la fattispecie è procedibile d'ufficio, istituti che rendono l'azione dipendente da richiesta o iniziativa del comandante non si applicano; occorre verificare sempre la procedibilità dell'illecito contestato.
  • In situazioni simili è determinante acquisire e allegare consulenze tecniche dettagliate e prove concrete sulla provenienza e sulla lavorazione delle munizioni per contrastare la presunzione di appartenenza al servizio militare.

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