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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29307/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da accertamenti IRPEF fondati su dati bancari emersi dalla cd. "lista Falciani", relativi a disponibilità finanziarie detenute presso una banca svizzera e non indicate nel quadro RW per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. L’Agenzia ha notificato gli avvisi limitatamente al 2007, recuperando maggiore IRPEF, interessi e sanzioni. In primo grado i ricorsi delle contribuenti sono stati riuniti e rigettati; in appello la decisione è stata confermata. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia della CTR sul motivo d’appello relativo all’attendibilità soggettiva e contenutistica della scheda-cliente HSBC e, comunque, violazione delle norme sull’accertamento e sulla motivazione dell’atto; 2) violazione del contraddittorio preventivo, degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché di artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, per mancata verifica concreta dell’attendibilità dei dati e lesione del giusto processo; 3) violazione delle norme sulla cooperazione fiscale e sull’utilizzabilità della documentazione di provenienza illecita, contestando l’uso della lista Falciani e l’inaccessibilità della documentazione trasmessa ai contribuenti. Una delle ricorrenti ha anche depositato istanza di definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018, con pagamento della prima rata, chiedendo l’estinzione del giudizio limitatamente alla propria posizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio solo nei confronti della ricorrente che aveva aderito alla definizione agevolata, prendendo atto del pagamento della prima rata e della presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Nei confronti dell’altra ricorrente, deceduta in corso di giudizio, ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto utilizzabili, in materia tributaria, i dati della lista Falciani come elementi indiziari, anche se acquisiti in modo illecito, salvo violazione di diritti fondamentali; ha inoltre escluso la retroattività della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, ma ha riconosciuto che gli stessi fatti possono essere valorizzati come presunzione semplice. Ha giudicato inammissibili o infondate le censure che miravano, sotto la veste di violazione di legge o omessa pronuncia, a una rivalutazione del merito e dell’attendibilità delle prove. Quanto alle sanzioni, ha rilevato la carenza di interesse in ragione del decesso della contribuente, essendo le sanzioni tributarie non trasmissibili agli eredi.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente prospettate come violazione di legge, omessa pronuncia o omesso esame sono state ritenute, in parte, dirette in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, quindi inammissibili nei limiti del giudizio di legittimità.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è esclusa quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato la questione, sia pure con motivazione non condivisa dalla parte.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione di tali norme non può essere dedotta per contestare la diversa forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia violato le regole legali di valutazione.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione della regola sull’onere della prova se il giudice ritiene assolto l’onere probatorio dall’Ufficio sulla base degli elementi indiziari acquisiti.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La censura è ammissibile in cassazione solo se si denuncia un vizio di sussunzione nella qualificazione degli indizi come gravi, precisi e concordanti o viceversa; resta insindacabile la mera valutazione di merito dell’idoneità degli indizi.

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla L. n. 102 del 2009

    La presunzione legale di evasione per attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata non ha efficacia retroattiva per anni d’imposta anteriori al 1° luglio 2009; tuttavia i medesimi fatti possono essere valorizzati come presunzione semplice.

  • artt. 37, 38 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    Sono richiamati dai ricorrenti per contestare i principi dell’accertamento, ma la Corte li reputa non violati nel caso concreto, perché l’Ufficio ha potuto fondarsi su elementi indiziari utilizzabili.

  • artt. 31 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Sono invocati in relazione ai poteri istruttori dell’Amministrazione, senza che la Corte ravvisi illegittimità nell’uso dei dati bancari trasmessi.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La doglianza sulla motivazione dell’avviso è stata ritenuta generica e, comunque, confusa con la contestazione dell’attendibilità delle prove poste a base dell’accertamento.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La censura sulla motivazione dell’atto impositivo è stata respinta perché non specificamente riferita a un vizio formale dell’avviso.

  • art. 6 d.l. n. 167 del 1990, conv. dalla L. n. 227 del 1990

    Richiamato come normativa sugli obblighi di dichiarazione degli investimenti esteri nel quadro RW.

  • art. 3 Cost.

    La censura di violazione è stata ritenuta generica e comunque non decisiva, poiché la presunzione legale non è stata applicata retroattivamente.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude una lesione del diritto di difesa, rilevando sia l’utilizzabilità delle prove atipiche sia la mancanza di specifiche ragioni difensive che il contraddittorio preventivo avrebbe potuto far valere nel caso concreto.

  • art. 53 Cost.

    La censura è stata reputata generica e non idonea a scalfire la motivazione dell’accertamento fondato su elementi indiziari.

  • art. 111 Cost.

    Non emerge una violazione del giusto processo, poiché l’utilizzo di prove illecitamente acquisite non è di per sé incompatibile con il processo civile/tributario se il giudizio complessivo è improntato al contraddittorio.

  • art. 6 CEDU

    L’utilizzazione processuale di prove illegalmente acquisite non comporta automaticamente violazione convenzionale; occorre valutare il processo nel suo complesso.

  • art. 61 d.lgs. n. 300 del 1999

    È richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non ravvisa una violazione nella legittimazione dell’Amministrazione all’uso delle risultanze istruttorie acquisite.

  • art. 31-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    È evocato in relazione alla cooperazione amministrativa e all’utilizzo dei dati trasmessi dall’autorità estera.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato anche nel terzo motivo per contestare l’accessibilità della documentazione e la motivazione dell’atto.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Il pagamento della prima rata e la domanda di definizione agevolata determinano l’estinzione del giudizio nei confronti della contribuente aderente.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate in conseguenza della definizione agevolata.

  • art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Le sanzioni tributarie non si trasferiscono agli eredi, con conseguente difetto di interesse alla decisione sul punto nei confronti della contribuente deceduta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, l’Amministrazione può fondare la pretesa su elementi indiziari anche acquisiti in modo irrituale o illecito, purché non siano lesi diritti fondamentali di rango costituzionale e non vi sia una specifica previsione di inutilizzabilità.
  • La documentazione bancaria proveniente dalla cd. lista Falciani può essere utilizzata nel processo tributario come fonte indiziaria, anche se non integra di per sé una prova legale e richiede una valutazione in concreto della sua attendibilità e valenza inferenziale.
  • La presunzione legale di evasione relativa a investimenti e attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata non si applica retroattivamente a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore; tuttavia i medesimi fatti possono operare come presunzione semplice.
  • In cassazione non è consentito, sotto la veste di violazione di legge, omessa pronuncia o vizio di motivazione, sollecitare una nuova valutazione del merito e dell’attendibilità delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale, in materia di tributi non armonizzati e negli accertamenti a tavolino, non determina di regola invalidità dell’atto in assenza di specifiche difese concrete che il contribuente avrebbe potuto far valere.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata affronti la questione in motivazione, anche se in modo sfavorevole alla parte; la censura deve colpire un effettivo vuoto decisorio e non una motivazione ritenuta errata.
  • Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi: se il contribuente sanzionato muore nel corso del giudizio, difetta interesse alla decisione sulla relativa impugnazione limitatamente alle sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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