Cassazione Penale, Sentenza n. 13094/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., limitata alla determinazione della pena: il ricorrente censura che la Corte d'appello abbia esposto motivazioni di mera forma nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, avendo fissato una pena base di un anno di reclusione (ritenuta oggettivamente elevata rispetto ai parametri edittali e alla entità dell'evasione, considerata la soglia di punibilità di 250.000 euro) e senza un raffronto esplicito con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la pena fosse il frutto di un'accordo (patteggiamento in appello ai sensi di art. 599-bis c.p.p.) stipulato dalle parti e consacrato nella decisione giudiziale, e che, essendo la pena nei limiti edittali (art. 10-ter d.lgs. 74/2000: minimo 6 mesi, massimo 2 anni), non sussistessero i presupposti per la revisione in Cassazione salvo illegittimità della pena concordata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In precedenza, in sede di merito, la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità penale per omesso versamento dell'IVA per gli anni 2012-2014 (con estinzione per prescrizione del 2011) e aveva quantificato la pena complessiva in un anno di reclusione, con sospensione condizionale e confisca limitata agli importi non versati per il 2012-2014.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
prevede un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni di reclusione
La norma individua la fattispecie di omesso versamento IVA e i relativi limiti edittali: la Corte ha verificato che la pena concordata rientrasse in tali limiti e l'ha quindi ritenuta legittima.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Fondamento formale del motivo di cassazione proposto (vizio di motivazione nella determinazione della pena); la Corte ha ritenuto però il motivo inammissibile per i limiti imposti dal patteggiamento in appello.
art. 133 c.p.
Criteri legali di applicazione della pena (grado di colpevolezza, antecedenti, personalità, esigenze di prevenzione, riparazione). La Corte ha osservato che il ricorrente lamentava l'assenza di un raffronto espresso con tali parametri, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per il vincolo derivante dall'accordo sulle parti.
art. 599-bis c.p.p.
introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma che disciplina il patteggiamento in appello: la giurisprudenza consolidata (richiamata dalla Corte) ritiene inammissibile il ricorso per cassazione diretto a censurare la misura della pena concordata in appello, a meno che la pena concordata non risulti illegale.
Massime di principio
- Se la pena è frutto di un accordo processuale validamente recepito dal giudice nell'ambito del patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), la Corte di Cassazione è in genere inammissibile a riesaminare la misura della pena, salvo evidenza di illegittimità della pena stessa (es. violazione dei limiti edittali).
- Per contestare con successo la determinazione della pena in Cassazione occorre mirare a profili di illegittimità (ad es. violazione dei limiti edittali, calcoli errati di continuazione o benefici, o mancanza di una base giuridica), non limitarsi a censure sulla scarsa motivazione formale quando esiste un accordo tra le parti.
- Chi rinuncia espressamente a motivi diversi da quello relativo alla determinazione della pena riduce lo spazio di impugnazione; le questioni relative alla congruità della pena dovrebbero essere sollevate e argomentate già in sede di merito o al momento della stipula dell'accordo.
- La verifica dei parametri di cui all'art. 133 c.p. resta rilevante, ma la sua mancanza di articolazione nelle motivazioni può non essere decisiva se la pena concordata rientra nei limiti di legge e non è dichiaratamente illegale.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende) se la Corte rileva profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: è quindi importante valutare attentamente l'ammissibilità del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione.
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