Ordinanza n. 243/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. N. -OMISSIS- e notificato il 27/03/2026 con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile ha disposto l'assegnazione del ricorrente, in esito alla procedura di transito nei ruoli civili ai sensi dell'art. 930 del D.Lgs. n. 66/2010, presso il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, a decorrere dal 02 aprile 2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota con cui si comunica l'impossibilità di impiego presso gli Enti della Marina Militare in Puglia per asserita "mancanza di posizioni organiche libere".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione presso il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, a decorrere dal 2 aprile 2026, disposta all’esito della procedura di transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 930 d.lgs. 66/2010, nonché nota sull’impossibilità di impiego presso enti della Marina Militare in Puglia per mancanza di posizioni organiche libere
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’assegnazione a Napoli, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dalla motivazione emerge che la contestazione riguardava, in particolare, l’impossibilità di essere impiegato in Puglia o in regioni limitrofe e la rilevanza di un concorso bandito dall’Arsenale di Taranto, ritenuto dal ricorrente indicativo della disponibilità di posti più vicini alla propria residenza. Il Ministero ha dedotto di avere verificato senza esito positivo la disponibilità di posizioni organiche per il profilo di funzionario amministrativo presso gli enti della Marina Militare ubicati in Puglia e nelle regioni limitrofe; successivamente ha interpellato le altre Forze Armate, ricevendo una disponibilità organica soltanto per Napoli presso il 10° Reparto Infrastrutture. Il ricorrente ha quindi contestato la legittimità dell’assegnazione e la motivazione dell’impossibilità di impiego in sedi più vicine.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il Ministero aveva verificato la disponibilità di posizioni organiche presso gli enti della Marina Militare in Puglia e nelle regioni limitrofe e, senza esito positivo, aveva esteso la ricerca alle altre Forze Armate, ottenendo una disponibilità soltanto a Napoli. Secondo il TAR, l’amministrazione aveva così adeguatamente valutato e motivato l’impossibilità di assegnare il dipendente a una sede più vicina. Il concorso bandito dall’Arsenale di Taranto non è stato ritenuto contraddittorio con tale conclusione, in ragione dei differenti presupposti delle procedure concorsuali rispetto al transito ex art. 930 d.lgs. 66/2010, del carattere non automatico dell’utilizzo dei posti messi a concorso per il personale in transito e dei vincoli assunzionali relativi a specifici profili professionali. È stato inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, considerando che l’assegnazione decorreva dal 2 aprile 2026 e che il ricorrente aveva presumibilmente già dovuto organizzare il trasferimento e adottare le necessarie misure di adattamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 66/2010
La procedura di transito nei ruoli civili della Difesa costituisce il quadro normativo dell’assegnazione contestata; il giudice ha valorizzato la distinzione tra tale procedura e le procedure concorsuali ordinarie.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenuti entrambi insussistenti.
Massime di principio
- Nella procedura di transito nei ruoli civili della Difesa, l’amministrazione può assegnare il dipendente a una sede non coincidente con quella richiesta quando abbia verificato, motivandone l’esito, l’assenza di posizioni organiche disponibili presso le sedi più vicine e abbia ricercato ulteriori disponibilità presso altre Forze Armate.
- La presenza di posti messi a concorso presso una sede più vicina non dimostra automaticamente la disponibilità di posti utilizzabili per il personale in transito ai sensi dell’art. 930 d.lgs. 66/2010, poiché concorso e transito possono avere presupposti, vincoli assunzionali e profili professionali differenti.
- Ai fini della tutela cautelare, l’assegnazione del dipendente a una sede distante non integra necessariamente il periculum in mora quando, alla data dell’esame cautelare, la decorrenza dell’assegnazione sia già intervenuta e il dipendente abbia presumibilmente organizzato il trasferimento e adottato le misure di adattamento necessarie.
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