Sentenza del 15/02/2017 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Mancata valutazione delle osservazioni del contribuente - Nullità dell'atto impositivo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'avviso di accertamento è stato ritenuto valido e non affetto da vizio di motivazione, poiché la mancata menzione delle osservazioni del contribuente non determina automaticamente la nullità dell'atto. La nullità può derivare soltanto quando sia espressamente prevista dalla legge oppure quando l'irregolarità comporti la lesione di specifici diritti o garanzie, tale da impedire all'atto di produrre effetti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che l'atto fosse nullo o viziato nella motivazione perché non aveva espressamente valutato o menzionato le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Osservazioni presentate dal contribuente
La norma consente al contribuente di presentare osservazioni a seguito delle attività di controllo. Tuttavia, la mancata menzione di tali osservazioni nell'avviso non comporta automaticamente la nullità dell'atto, in assenza di una specifica previsione normativa o di una concreta lesione delle garanzie difensive.
Principio affermato da Cassazione n. 3583/2016
La nullità di un atto tributario non deriva da ogni irregolarità formale, ma soltanto da quelle espressamente sanzionate dalla legge o da quelle che incidono in modo concreto su diritti e garanzie essenziali, impedendo all'atto di produrre i suoi effetti.
Massime di principio
- La mancata indicazione nell'avviso delle osservazioni del contribuente non determina, di per sé, la nullità dell'accertamento.
- Per ottenere l'annullamento dell'atto non è sufficiente allegare un vizio formale: occorre dimostrare che la legge preveda espressamente la nullità oppure che l'irregolarità abbia compromesso concretamente il diritto di difesa.
- Le garanzie procedimentali devono essere valutate in base alla loro effettiva incidenza sul procedimento e non in modo meramente formale.
- Il contribuente che contesta l'atto dovrebbe indicare quali osservazioni siano state ignorate, perché fossero decisive e quale concreta lesione del diritto di difesa ne sia derivata.
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