Sentenza del 08/02/2023 n. 1886 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ente impugnava l'avviso di accertamento IMU 2016 contestando: 1) la decadenza del Comune dal diritto di recupero e la prescrizione del credito; 2) l'illegittimità dell'accertamento per mancato riconoscimento dell'esenzione IMU per alloggi sociali; 3) l'inapplicabilità delle sanzioni per esistenza di obiettive condizioni di incertezza sull'ambito applicativo della normativa.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto che il Comune non era decaduto dal diritto al recupero perché il termine del 31/12/2021 è stato prorogato dal D.l. 18/2020 fino al 26/03/2022, data successiva alla notifica (14/03/2022). Ha riconosciuto l'esenzione IMU per gli immobili catastalmente di categoria A (A2, A3) adibiti ad abitazione principale degli assegnatari, annullando tutti gli importi richiesti, comprese sanzioni e interessi, per tali immobili. Ha invece respinto l'esenzione per gli immobili non di categoria A, ritenendo mancante la natura alloggiativa o la prova della pertinenzialità, e ha confermato l'applicabilità delle sanzioni per quegli immobili. Per l'esito parziale ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 163)
termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione
Il termine di decadenza previsto è stato rispettato dal Comune: la notifica è avvenuta entro il termine, tenuto anche conto della proroga disposta dal D.l. 18/2020.
D.l. 18/2020
proroga di 85 giorni del termine, fino al 26 marzo 2022
Ha prorogato il termine di decadenza previsto dalla legge 296/2006, facendo sì che la notifica del 14/03/2022 sia tempestiva.
legge 11 dicembre 2014, n. 147
l'IMU non si applica agli alloggi sociali
Stabilisce l'esenzione IMU per gli alloggi sociali; la Corte ha ritenuto applicabile tale esenzione agli immobili A2/A3 destinati ad abitazione principale degli assegnatari.
Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (art.1, comma 2)
per alloggio sociale deve intendersi l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale ...
Fornisce la definizione normativa di 'alloggio sociale' cui si riferisce l'esenzione; la Corte ha applicato questa definizione per qualificare gli immobili A come alloggi sociali.
Decreto-legge 201/2011 (art.13, comma 2) modificato
esenzione IMU prevista per determinati casi (modificato in seguito)
La norma modificata è stata interpretata dalla Corte come estensibile agli immobili A destinati ad abitazione principale degli assegnatari/assegnatari di alloggi sociali.
Giurisprudenza: Cass. Sez. V, sent. n. 23680 del 28/10/2020
l'esenzione non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti ...
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'agevolazione/esenzione non richiede obbligatoriamente la presentazione di una dichiarazione per essere riconosciuta, quando i requisiti siano pacifici o dimostrabili.
Massime di principio
- Verificare sempre i termini di decadenza e le eventuali proroghe legislative: una proroga può rendere tempestiva una notifica che altrimenti sembrerebbe tardiva.
- L'esenzione IMU per alloggi sociali si applica se gli immobili rientrano nella definizione normativa (Decreto 22/4/2008) e svolgono la funzione abitativa per soggetti assegnatari; la categoria catastale A è elemento probatorio rilevante per la natura alloggiativa.
- Non è sempre necessario che il contribuente presenti una dichiarazione per ottenere l'esenzione se il requisito è dimostrabile o pacifico (secondo Cassazione); tuttavia va documentata la destinazione abitativa e la titolarità/assegnazione.
- Per immobili non riconducibili alla categoria abitativa (non-A) l'onere probatorio circa la pertinenzialità o la natura abitativa è a carico del ricorrente: in assenza di prova l'esenzione non si concede.
- Le sanzioni amministrative possono essere annullate se esistono ragioni oggettive di interpretazione dubbia; però, se per specifiche categorie immobili non sussiste tale incertezza, le sanzioni restano applicabili.
- In caso di accoglimento parziale è frequente la compensazione delle spese di giudizio; valutare sempre costi/benefici di un ricorso parziale.
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