Sentenza del 05/03/2018 n. 936 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Cessioni intracomunitarie - Regime di non imponibilità - Fuoriuscita beni dal territorio doganale italiano - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che l’uscita dei beni dal territorio doganale italiano e la loro consegna al destinatario comunitario costituiscono condizioni imprescindibili per applicare la non imponibilità IVA. In assenza di una prova adeguata, la cessione deve essere considerata effettuata nel territorio italiano e, pertanto, soggetta a IVA, anche se l’acquirente è cittadino o operatore di un altro Stato membro dell’Unione europea.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie dall’art. 41 della legge n. 427/1993. Il punto centrale era stabilire se fosse stata fornita la prova che i beni erano effettivamente usciti dal territorio doganale italiano e che erano stati consegnati a un operatore comunitario, senza essere immessi nel consumo sul mercato italiano.
Norme richiamate
Art. 41 della legge n. 427/1993
La norma disciplina il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, subordinandolo alla dimostrazione dell’effettiva movimentazione dei beni verso un altro Stato membro e della loro consegna al destinatario comunitario.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità IVA a una cessione intracomunitaria non è sufficiente che l’acquirente abbia nazionalità o sede in un altro Stato membro: occorre provare l’effettiva uscita dei beni dall’Italia.
- L’onere della prova della movimentazione dei beni grava, in linea generale, sul cedente che invoca il regime di non imponibilità.
- La documentazione commerciale, di trasporto e di consegna deve essere idonea a dimostrare sia la partenza dall’Italia sia l’arrivo e la consegna dei beni al destinatario comunitario.
- Se la prova dell’uscita dal territorio italiano è carente o non attendibile, l’operazione può essere riqualificata come cessione interna imponibile IVA.
- La mera indicazione di un cliente estero, l’emissione della fattura senza IVA o la cittadinanza comunitaria dell’acquirente non dimostrano, da sole, il perfezionamento della cessione intracomunitaria.
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