Cassazione Civile, Ordinanza n. 14884/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di ispezione presso un intermediario bancario, l’autorità di vigilanza aveva irrogato alla ricorrente, già componente del collegio sindacale, due sanzioni amministrative pecuniarie per carenza nei controlli e per mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo, per complessivi euro 84.000. La ricorrente aveva proposto opposizione sostenendo, tra l’altro, la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento e l’irragionevolezza della quantificazione della sanzione, perché non avrebbe rispettato i criteri legali e avrebbe trascurato le differenze di ruolo tra i componenti del collegio sindacale. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione ritenendo che la sanzione fosse stata commisurata secondo i criteri dell’art. 144 t.u.b. e dell’art. 11 l. 689/1981. Con il ricorso per cassazione la sanzionata ha dedotto violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando in particolare che nei giudizi di opposizione promossi dagli altri sindaci le sanzioni erano state ridotte, con conseguente disparità di trattamento rispetto alla ricorrente, e che la Corte d’appello aveva erroneamente qualificato le sanzioni come di importo oggettivamente contenuto, pur essendo molto superiori ai minimi edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo complessivamente in parte infondato e in parte inammissibile. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione chiara e sufficiente al "minimo costituzionale". Ha inoltre escluso la violazione di legge, osservando che il giudice di merito aveva spiegato la ragionevolezza e proporzionalità della sanzione in relazione ai criteri legali, alla gravità delle condotte, alla responsabilità soggettiva e all’assenza di scriminanti; la circostanza che altri giudizi di opposizione avessero portato alla riduzione delle sanzioni ad altri soggetti non integrava di per sé un error in iudicando. Infine ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la ricorrente non aveva indicato un fatto storico decisivo omesso dalla sentenza, limitandosi a contestare la severità e l’ingiustizia della sanzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 145 t.u.b.
Norma richiamata per l’opposizione avverso le sanzioni amministrative bancarie.
art. 144 t.u.b.
Usato come parametro per la commisurazione della sanzione, tenendo conto delle responsabilità concrete, della gravità delle violazioni e degli effetti prodotti sull’intermediario.
art. 11 l. n. 689/1981
Criterio generale di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione amministrativa, applicato anche nel settore bancario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato per dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo in caso di omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere contestazioni sulla valutazione della sanzione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato nel descrivere gli oneri di specificazione del fatto storico e del dato da cui risulta.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per gli oneri di specificazione e deposito nei ricorsi per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative bancarie la commisurazione è legittima quando l’autorità espliciti, anche sinteticamente, di avere valutato i criteri legali di gravità dell’illecito, responsabilità dei soggetti coinvolti ed effetti sulla situazione dell’intermediario.
- La divergenza tra la sanzione irrogata a un soggetto e quella applicata ad altri coobbligati o coautori non integra, da sola, violazione di legge se il provvedimento impugnato spiega la ragione del diverso trattamento.
- Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato; non è sufficiente lamentare che la sanzione sia eccessiva o ingiusta.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando raggiunge il minimo costituzionale, cioè consente di comprendere la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice.
- In sede di cassazione, la censura sulla quantificazione della sanzione non può essere trasformata in un riesame del merito della valutazione compiuta dal giudice di opposizione.
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