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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19616/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale del riesame di Roma che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, aveva applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi per 12 mesi nei confronti dell'indagato ritenuto partecipante a un'associazione a delinquere (artt. 416 c.1 e 3 c.p.) finalizzata alla commissione di plurimi reati fiscali (artt. 2 e 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) consistenti in emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e frode IVA intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici; il difensore deduceva violazioni in ordine alla gravità indiziaria dell'associazione, all'applicazione della circostanza di cui all'art. 61-bis c.p. al reato associativo e alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.1 lett. c) c.p.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché il difensore dell'indagato ha validamente formalizzato la rinuncia all'impugnazione con atto sottoscritto in qualità di procuratore speciale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 310 cod.proc.pen.

    Norma sul procedimento per cassazione in materia penale; indicata come base procedurale per il ricorso per cassazione

  • artt. 416 commi 1 e 3 cod.pen.

    Riferimento al reato di associazione a delinquere; l'ordinanza impugnata aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione del ricorrente al sodalizio

  • art. 61-bis cod.pen.

    Circostanza aggravante applicata dal Tribunale al reato associativo secondo l'impugnata ordinanza; nel ricorso si contestava l'applicabilità di tale circostanza

  • art. 2 e art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norme sui reati tributari (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e frode IVA intracomunitaria) che formano l'oggetto delle condotte ascritte al sodalizio

  • art. 272 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

    Regola sulle esigenze cautelari; l'ordinanza aveva ritenuto sussistente l'esigenza cautelare ai fini dell'interdizione

  • art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod.proc.pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); richiamate dal ricorrente per censurare la decisione del riesame

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari personali; nel ricorso si contestava la valutazione delle esigenze cautelari ex tale disposizione

  • Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016 (Celso, Rv. 266244)

    Giurisprudenza richiamata in punto di efficacia della rinuncia all'impugnazione compiuta dal difensore e sulla sopravvenuta carenza di interesse quale motivo di inammissibilità

  • art. 28 reg. esec. disp. att. cod.p.

    Adempimenti di cancelleria da eseguire dopo la decisione; richiamato per la trasmissione degli atti

Massime di principio

  • La rinuncia formale all'impugnazione da parte del difensore, se validamente conferita (anche mediante procura speciale), determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse consente comunque alla Corte di condannare il ricorrente alle spese processuali e a somme dovute alla Cassa delle Ammende, salvo prova di 'colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia impedisce la pronuncia sul merito delle censure (es. gravità indiziaria, applicazione di circostanze aggravanti, esigenze cautelari): tali questioni restano insanate e non giudicate in sede di legittimità.
  • Per evitare che una rinuncia produca effetti pregiudizievoli, l'indagato deve valutare tempestivamente se sussista ancora interesse ad impugnare; l'atto di rinuncia deve rispettare le formalità e l'ambito di rappresentanza del difensore.
  • Se la parte resistente ha chiesto l'inammissibilità, la Corte può accogliere tale richiesta quando la carenza di interesse è effettiva e documentata; la valutazione è principalmente formale e subordinata alla validità della rinuncia.

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