Sentenza del 01/08/2018 n. 804 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PROCESSO TRIBUTARIO - difesa tecnica di un difensore abilitato anche per L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
G.F. aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento presupposte, sostenendo di non aver mai ricevuto la relativa notificazione. Dopo l'annullamento di una delle cartelle da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione propose appello oltre il termine di legge, chiedendo la rimessione in termini e la nullità della sentenza per mancata comunicazione dell'udienza e della pubblicazione della decisione. Il contribuente contestò inoltre la possibilità per l'agente della riscossione di farsi assistere da un avvocato esterno.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla difesa tecnica: l'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992 disciplina la capacità di stare in giudizio e non impedisce all'Agenzia delle Entrate o all'agente della riscossione di avvalersi di un difensore abilitato esterno. Tuttavia, l'appello è stato dichiarato inammissibile perché proposto il 2 ottobre 2017, oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 9 febbraio 2016. La mancata comunicazione dell'udienza o della sentenza non ha giustificato la rimessione in termini, poiché l'Agenzia era già costituita e conosceva l'esistenza del processo. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rimborsare a G.F. le spese del secondo grado, liquidate in 6.000 euro, oltre al rimborso forfetario del 15%.
Norme richiamate
Art. 11 D.Lgs. n. 546/1992
L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata.
La norma riguarda la capacità di stare in giudizio e vieta il conferimento di una procura processuale generale o speciale, ma non impedisce all'ente di farsi assistere da un difensore abilitato, anche esterno.
Art. 12 D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina l'assistenza tecnica nel processo tributario. Non esclude che anche l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione possano avvalersi di un professionista abilitato.
Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992
La previsione di una riduzione delle spese quando l'ente è assistito da propri funzionari conferma, indirettamente, che l'ente può essere assistito anche da professionisti esterni; in tale ipotesi non si applica la riduzione tariffaria prevista per l'assistenza interna.
Art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.
La deroga al termine lungo per impugnare presuppone una vera ignoranza del processo, normalmente riferibile alla parte non costituita che non abbia ricevuto l'atto introduttivo. Non si applica, invece, a chi si sia regolarmente costituito e conosca l'esistenza del giudizio.
Art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione della stessa da parte della cancelleria, salvo specifiche ipotesi di effettiva ignoranza del processo previste dalla legge.
Art. 101 c.p.c.
La mancata comunicazione dell'udienza a una parte già costituita può violare il contraddittorio e determinare la nullità degli atti successivi e della sentenza, ma non elimina automaticamente l'obbligo di rispettare il termine per impugnare decorrente dalla pubblicazione.
Art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
I principi del giusto processo e dell'equità processuale non sono stati interpretati come idonei a far decorrere il termine per impugnare dalla conoscenza effettiva della sentenza quando la parte era già a conoscenza del processo; prevalgono certezza dei rapporti giuridici e intangibilità del giudicato.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre distinguere tra capacità di stare in giudizio e assistenza tecnica: un ente pubblico può essere legittimato a comparire direttamente o tramite la propria struttura e, al tempo stesso, farsi assistere da un avvocato esterno.
- La mancata comunicazione dell'udienza o della sentenza può comportare una violazione del contraddittorio, ma non consente automaticamente la rimessione in termini.
- Il termine lungo per impugnare decorre normalmente dalla pubblicazione della sentenza, anche se la cancelleria non ha comunicato la decisione.
- La rimessione in termini richiede una decadenza incolpevole e non può fondarsi su un errore di diritto relativo alla decorrenza del termine di impugnazione.
- Chi si è costituito in giudizio e conosce l'esistenza del processo non può normalmente invocare l'ignoranza del processo per superare il termine lungo; deve invece monitorare autonomamente il procedimento e verificare eventuali sviluppi processuali.
- In presenza di una mancata comunicazione a una parte costituita, è possibile dedurre la nullità degli atti successivi per violazione del contraddittorio, ma tale vizio deve essere fatto valere tempestivamente e nel rispetto dei termini di impugnazione.
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