Sentenza del 01/08/2018 n. 3316 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento - reddito della società - reddito di partecipazione del singolo socio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl reddito di partecipazione del socio deve essere determinato in coerenza con il reddito accertato e definito nei confronti della società. L'imponibile del socio non può quindi essere determinato autonomamente o in modo difforme da quello societario, poiché il reddito del socio ne costituisce derivazione diretta e deve seguirlo in maniera corrispondente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del reddito di partecipazione del singolo socio. Poiché tale reddito deriva direttamente dalla quota di utili prodotti dalla società, il giudice tributario deve considerare il reddito societario previamente accertato e definito, rispettando la correlazione logica, giuridica ed economica tra il reddito della società e quello imputato al socio.
Norme richiamate
Principio di derivazione del reddito di partecipazione dal reddito societario
Il reddito imputato al socio partecipante deve riflettere il reddito prodotto dalla società e accertato nei suoi confronti, in ragione della correlazione logica, giuridica ed economica tra le due grandezze.
Cassazione civile, sezione tributaria, 4 agosto 2006, n. 17731
La Corte ha affermato che il giudice tributario, nel determinare il reddito di partecipazione del socio, deve riferirsi al reddito societario accertato e definito, poiché il reddito del socio deriva direttamente da quello della società.
Massime di principio
- Nelle società in cui il reddito viene imputato ai soci per trasparenza o partecipazione, l'accertamento del reddito societario costituisce il presupposto logico e quantitativo per determinare quello dei singoli soci.
- Il reddito del socio non dovrebbe essere determinato in misura autonoma o incompatibile con l'imponibile definitivamente accertato nei confronti della società.
- Quando il reddito societario viene definito, l'accertamento relativo al socio deve normalmente adeguarsi a tale risultato, salvo specifiche contestazioni riguardanti la quota di partecipazione o altri elementi propri del socio.
- La coerenza tra accertamento societario e accertamento del socio serve a evitare duplicazioni, contraddizioni o determinazioni divergenti dello stesso reddito prodotto dalla società.
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