Sentenza del 01/08/2018 n. 2492 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ICI - Esistenza vincolo di destinazione urbanistica - Presupposto edificabilità - Non sussiste - Potenzialità edificatoria - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che l'area vincolata a parcheggio pubblico non è fabbricabile ai fini ICI, poiché il vincolo di destinazione ne impedisce l'edificazione privata. Il presupposto impositivo relativo al terreno viene meno; la tassazione resta dovuta sulle unità immobiliari eventualmente realizzate, per evitare una duplicazione del prelievo fiscale sul terreno e sull'immobile edificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a ICI di un'area classificata urbanisticamente per un utilizzo pubblicistico, nello specifico come parcheggio. Il ricorrente sosteneva che il vincolo di destinazione impedisse qualsiasi edificazione privata e che, pertanto, l'area non potesse essere qualificata come fabbricabile ai fini ICI. La mera potenzialità edificatoria astratta non rileva quando la destinazione urbanistica concreta preclude al proprietario le trasformazioni riconducibili tecnicamente all'edificazione.
Norme richiamate
Disciplina ICI relativa alle aree fabbricabili
Ai fini ICI, un'area è imponibile come fabbricabile solo se sussiste una concreta possibilità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici. Una destinazione esclusivamente pubblicistica, come quella a parcheggio, che impedisca l'edificazione privata esclude tale qualificazione.
Massime di principio
- La classificazione urbanistica non deve essere valutata in astratto: occorre verificare se il proprietario possa concretamente edificare o trasformare il terreno.
- Un vincolo che destina l'area esclusivamente a finalità pubbliche e impedisce l'edificazione privata può escludere la natura di area fabbricabile ai fini ICI.
- La mera potenzialità edificatoria teorica non è sufficiente quando la destinazione urbanistica concreta rende impossibile l'edificazione.
- Quando sul terreno è stato realizzato un immobile con permesso di costruire, l'imposizione fiscale deve concentrarsi sull'unità immobiliare, evitando un doppio prelievo sul terreno e sull'edificio.
- Per valutare casi analoghi è necessario esaminare gli strumenti urbanistici vigenti, la natura del vincolo, la possibilità effettiva di edificazione privata e l'eventuale già avvenuto assoggettamento a imposta del fabbricato.
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