Sentenza del 01/08/2018 n. 2541 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO -Difensore domiciliatario - Notificazione presso la parte - Irritualità - Nullità relativa - Costituzione del destinatario - Sanatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava l'irritualità della notificazione dell'atto di riassunzione, eseguita presso la parte personalmente e non presso il difensore indicato nel domicilio eletto. La questione riguardava le conseguenze processuali di tale modalità di notifica e, in particolare, se essa determinasse l'invalidità insanabile dell'atto oppure una nullità relativa sanabile mediante la costituzione del destinatario.
La decisione
La notificazione è stata qualificata come affetta da nullità relativa, non come inesistenza o invalidità insanabile. Poiché il destinatario si è costituito in giudizio, la nullità deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo della notificazione: la costituzione ha infatti dimostrato che l'atto è giunto nella sua sfera di conoscibilità e gli ha consentito di partecipare validamente al processo. La contestazione, pertanto, non ha prodotto effetti invalidanti.
Norme richiamate
Principio del raggiungimento dello scopo degli atti processuali
La nullità della notificazione è sanata con la costituzione in giudizio del destinatario.
L'irregolarità della notificazione non determina la regressione o l'invalidità del procedimento quando il destinatario si costituisce e dimostra così di aver ricevuto conoscenza dell'atto e di poter esercitare il diritto di difesa.
Disciplina della notificazione presso il domicilio eletto
La notificazione dell'atto di riassunzione deve essere effettuata presso il difensore nel domicilio eletto.
La notificazione eseguita presso la parte anziché presso il difensore domiciliatario è irrituale, ma tale irritualità integra una nullità relativa e non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto.
Massime di principio
- La notificazione eseguita in un luogo o con una modalità diversa da quella prevista, ma comunque idonea a raggiungere il destinatario, tende a integrare una nullità relativa e non l'inesistenza della notificazione.
- La costituzione in giudizio del destinatario sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, perché dimostra che l'atto è stato conosciuto e che il diritto di difesa può essere esercitato.
- Chi riceve una notificazione irregolare deve contestarne tempestivamente la validità; la costituzione senza una specifica eccezione può comportare la sanatoria del vizio.
- La distinzione fondamentale è tra notificazione inesistente, priva degli elementi essenziali e normalmente non sanabile con la sola costituzione, e notificazione nulla o irrituale, che può essere sanata dalla costituzione del destinatario.
- In situazioni analoghe occorre verificare concretamente se il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e se abbia potuto difendersi: il raggiungimento di tale risultato prevale sul mero rispetto formale del domicilio eletto.
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