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Sentenza

Sentenza n. 1364/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento a) del decreto n. -OMISSIS- (Pratica n. -OMISSIS- e Posizione n. -OMISSIS-) del 14 ottobre 2022, notificato al ricorrente in data 24 ottobre 2022, emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio VII Trattamento Pensioni e previdenza, nella parte in cui è stato ritenuto che l'infermità “discopatie multiple lombo sacrali associate a piccola focalità erniaria l4 l5” sofferta dal ricorrente non potesse essere riconosciuta dipendente da causa di servizio e nella parte in cui al ricorrente è stata negata la richiesta di concessione dell'equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso; b) di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi, ivi espressamente compresi: - il verbale mod. B n. -OMISSIS- del 25 luglio 2021 della C.M.O. di La Spezia nella parte del giudizio diagnostico in cui ha qualificato l'infermità in questione, ascrivendola alla tabella B, di cui al d.P.R. n. 834/1971 e n. 915/78; - il parere recante nr. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 10 novembre 2021 con il quale il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d'ora in avanti C.V.C.S.) ha ritenuto che l'infermità in premessa non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, successivo e/o comunque anche incidentalmente connesso e/o consequenziale, ancorché in data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202300063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, unitamente al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio e al verbale della Commissione medica ospedaliera

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, Ispettore della Polizia di Stato in servizio nella Polizia stradale, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia lombosacrale e la concessione dell'equo indennizzo, sostenendo che l'attività pluriennale di vigilanza stradale, svolta mediante l'utilizzo protratto di autoveicoli e motoveicoli, avesse determinato o concorso a determinare l'infermità. Il Comitato di verifica ha espresso parere negativo, ritenendo che il servizio prevalente fosse quello di operatore di sala radio e che la patologia avesse natura dismetabolico-degenerativa, non influenzabile dal servizio. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; 2) erroneità, genericità e stereotipia della motivazione del parere del Comitato, per omessa considerazione dell'attività esterna di vigilanza stradale e delle relative sollecitazioni biomeccaniche; 3) erronea ascrizione della patologia alla Tabella B anziché alla VIII categoria della Tabella A, sulla base della perizia medico-legale di parte. È stata inoltre chiesta, ove necessario, una verificazione giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha respinto il primo motivo: nel procedimento disciplinato dal d.P.R. 461/2001, il parere del Comitato di verifica è obbligatorio e vincolante e il provvedimento finale ha natura vincolata; pertanto l'omesso preavviso di rigetto non determina l'annullabilità, poiché la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto. Ha inoltre rilevato che l'art. 10-bis l. 241/1990 non trova applicazione nel procedimento per l'equo indennizzo, sia per la disciplina speciale sia per l'esclusione dei procedimenti previdenziali e assistenziali. Ha accolto il secondo motivo: il parere del Comitato aveva omesso di valutare l'attività di vigilanza stradale, attestata dalla documentazione del Comandante del reparto, e aveva erroneamente rappresentato come prevalente l'attività di sala radio. Poiché l'uso protratto di autoveicoli e motoveicoli era astrattamente idoneo a incidere sulla patologia ortopedica, il Comitato avrebbe dovuto esaminarlo specificamente. Il parere e il conseguente decreto di rigetto sono stati quindi annullati per carenza ed erroneità della motivazione. Ha respinto il terzo motivo: la classificazione della patologia da parte della Commissione medica ospedaliera costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non può essere sostituita da valutazioni di parte o giudiziali in assenza di manifesta irragionevolezza, travisamento o evidente illogicità, non dimostrati nel caso concreto. Il Comitato dovrà rinnovare la valutazione sulla dipendenza da causa di servizio considerando le attività effettivamente svolte e motivando specificamente sulla loro idoneità causale o concausale. Le amministrazioni sono state condannate alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; è stata respinta la domanda di lite temeraria.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'omesso preavviso di rigetto non determina l'annullabilità del provvedimento nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quando il parere del Comitato di verifica è obbligatorio e vincolante e l'atto finale è vincolato; inoltre la disciplina speciale del d.P.R. 461/2001 prevale sulla disciplina generale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento di un provvedimento vincolato quando la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto; il periodo finale introdotto dal d.l. 76/2020 è stato ritenuto riferibile ai soli provvedimenti discrezionali.

  • artt. 10 e 11 d.P.R. 461/2001

    Attribuiscono al Comitato di verifica la competenza a esprimere la valutazione medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio, con parere obbligatorio e vincolante per l'amministrazione procedente.

  • d.P.R. 915/1978

    Le Tabelle A e B sono il parametro normativo per l'ascrivibilità dell'infermità ai fini del trattamento previsto; la classificazione medico-legale è soggetta al sindacato giudiziale nei soli limiti propri della discrezionalità tecnica.

  • art. 26 c.p.a.

    Disciplina la condanna alle spese e, unitamente all'art. 96 c.p.c., costituisce parametro per la domanda di responsabilità processuale aggravata, respinta per assenza dei relativi presupposti.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria richiede la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata, non ravvisati dal giudice.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è obbligatorio e vincolante per l'amministrazione procedente; il provvedimento finale è pertanto vincolato quanto alla valutazione tecnico-medico-legale recepita.
  • L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità del provvedimento di diniego dell'equo indennizzo quando il procedimento è disciplinato specialmente dal d.P.R. 461/2001 e la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto modificare il contenuto vincolato dell'atto.
  • Il parere del Comitato di verifica è illegittimo per carenza ed erroneità della motivazione quando omette di esaminare attività di servizio specificamente documentate e astrattamente idonee a incidere sulla patologia denunciata, limitandosi a qualificare come non significativa un'attività diversa da quella effettivamente prevalente.
  • In sede di riedizione del potere, il Comitato di verifica deve considerare le mansioni concretamente svolte nel periodo rilevante e motivare specificamente sulla loro idoneità causale o concausale rispetto all'infermità, senza poter fondare il diniego su una ricostruzione incompleta del servizio.
  • Le valutazioni medico-legali sulla classificazione dell'infermità nelle tabelle normative esprimono discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice soltanto per manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti o evidente illogicità dei criteri e del procedimento; non è ammissibile la mera sostituzione della valutazione dell'organo tecnico con quella del consulente di parte.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidanti

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