Cassazione Civile, Ordinanza n. 16445/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento, in prededuzione o subordinatamente in privilegio, del proprio credito per compenso professionale relativo all'attività di advisor legale svolta per consentire l'ammissione della società al concordato preventivo. La domanda era stata respinta dal giudice delegato e poi, in sede di opposizione, dal Tribunale, sul rilievo che la prestazione non fosse stata eseguita con l'ordinaria diligenza: il concordato era infatti stato dichiarato inammissibile per la non fattibilità giuridica del piano e della proposta, per criticità tecniche e giuridiche non rilevate dal professionista. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 98 e 99 l.fall., 1460 e 2697 c.c., sostenendo l'erroneità del giudizio sulla legittimità dell'eccezione di inadempimento e la mancanza o illogicità della motivazione sul diniego integrale del credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudizio del Tribunale non aveva negato il credito sulla base di una ragione estranea all'eccezione di inadempimento, ma aveva accertato in fatto che l'inammissibilità del concordato derivava anche dall'inadeguatezza della prestazione dell'advisor legale, il quale aveva avallato un piano giuridicamente non fattibile. Ha inoltre ribadito che, quando il debitore o la curatela eccepiscono l'inadempimento ex art. 1460 c.c., la controparte creditrice deve provare il proprio esatto adempimento, e che tale principio vale anche nel giudizio di insinuazione al passivo. Poiché la censura tendeva in sostanza a rimettere in discussione una valutazione di fatto congruamente motivata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente in relazione alla procedura di opposizione allo stato passivo.
art. 99 l.fall.
richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo.
art. 1460 c.c.
l'eccezione di inadempimento è legittimamente spendibile dalla curatela per paralizzare la domanda del professionista; la parte che la solleva può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore deve provare il proprio esatto adempimento.
art. 2697 c.c.
il criterio di riparto dell'onere della prova opera anche quando sia proposta eccezione di inadempimento: la prova dell'esatto adempimento grava sul creditore che agisce per il pagamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di insinuazione al passivo, il credito del professionista può essere paralizzato mediante eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. quando il compenso sia collegato a una prestazione resa in esecuzione di un rapporto contrattuale con la procedura o con il debitore.
- L'eccezione di inadempimento richiede che il creditore dimostri il proprio esatto adempimento; il debitore o la curatela possono limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, con applicazione del medesimo criterio di riparto dell'onere probatorio valevole nell'azione di adempimento.
- Quando il giudice di merito accerti in fatto, con motivazione congrua, che l'inammissibilità di una procedura concorsuale dipende anche da carenze professionali dell'advisor legale, tale valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- Non può essere censurata in cassazione, sotto la veste della violazione di legge, una doglianza che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla qualità della prestazione professionale e sul nesso tra essa e il mancato raggiungimento dell'obiettivo concordatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16320/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16324/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16325/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16326/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16327/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16328/2022 del 20/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →