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Ordinanza

Ordinanza n. 2100/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del diniego definitivo prot. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 17.2.2026, con cui il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito - Ufficio Personale ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presentata dal Ricorrente e di ogni atto prodromico, presupposto, connesso e successivo a quello sopra indicato, anche non conosciuto neppure per estremi.

Giustizia amministrativa202602910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso una sede coincidente con Lecce

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'assegnazione temporanea, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la pretesa riguardava l'applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, quale misura di sostegno della genitorialità applicabile anche al personale militare in ragione delle specificità richiamate dall'art. 1493 COM. Il giudice ha esaminato i presupposti dell'istituto: la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva presso la sede richiesta, da intendere in senso non restrittivo, e l'assenza di casi o esigenze eccezionali, connesse a particolari carenze di organico presso l'ente di appartenenza, ostative alla movimentazione. È stata inoltre ritenuta non applicabile al sergente dell'Esercito la disciplina speciale dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, prevista per il personale delle forze di polizia. Il ricorrente contestava quindi, in sostanza, la legittimità del diniego e la valutazione amministrativa delle esigenze di organico e della disponibilità del posto presso la sede richiesta.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. Ha ritenuto prima facie congruamente motivato il diniego, sulla base dell'istruttoria procedimentale e degli atti depositati dall'Amministrazione. In particolare, il Ministero aveva indicato l'insussistenza di un posto vacante e disponibile presso la sede di Lecce sia con riferimento alla specifica figura professionale di cartografo, qualificata ad alta valenza specialistica e risultata integralmente alimentata rispetto alla forza prevista, sia con riferimento più ampio al ruolo dei sergenti e alla categoria dei sottufficiali, per i quali risultava un livello di alimentazione superiore alla forza prevista. Il diniego era inoltre correlato all'indice di scopertura dell'organico presso la sede di attuale assegnazione del ricorrente, riferito alla specifica figura professionale, al ruolo e alla categoria di appartenenza. Il giudice ha pertanto respinto l'istanza cautelare, compensando le spese della fase.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva

    L'assegnazione temporanea per il dipendente con figli minori di tre anni richiede, tra l'altro, la disponibilità di un posto vacante presso la sede richiesta; la corrispondenza della posizione non va intesa in senso restrittivo, ma in relazione all'utilmente impiegabile spettro delle funzioni riconducibili al ruolo e al grado rivestiti.

  • art. 1493 d.lgs. n. 66/2010 (COM)

    La disciplina dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 è applicabile anche al personale militare, tenendo conto delle specificità dell'ordinamento militare.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017

    La disciplina speciale richiamata dalla norma riguarda il personale delle forze di polizia e non si applica a un sergente dell'Esercito italiano.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti del procedimento valutati dal giudice per verificare la congruità della motivazione del diniego.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • L'assegnazione temporanea prevista dall'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 è applicabile anche al personale militare, nel rispetto delle specificità dell'ordinamento militare richiamate dall'art. 1493 d.lgs. n. 66/2010.
  • Per l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 occorre, tra l'altro, la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva presso la sede richiesta; tale corrispondenza deve essere valutata in senso ampio, considerando l'intero spettro delle funzioni riconducibili al ruolo e al grado, così da consentire un proficuo impiego del dipendente in un incarico conforme.
  • L'assegnazione temporanea può essere negata quando ricorrano casi o esigenze eccezionali, correlate a particolari carenze di organico presso l'ente di appartenenza; tali esigenze ostative devono essere esposte dall'Amministrazione in modo dettagliato.
  • In sede cautelare, il diniego dell'assegnazione temporanea risulta prima facie congruamente motivato quando l'Amministrazione espone, sulla base di un'istruttoria concreta, sia l'assenza di posti disponibili presso la sede richiesta sia le scoperture di organico nella sede di attuale assegnazione, con riferimento alla professionalità, al ruolo e alla categoria del militare.
  • La disciplina speciale prevista dall'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 per il personale delle forze di polizia non si applica al personale dell'Esercito italiano.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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