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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3074/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Venturelli aveva chiesto la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarò inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare per il criterio del fine pena ultrabiennale e rigettò l'affidamento in prova per insussistenza dei presupposti. Il ricorso in Cassazione lamentava che il Tribunale non aveva valutato specificamente la richiesta di detenzione domiciliare fondata sulla gravità delle condizioni di salute, presentata ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen., richiesta che sarebbe stata ammissibile nella forma di detenzione domiciliare sanitaria (art. 47-ter, comma 1, lett. c) anche con residuo pena infraquadriennale.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il Tribunale di sorveglianza non aveva esaminato né motivato in ordine alla detenzione domiciliare per motivi sanitari. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della detenzione domiciliare e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio sul punto, affinché valuti le condizioni di salute del condannato e l'ammissibilità della misura sanitaria.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ordinamento penitenziario

    La Corte ha interpretato che l'art. 47-ter, comma 1, lett. c) contempla la detenzione domiciliare sanitaria per gravi condizioni di salute e che tale forma di detenzione domiciliare è suscettibile di essere concessa anche nell'ambito del limite del residuo pena infraquadriennale (fino a quattro anni), perciò il Tribunale avrebbe dovuto esaminare specificamente la richiesta fondata sulle condizioni cliniche del detenuto.

Massime di principio

  • Quando è proposta una richiesta di detenzione domiciliare per motivi sanitari ai sensi dell'art. 47-ter, il giudice di merito è tenuto a valutare espressamente lo stato di salute del condannato e la sussistenza dei presupposti per la misura sanitaria.
  • La detenzione domiciliare sanitaria (art. 47-ter, comma 1, lett. c) può essere esaminata anche quando altre forme di misure alternative siano precluse per ragioni connesse al calcolo del residuo di pena; l'ammissibilità non va automaticamente esclusa per il solo motivo del fine pena ultrabiennale se ricorrono i presupposti sanitari.
  • L'omissione di un esame motivato sulla domanda di detenzione domiciliare per motivi di salute costituisce vizio che può portare all'annullamento e al rinvio da parte della Cassazione.
  • In presenza di istanze plurime (es. detenzione domiciliare e affidamento in prova), il giudice deve esaminare separatamente ogni domanda e motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto di ciascuna.
  • Per aumentare le probabilità di successo, le domande per misure detentive alternative basate su condizioni di salute devono essere corredate da documentazione clinica dettagliata e indicazioni sul rapporto fra stato di salute e necessità di cura in ambiente extramurario.

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