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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23364/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fazzari ha proposto istanza di riesame (richiamando artt. 257 e 324 c.p.p.) lamentando che fascicoli relativi a giudizi civili (R.G. 81755/2016 e 28359/2020) erano stati materialmente sottratti/cancellati dalla cancelleria e dal sistema telematico per un intervento dell'autorità giudiziaria penale, senza che fosse notificato o reso conoscibile alcun provvedimento ablativo. Il Presidente del Tribunale per il riesame ha disposto la non iscrizione dell'istanza di riesame sul rilievo che non era stata specificata l'indicazione del provvedimento impugnato (né l'autorità che l'aveva emesso né il numero del procedimento penale). Fazzari ha dedotto abnormità e violazioni costituzionali e processuali: (i) violazione degli artt. 324 c.p.p. e degli artt. 24, 101 e 111 Cost. per un presunto filtraggio illegittimo dell'iscrizione dell'impugnazione; (ii) violazione degli artt. 253 e 258 c.p.p. e dell'art. 99 disp. att. e del principio del giudice naturale/continuità della giurisdizione civile per l'ablazione senza base legale; (iii) violazione dell'art. 125 c.p.p. per carenza di motivazione del provvedimento di non iscrizione e mancato esame dell'impossibilità oggettiva di specificare l'atto impugnato perché non conosciuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento di non iscrizione adottato dal Presidente del Tribunale non abbia contenuto decisorio: non incide in via definitiva sul diritto sostanziale del ricorrente ma solo sull'esercizio di una facoltà processuale e pertanto non è sindacabile mediante ricorso per cassazione, neppure per abnormità. La decisione si è fondata su consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Zanchi n. 36717/2008; Gallo n. 3/1995) e sul disposto dell'art. 568, comma 2, c.p.p.; inoltre la Corte ha osservato che l'istituto dell'abnormità ha ambito limitato e non si applica al caso dedotto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dall'istante per il riesame; la Corte distingue fra la decisione sul riesame (impugnabile) e il provvedimento di non iscrizione di un'istanza (che non è decisorio e quindi non soggetto a ricorso per cassazione).

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'istanza originaria come base procedurale per la richiesta difensiva; non incide sul giudizio di ammissibilità del ricorso per cassazione relativo al provvedimento di non iscrizione.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede i requisiti di forma dell'impugnazione; la Corte osserva che la facoltà di riesame può essere nuovamente esercitata rispettando i requisiti formali richiesti dall'art. 581.

  • art. 311, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in dottrina/giurisprudenza per distinguere la decisione sulla richiesta di riesame (impugnabile) dai provvedimenti interlocutori precedenti; la Corte conferma che la decisione finale è quella soggetta a cassazione.

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    «Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28»

    La norma è utilizzata per delineare la ratio dell'impugnabilità in Cassazione e per distinguere i provvedimenti decisori da quelli meramente processuali o amministrativi che non sono impugnabili separatamente.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ritiene però che, non essendo il provvedimento decisorio, la censura motivazionale non rende il provvedimento soggetto a cassazione.

  • artt. 24, 101 e 111 Cost.

    Articoli costituzionali invocati dal ricorrente (diritto alla difesa, organizzazione della giustizia, garanzie del processo) per sostenere il carattere illegittimo dell'ablazione dei fascicoli e dell'eventuale esonero dal controllo giurisdizionale; la Corte valuta tali censure fondate sulla impugnabilità del provvedimento e le respinge in relazione all'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 253 e 258 cod. proc. pen. e art. 99 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per denunciare la presunta carenza di base legale dell'intervento penale sulla documentazione civile; la Corte non pronuncia sulla fondatezza sostanziale della censura perché il provvedimento impugnato non è idoneo a essere sottoposto a cassazione.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (Zanchi, Toni, Ksouri, Gallo)

    La Corte richiama e applica i principi di tali pronunce: distinzione tra provvedimenti decisori e interlocutori/meramente processuali, definizione e limiti dell'abnormità come sindacato in Cassazione e i criteri per riconoscere l'abnormità (solo quando l'atto è totalmente avulso dal sistema e determina una stasi irrimediabile del procedimento).

Massime di principio

  • Un provvedimento di 'non iscrizione' di una istanza processuale, quando decide solo sull'esercizio di una facoltà processuale e non sul merito del diritto sostanziale, non ha contenuto decisorio e non è impugnabile con ricorso per cassazione.
  • La mancata specificazione del provvedimento impugnato rende l'istanza formale inesatta: il rimedio principale è ripresentare l'impugnazione rispettando i requisiti di forma previsti (art. 581 c.p.p.) piuttosto che proporre immediatamente ricorso per cassazione contro la non iscrizione.
  • Il rimedio dell'abnormità in Cassazione è di portata limitata: va applicato solo quando l'atto è totalmente avulso dal sistema processuale e determina una stasi irrimediabile del procedimento; violazioni processuali ordinabili o sanabili non rientrano nell'abnormità.
  • Se si deduce una sottrazione materiale di fascicoli o un intervento amministrativo/penale sui registri civili, è opportuno agire con gli strumenti adeguati (nuova istanza corredata di elementi, richiesta al giudice civile, eventuali rimedi amministrativi o penalistici) prima di invocare la giurisdizione di legittimità per abnormità.
  • In presenza di provvedimenti interlocutori non decisori, il sindacato in Cassazione è precluso: occorre attendere la decisione definitiva che abbia contenuto decisorio oppure utilizzare i rimedi previsti per impugnare la decisione finale.

Testo integrale

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