Sentenza n. 875/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 127/2024 del 17/05/2024 del Tribunale di Avellino - sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 127/2024 del Tribunale di Avellino, dichiarato esecutivo e non opposto
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del decreto ingiuntivo, ormai definitivo ed esecutivo, con il quale il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 4.392,59, oltre interessi e spese del procedimento. Il credito non era stato soddisfatto. Ha quindi chiesto al TAR di ordinare all'Amministrazione l'integrale esecuzione del decreto entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, di nominare un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito elementi ostativi all'accoglimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando l'inadempimento dell'Amministrazione e l'assenza di elementi ostativi. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire il decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Avellino, o un dirigente da lui delegato, incaricandolo di provvedere all'esecuzione del decreto ingiuntivo e della pronuncia sulle spese entro un ulteriore termine di sessanta giorni. L'eventuale compenso del commissario è stato posto a carico del Ministero e sarà liquidato dal TAR su documentata istanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo ed esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione rimasta inadempiente.
- Accertata l'inottemperanza dell'amministrazione all'obbligo risultante da un titolo esecutivo, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e, contestualmente, prevedere la sostituzione dell'amministrazione inadempiente mediante la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente di un'amministrazione pubblica dotato di idonea qualificazione professionale, anche mediante delega a un altro dirigente, e può essere incaricato di dare esecuzione sia al titolo principale sia alla pronuncia sulle spese del giudizio di ottemperanza.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l'amministrazione, pur costituitasi, non dimostra l'avvenuta esecuzione del titolo né fornisce elementi ostativi all'accoglimento.
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