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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26086 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi, perché la ricorrente ha rinunciato al ricorso e il Comune di Genova ha accettato la rinuncia. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa alla TARSU per l'anno 2004, riguardante diversi locali adibiti a magazzini, ufficio, vendita e autorimessa. Contestava, tra l'altro, la legittimità della cartella perché gli avvisi di accertamento presupposti erano stati annullati con sentenza passata in giudicato e perché il TAR della Liguria aveva annullato il regolamento comunale TARSU e la relativa tariffa. In Cassazione la società aveva dedotto quattro motivi: violazione del giudicato e delle norme TARSU sugli atti presupposti; introduzione in appello di una domanda nuova relativa alla rideterminazione delle tariffe; ultrapetizione del giudice d'appello; e illegittima applicazione della tariffa dell'anno precedente in caso di annullamento della tariffa vigente.

Norme richiamate

  • Art. 2909 del codice civile

    Riguarda l'efficacia del giudicato. La ricorrente sosteneva che l'annullamento definitivo degli avvisi di accertamento impedisse di mantenere in vita la cartella fondata su tali atti presupposti. La Corte non ha deciso questa questione per l'estinzione del giudizio.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 69, 71 e 72

    Le disposizioni riguardano la disciplina della TARSU, inclusi la determinazione delle tariffe e gli atti impositivi e di riscossione. La società contestava l'applicazione della tariffa dell'anno precedente e la validità della cartella dopo l'annullamento degli atti presupposti. Anche tali questioni non sono state esaminate nel merito.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Vieta, nel giudizio tributario d'appello, la proposizione di domande nuove. La ricorrente sosteneva che la richiesta del Comune di rideterminare le tariffe fosse stata formulata per la prima volta in appello e fosse quindi inammissibile. La Corte non ha pronunciato sul motivo.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Impone al giudice di pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte, vietando decisioni su questioni non richieste o oltre i limiti della domanda. La ricorrente denunciava una decisione ultra o extra petita, ma il motivo non è stato deciso.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, del codice di procedura civile

    Individua alcuni motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per nullità della sentenza o del procedimento. I motivi sono rimasti assorbiti dall'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del giudizio e impedisce alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulle questioni sostanziali e processuali dedotte.
  • L'estinzione del giudizio non equivale a una decisione di merito sulla legittimità della cartella, della tariffa TARSU o degli atti presupposti; pertanto la sentenza non stabilisce quale delle opposte interpretazioni fosse giuridicamente corretta.
  • In linea generale, una cartella fondata su un atto presupposto definitivamente annullato può essere contestata facendo valere gli effetti del giudicato, ma occorre verificare il contenuto esatto della sentenza e il collegamento tra l'atto annullato e la cartella.
  • Nel giudizio tributario d'appello, le parti non possono introdurre domande nuove; è invece necessario distinguere tra domanda nuova e semplici difese, precisazioni o ricalcoli collegati alla pretesa originaria.
  • L'annullamento di una delibera tariffaria può porre questioni specifiche sull'applicabilità della tariffa precedente o sulla possibilità di determinare diversamente il tributo; tali effetti devono essere valutati alla luce della normativa TARSU, del contenuto della pronuncia amministrativa e degli atti concretamente impugnati.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, secondo quanto stabilito nel provvedimento e negli accordi processuali tra le parti.

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